L’articolo 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la definizione del nuovo modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. A distanza di tre anni, in attuazione di tale previsione, è stato emanato il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, con cui sono stati adottati:
- il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI), unico per tutte le scuole, diversificato per ordine e grado (al decreto sono allegati quattro modelli di PEI, rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado);
- le Linee guida sulle quale basarsi per la stesura del PEI;
- la scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento” cioè per l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno;
- la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.
Gli argomenti dell'articolo
Nuovo modello PEI: la sentenza di annullamento del TAR Lazio
È sembrato che tale provvedimento fosse l’atto conclusivo di un iter legislativo che, partendo dalla legge 104 e dalle deleghe contenute nella legge 107, avrebbe dovuto fornire alle scuole gli strumenti per un lavoro proficuo a favore dell’inclusione degli alunni con disabilità certificata.
Così non è stato, in quanto, a seguito dei ricorsi presentati da una serie di associazioni di genitori di persone disabili, il Tribunale amministrativo del Lazio (sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021) ha disposto l’annullamento del D.M. n. 182/2020 e degli atti connessi eccependo che le prescrizioni ivi contenute, soprattutto nelle Linee guida, andassero oltre il perimetro delle deleghe predeterminate per legge.
Di conseguenze, le istituzioni scolastiche (chiamate ad elaborare i nuovi PEI entro il 31 ottobre: art. 7, comma 2 D.Lgs. 66/2017), non potranno più utilizzare i nuovi modelli allegati al decreto n. 182/2020.
La nota del Ministero dell’Istruzione
In attesa dell’emanazione di nuovi provvedimenti (o di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato per una riforma della sentenza di primo grado), il Ministero ha emanato la nota n. 2044 del 17 settembre 2021 con la quale:
- sottolinea l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore degli alunni con disabilità;
- ricorda che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 come modificato dal D.Lgs. 96/2019 in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- rinvia alla modulistica già in uso (quella precedente il modello unico allegato al Decreto n. 182/2020), prestando attenzione al rispetto dei “paletti” posti dalla sentenza del Tar e che riguardano:
a) composizione e funzioni del GLO; non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – che andrebbe ad incidere sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);
b) possibilità di frequenza con orario ridotto; non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];
c) esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe; d) assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. Poiché il Ministero della Salute non ha ancora emanato le Linee guida sulle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni, non si possono predeterminare le ore di sostegno attribuibili dal GLO.
E ora cosa succede alle prove del TFA
In queste stesse ore sono in svolgimento, presso diversi atenei, le prove preselettive per l’accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno (cosiddetto TFA Sostegno). Stante la situazione di incertezza normativa, è auspicabile che le commissioni d’esame evitino di proporre quesiti aventi ad oggetto il decreto annullato e le connesse Linee guida: in caso contrario, è facile immaginare che fioccheranno contestazioni e ricorsi.