La valutazione del comportamento nella scuola secondaria

Gli approfondimenti di Giuseppe Mariani. La valutazione del comportamento nella scuola secondaria

Incontri di studio per i dirigenti della scuola e i loro collaboratori

Questo approfondimento è il terzo di una serie di contributi a cura di Giuseppe Mariani, dedicati ai principali temi di interesse per i dirigenti scolastici e i loro collaboratori. Questo articolo tratta la valutazione del comportamento nella scuola secondaria.

I contenuti sono disponibili in formato video integrale nelle aree riservate dei clienti in possesso dei manuali EdiSES per la preparazione al Concorso per Dirigente Tecnico, Concorso docentiDSGA.
Un’anteprima del video dedicato al Procedimento Amministrativo è visibile sul canale Youtube di EdiSES.

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria

Con decorrenza dall’anno scolastico 2024/25, sono state apportate modifiche alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado: 

> a seguito dell’entrata in vigore della legge 1 ottobre 2024, n. 150 

> che ha modificato la precedente regolamentazione, contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Le modifiche apportate sono di diversa entità per ciascuno dei due gradi di istruzione: vanno quindi presentate separatamente. 

A) Scuola secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado: 

> la valutazione del comportamento mediante un giudizio sintetico è stata sostituita con la valutazione espressa in decimi: così afferma la novella del comma 5 dell’art. 2 del D.Lgs. 62 

> se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo: così afferma il nuovo comma 2-bis inserito nell’art. 6 del D.Lgs. 62. 

La normativa di legge è stata completata con: 

  1. l’ordinanza del Ministro n. 3 del 9 gennaio 2025 (pubblicata il 23 gennaio) 
  1. la successiva nota del 23 gennaio 2025, n. 2867, che riporta ulteriori indicazioni operative. 

Procediamo con ordine. 

Regola generale: i criteri di valutazione sono parte del PTOF 

Il D.Lgs. 62/2017 (art. 1, co. 2) stabilisce le regole generali della valutazione: 

> essere coerente con l’offerta formativa e personalizzata secondo le Indicazioni nazionali 

> deve essere effettuata dai docenti in autonomia 

> in conformità con i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

Le evoluzioni normative degli ultimi anni 

Negli ultimi quindici anni, la normativa sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado è cambiata più volte: 

  1. 2009 – Con il D.P.R. 122 è espressa con voto numerico, illustrato con specifica nota 
  1. 2017 – Con il D.Lgs. 62 è espressa con un giudizio sintetico 
  1. 2024 – Con la legge 150 si ritorna al voto espresso in decimi

La nuova valutazione in decimi 

A partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico 2024/25, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado va, dunque, comunicata alle famiglie con voto espresso in decimi sul documento di valutazione. 

Occorre quindi riaprire il cantiere del PTOF, dato che vi devono essere pubblicate le nuove modalità della valutazione del comportamento in vista degli scrutini di fine anno. 

L’adeguamento dei criteri di valutazione contenuti nel PTOF è di competenza del Collegio dei docenti; il Consiglio d’Istituto recepisce la delibera del Collegio e ne approva l’integrazione nel PTOF. 

Cosa prescrive l’OM n. 3/2025? 

L’Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 disciplina le modalità attuative della nuova valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado. 

Le principali disposizioni 

  1. Ciascuna istituzione scolastica delibera i criteri di valutazione (ad es. tramite griglie, tabelle di indicatori, rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti di disciplina in adozione. 
  1. Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell’intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Cosa dice la nota ministeriale del 23 gennaio 2025? 

La nota ministeriale del 23 gennaio 2025: 

  1. ribadisce le prescrizioni contenute nell’Ordinanza 
  1. raccomanda di curare con attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia attraverso i consueti canali (riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico …). 

B) Scuola secondaria di secondo grado 

Cosa non cambia 

Nella scuola secondaria di secondo grado non sono state modificate le norme contenute nel D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, relative alla valutazione del comportamento degli studenti: 

  1. la valutazione del comportamento va espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, co. 2) 
  1. qualora inferiore ai 6 decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo (D.L. 1° settembre 2008, n. 137, art. 2) 
  1. la valutazione del comportamento inferiore ai 6 decimi può essere decisa nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una grave sanzione disciplinare (art. 7). 

Cosa cambia a seguito della legge 150/2024 

La legge 150/2024 ha, invece, introdotto alcune modifiche nella seconda parte del D.Lgs. n. 62/2017, quella relativa all’ammissione e alla conduzione degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. 

La prima modifica riguarda l’attribuzione del voto di comportamento pari a sei decimi: in tal caso, il consiglio di classe assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo (art. 13, co. 2). 

La seconda modifica riguarda l’attribuzione del credito scolastico. 

Il credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito agli studenti in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del percorso del secondo ciclo, nella misura massima di dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

La nuova norma prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (art. 15, co. 2-bis). 

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Il prossimo contributo della rubrica è dedicato al tema della Introduzione della settimana corta. Trovi i precedenti approfondimenti sul Procedimento amministrativo e sulla Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria su blog.edises.it.