RECLUTAMENTO FORZE ARMATE

Reclutamento forze armate, novità per i Volontari in Ferma Prefissata: da VFP1 – VFP4 a VFI – VFT

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la Legge n. 119, che riforma le modalità di arruolamento nelle carriere iniziali dell’Esercito Italiano.

La nuova legge modifica completamente l’iter di reclutamento dei VFP1 e VFP4.

Reclutamento Forze Armate: cosa è cambato nel corso degli anni per i Volontari in Ferma Prefissata?

La L. 331 del 2000 ha disposto la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. A sua volta la L. 226 del 2004 ha stabilito la sospensione del servizio di leva e l’introduzione della figura del VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno) in sostituzione di quelle del Volontario in Ferma Annuale, che era preesistente, e del VFP4 (Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. La relativa disciplina normativa è successivamente confluita nel COM (Codice di Ordinamento Militare).

In sintesi, la ferma prefissata era strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, potevano concorrere per l’immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP4, potevano essere ammessi, a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta, i VFP4, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, venivano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dalla posizione di volontario a quella di graduato.

Il passaggio da VFP1-VFP4 a VFI-VFT

La L. 119 del 2022 ha apportato importanti cambiamenti all’iter di arruolamento nelle carriere iniziali dell’esercito, prevedendo due ferme:

  • la prima, di 3 anni, denominata ferma prefissata iniziale
  • la seconda, sempre di 3 anni, denominata ferma prefissata triennale, in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale.

Pertanto, i volontari in ferma prefissata si distinguono in:

  • Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI)
  • Volontari in Ferma Prefissata Triennale (VFT).

Le differenze tra VFI e VFP1: cosa cambia?

Per i VFI, Volontari in Ferma Iniziale (ex VFP1), sono previsti i seguenti cambiamenti:

  • abbassamento del limite d’età massima, da 25 a 24 anni non compiuti;
  • eliminazione delle rafferme annuali, ossia si viene incorporati automaticamente per 3 anni (con un’eventuale ulteriore anno di rafferma);
  • riconoscimento forfettario dello straordinario (assente per i VFP1);
  • aumento del trattamento economico iniziale dai 960 euro dei VFP1 ai 1.135 euro mensili (più ulteriori 100 euro per eventuale straordinario di cui al punto precedente);
  • possibilità di partecipare dopo 12 mesi ai concorsi presso altre Forze di Polizia o dopo 24 mesi al concorso interforze per diventare Volontario in Ferma Triennale (VFT).

I VFP4 diventano VFT: cosa cambia?

Anche per i Volontari in Ferma Triennale (gli ex VFP4) sono previste importanti novità:

  • il limite d’età passa dai 30 ai 28 anni
  • lo stipendio passa dai 1.075 euro degli attuali VFP4 ai 1.250 per i VFT;
  • l’orario lavorativo viene equiparato ai militari in Servizio Permanente Effettivo (SPE) passando a 36 ore settimanali;
  • riconoscimento di straordinario, recupero compensativo, recupero festività;
  • transito agevolato nel quadro permanente (SPE).

La ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

L’articolo 7 della L. 112/2022 prevede la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

  1. La denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da “sottocapo” in “comune scelto”.
  2. La denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell’Esercito italiano:
  • da “primo caporal maggiore” in “graduato”
  • da “caporal maggiore scelto” in “graduato scelto”
  • da “caporal maggiore capo” in “graduato capo”
  • da “caporal maggiore capo scelto” in “primo graduato”
  • da “caporal maggiore capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”.
  1. la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare:
  • da “sottocapo di 1a classe scelto” in “sottocapo scelto”
  • da “sottocapo di 1 a classe scelto qualifica speciale” in “sottocapo aiutante”.
  1. La denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell’Aeronautica militare:
  • da “primo aviere capo scelto” in “primo graduato”
  • da “primo aviere capo scelto qualifica speciale” in “graduato aiutante”.
  1. La denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza:
  • da “appuntato qualifica speciale” in “appuntato aiutante”.
  1. La denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti:
  • da “sergente maggiore capo qualifica speciale” in “sergente maggiore aiutante”, per l’Esercito italiano e l’Aeronautica militare
  • da “secondo capo scelto qualifica speciale” in “secondo capo aiutante”, per la Marina militare
  • da “brigadiere capo qualifica speciale” in “brigadiere capo aiutante” per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza.

I fascicoli sanitari interforze 

La L. 119 del 2022 ha disposto inoltre l’istituzione dei cosiddetti fascicoli sanitari interforze: fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell’ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che a essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell’interessato.  

Questa previsione è di particolare importanza per chi si accinge ad affrontare prove concorsuali per più Forze armate. Con questo fascicolo, il candidato valutato positivamente, per un arco temporale prestabilito, non dovrà ripetere l’intero iter valutativo o comunque uno stesso accertamento, con grande risparmio di risorse per il candidato e per la stessa Pubblica amministrazione.

Quando saranno banditi i concorsi per VFP-VFT?

Due concorsi sono già partiti:

  • 6500 VFI per l’Esercito Italiano, bandito lo scorso 26 gennaio. In questo approfondimento sono disponibili tutti i dettagli.
  • 1500 VFI per la Marina Militare, bandito l’8 febbraio 2023. Tutti i dettagli disponibili in questo articolo.

I VFP1 attualmente in servizio potranno ancora partecipare ai concorsi per VFP4 fino al 31 dicembre 2024.Il passaggio da VFP4 a VFT avverrà definitivamente nel 2025.

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