L'equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici

La partecipazione ai concorsi pubblici richiede il possesso di determinati titoli di studio accademici o scolastici. Negli ultimi decenni, il sistema scolastico e, soprattutto, il sistema accademico hanno conosciuto modifiche rilevanti. Ne deriva, per chi intende presentare domanda di partecipazione per un concorso pubblico, e in special modo per i laureati, la necessità di valutare l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal bando di concorso.

Valutare, in particolare, l’equipollenza o l’equivalenza di un diploma di laurea significa accertare la corrispondenza fra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento o fra titoli conseguiti all’estero e i corrispondenti titoli rilasciati dalle università italiane, al fine di stabilire la propria idoneità di partecipazione.

A questo proposito il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca stabilisce con apposito decreto, in modo univoco e facilmente consultabile, le equipollenze e le equiparazioni fra i diplomi di laurea, con lo scopo di evitare errori ed omissioni.

I possessori, invece, di titoli rilasciati da università straniere ne devono chiedere il riconoscimento. 

L’equipollenza fra titoli accademici o scolastici

Due o più titoli – accademici o anche scolastici – si dicono equipollenti quando è loro attribuita, dagli organi competenti o dalla competente autorità, lo stesso valore legale e perciò la stessa efficacia giuridica. Significa, cioè, che i titoli – seppur conseguiti nel vigore di differenti ordinamenti didattici (si pensi ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento e alle classi delle nuove lauree specialistiche), o acquisiti in altri contesti nazionali (cioè presso università o istituzioni scolastiche estere) – sono comunque equiparati a tutti gli effetti e per ogni evenienza, per cui:

  • certificano l’acquisizione di competenze equivalenti
  • permettono la continuazione del percorso di studi a un livello superiore
  • permettono l’ammissione a concorsi pubblici ed esami di Stato
  • permettono l’accesso a ordini professionali

Si consideri però, come verrà precisato più avanti, che in genere l’equipollenza non è reciproca, ma “unidirezionale”, per cui se X è equipollente a Y ciò non implica che Y è automaticamente equipollente a X.

Criteri e riferimenti normativi. Tabelle di equipollenza

Le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici sono stabilite con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sulla base di criteri specifici e precisi riferimenti normativi.

Il 9 luglio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, ha emanato due decreti, entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.

Nella tabella allegata al primo decreto sono stabilite le equiparazioni fra le classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e le classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Nella tabella allegata al secondo decreto, che sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004, vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Precisamente, la tabella elenca:

  • nella 1a colonna i diplomi di laurea del vecchio ordinamento
  • nella 2a colonna i corrispondenti riferimenti normativi
  • nella 3a colonna le corrispondenti classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale n. 509/1999
  • nella 4a colonna le corrispondenti classi delle lauree magistrali di cui al decreto ministeriale n. 270/2004

La corrispondenza deve intendersi in modo tassativamente alternativo.

Come regolarsi se un titolo accademico del vecchio ordinamento è equiparabile a più di una classe di laurea specialistica o magistrale? A quale classe fare riferimento? In tal caso, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea. Si possono ottenere tutte le informazioni rivolgendosi alla Segreteria studenti del proprio corso di studi.

L’equivalenza dei titoli di studio

Due titoli non equipollenti, tuttavia, possono essere riconosciuti equivalenti per una finalità specifica. L’equivalenza è dunque una categoria utilizzabile quando non esiste un’equiparazione ufficiale stabilita dagli organismi competenti.

Si pensi a un titolo di studio accademico acquisito all’estero. Sebbene i titoli stranieri non abbiano valore legale in Italia (come si dirà di seguito, i titolari che intendano avvalersene ne devono chiedere il riconoscimento), ciò non impedisce, per esempio, di considerare quel titolo come “equivalente” a un titolo accademico italiano, sia pure soltanto in funzione di una partecipazione a pubblici concorsi o del proseguimento degli studi, senza che la certificazione rilasciata a quel fine – e utilizzabile solo per quel fine – valga ad attribuire valore legale.

Considerazioni analoghe, in base alle norme vigenti, valgono per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici, l’iscrizione ai Centri per l’impiego, l’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento del titolo, l’accesso a pubblici concorsi o, ancora, l’attribuzione di punteggio per la definizione di graduatorie definitive o la progressione di carriera nella Pubblica Amministrazione.

I titoli di studio esteri e il loro riconoscimento

Si è detto che i titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia. Ne deriva la necessità, per chi abbia l’esigenza di sfruttarli nel nostro Paese – per esempio, per proseguire il proprio percorso di studi o partecipare a pubblici concorsi – di chiederne il riconoscimento.

Ciò implica la presentazione di un’istanza e di una documentazione finalizzate a ottenere un decreto accademico che determini, secondo le esigenze del richiedente, l’equipollenza o l’equivalenza del titolo. Le procedure prevedono generalmente una valutazione completa del titolo estero e una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

La dichiarazione di equipollenza

In linea generale, la dichiarazione di equipollenza, a seconda delle finalità (di studio o professionali), compete:

  • agli Uffici Scolastici Provinciali, per quanto concerne l’equipollenza dei diplomi di livello pre-universitario
  • alle Università, per quanto concerne l’equipollenza dei titoli di studio esteri di livello accademico
  • al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’equipollenza accademica dei titoli di dottorato di ricerca esteri
  • ai Ministeri competenti per materia, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli abilitanti allo svolgimento di professioni regolamentate (es. medico, avvocato, commercialista ecc.)

La documentazione da allegare all’istanza comprende, di solito, il titolo originale (opportunamente legalizzato e tradotto), il certificato degli esami sostenuti (o delle materie di studio), con le relative valutazioni, legalizzato e tradotto, il programma analitico di studio, legalizzato e tradotto, la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla sede consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. Quest’ultimo documento non è richiesto per i titoli conseguiti negli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo, e nella Confederazione elvetica.

L’autorità competente, ricevuta l’istanza, può riconoscere (anche solo parzialmente) il curricolo degli studi svolti, disponendo, se opportuno, eventuali esami integrativi sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto, secondo i programmi e le modalità previste. In generale è comunque richiesta una prova di competenza linguistica.

La dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio stranieri può essere rilasciata nei confronti dei seguenti soggetti:

  • cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell’Unione europea
  • cittadini appartenenti a Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e alla Confederazione elvetica
  • cittadini italiani per matrimonio
  • cittadini italiani per naturalizzazione
  • titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria

La dichiarazione di equivalenza

La dichiarazione di equivalenza, invece, permette l’utilizzazione del titolo di studio estero senza che occorra il rilascio di un corrispondente titolo italiano. Si tratta di un giudizio collegato a casistiche specifiche (es. accesso a pubblici concorsi, assegnazione di benefici, accesso a praticantati e tirocini ecc.), in relazione alle quali si certifica che il titolo di studio conseguito all’estero equivale a un titolo di studio italiano, senza con ciò conferire valore legale al titolo.

L’istanza volta a ottenere la dichiarazione di equivalenza va inoltrata agli Enti, alle Amministrazioni o agli organismi di volta in volta interessati.

Ogni informazione relativa al riconoscimento e alle equipollenze dei titoli di studio viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche (CIMEA), istituito in attuazione degli impegni assunti dall’Italia con la firma, e la successiva ratifica (L. 148/2002), della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea.

L’equiparazione e l’equivalenza fra titoli accademici ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi

Nella tabella allegata al secondo decreto, sulle equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono prese in considerazione quattro ipotesi:

  • bandi che fanno riferimento al vecchio ordinamento (quello, cioè, previgente al decreto ministeriale n. 509/1999): ai relativi diplomi di laurea sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi di laurea specialistica e magistrale
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999: ai relativi diplomi delle classi di laurea specialistica sono equiparati i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento e i diplomi delle corrispondenti classi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: ai relativi diplomi delle classi di laurea magistrale sono equiparati i corrispondenti diplomi di laurea del vecchio ordinamento e i diplomi delle corrispondenti classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999
  • bandi che fanno riferimento all’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o n. 270/2004: sono equiparati fra loro i diplomi relativi alle classi di laurea specialistica o magistrale indicate nella medesima casella

Se siete cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di studio conseguito in ambito europeo, e desiderate partecipare a corsi o concorsi presso Enti o Amministrazioni nel nostro Paese, ma non siete in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, rilasciato dal competente organismo o dalla competente autorità, potete chiedere il riconoscimento del titolo di studio da voi posseduto, limitatamente alla procedura concorsuale cui intendere accedere.

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di Luigi Grimaldi