La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è stata prevista nel nuovo codice degli appalti negli articoli che vanno dal 19 al 36.
La digitalizzazione dei contratti pubblici risulta essere fondamentale per il rilancio del paese, difatti essa è prevista all’interno del PNRR il quale propone di realizzare un sistema nazionale di E – procurement entro il 31 dicembre del 2023.
Gli argomenti dell'articolo
Gli obiettivi della digitalizzazione della PA
L’obiettivo principale della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è quello di assicurare massima trasparenza nei rapporti tra pubbliche amministrazioni ed operatori economici, difatti attraverso il sistema di E –procurament si tende a realizzare la completa digitalizzazione delle procedure di acquisto, a partire dalla fase della programmazione fino a quella dell’esecuzione del contratto.
Inoltre è prevista la necessaria abilitazione digitale di tutti gli operatori economici.
L’articolo 19 del decreto legislativo 36 del 2023 richiama quelli che sono i principi fondamentali alla base della strategia di digitalizzazione e cioè i principi di:
- neutralità tecnologica,
- trasparenza,
- sicurezza informatica
- protezione dei dati personali.
Tali principi diventano fattori abilitanti per il riconoscimento della cd. Cittadinanza Digitale prevista dalla Commissione Europea nella proposta del 26 gennaio del 2022 rivolta al Parlamento europeo ed al Consiglio e finalizzata alla sottoscrizione di una dichiarazione sui diritti ed i principi digitali.
Le modalità operative della Digitalizzazione
L’art. 19 del d.lgs. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
A tal proposito il secondo comma stabilisce che in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici.
L’art. 21 definisce il ciclo di vita digitale dei contratti prevedendo che esso si articola (di norma) in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
I dati inseriti nella piattaforma sono indicati dall’articolo successivo il quale prevede che l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
- la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
- la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- la presentazione delle offerte
- l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
L’art. 23 del d.lgs. 36/2023 prevede che L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne sviluppa e gestisce i servizi.
Per quanto riguarda, invece, la gestione delle piattaforme di approvvigionamento digitale l’articolo 25 del decreto 36/2023 prevede che esse sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici interconnessi e interoperanti che sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per assicurare la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e, appunto per questo, è anche prevista l’istituzione di una banca data nazionale dei contratti pubblici.
Lo stesso articolo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici
L’articolo 20 del D. lgs. 36/2023 prevede che le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza devono avvenire nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni e ciò allo scopo di tutelare e rispettare la trasparenza nell’ambito della digitalizzazione. La banca dati nazionali dei contratti pubblici (definita BDNCP) rientra nella competenza dell’Anac, essa era già prevista dall’articolo 213 del decreto legislativo numero 50 del 2016 e dall’articolo 62 bis del decreto legislativo numero 82 del 2005.
L’istituzione della Banca dati ha lo scopo di assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo dell’azione amministrativa per quanto riguarda l’utilizzo della spesa pubblica in materia di lavori servizi e forniture e il rispetto dei principi di legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione ed anche allo scopo di prevenire fenomeni di corruzione.
L’articolo 23 del decreto legislativo 36 del 2023 stabilisce che l’Anac è titolare in via esclusiva della banca dati nazionale dei contratti pubblici e prevede, inoltre, che tale banca dati è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di accreditarsi presso tale piattaforma seguendo le disposizioni previste dall’articolo 82 del decreto dall’articolo 50 del decreto legislativo numero 82 del 2005.
L’articolo 24 del decreto legislativo 36 del 2023 prevede l’istituzione e la formazione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico, ciò vuol dire che presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale di ciascun operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione dei requisiti di cui all’articolo 103 per tutti i soggetti che vogliono eseguire lavori pubblici. Tale fascicolo virtuale viene utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice degli appalti.
Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni e delle informazioni garantiscono alla banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.
Per effetto di quanto illustrato appare chiaro, quindi, che rientra nelle competenze dell’Anac garantire l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico da parte di tutte le stazioni appaltanti e di tutti gli enti concedenti.
L’articolo 35 del decreto legislativo 36 del 2003 2023 prevede che le stazioni appaltanti devono assicurare l’accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme, inoltre è prevista la possibilità per tutti i cittadini di richiedere attraverso l’accesso civico generalizzato la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’articolo 5 bis del decreto legislativo numero 33 del 2013.
Il Consiglio di Stato con una sentenza del 2020 ha previsto che lo strumento dell’accesso civico si applica a tutte le fasi dei contratti pubblici essendo espressione di un diritto fondamentale che contribuisce al soddisfacimento degli altri diritti fondamentali della persona.
L’articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 prevede che nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso i dati che devono essere messi a disposizione del richiedente dovranno essere: l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti.
Digitalizzazione dei contratti pubblici
La conoscenza di questo argomento deve essere posta alla base dello studio dei concorsi per l’accesso alla pubblica amministrazione.
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