Il PEI – Piano educativo individualizzato di cui all’art. 12, comma 5 della L. 104/1992 (come modificata dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.Lgs. 96/2019) è il documento di programmazione educativa, elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) composto dai docenti contitolari o dal consiglio di classe.
È costruito con la partecipazione dei genitori (o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità) nonché delle figure professionali (interne ed esterne alla scuola) che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità; l’unità di valutazione multidisciplinare è chiamata a dare supporto (art. 9).
Leggi un contenuto più recente -> Nuovo modello di PEI: la sentenza del TAR Lazio annulla il Decreto n. 182, i nuovi modelli e le Linee Guida
Gli argomenti dell'articolo
Il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182
L’articolo 7, comma 2-ter del D.Lgs. 66/2017 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la definizione del modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. A distanza di tre anni, in attuazione di tale previsione, è stato emanato il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, con cui sono stati adottati:
- il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI), unico per tutte le scuole, diversificato per ordine e grado (al decreto sono allegati quattro modelli di PEI, rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado);
- le Linee guida sulle quale basarsi per la stesura del PEI;
- la scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento” cioè per l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno;
- la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.
A seguito dei ricorsi presentati da una serie di associazioni di genitori di persone disabili, il Tribunale amministrativo del Lazio (sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021) ha però disposto l’annullamento del D.M. n. 182/2020 e degli atti connessi, giudicando che le prescrizioni ivi contenute, soprattutto nelle Linee guida, andassero oltre il perimetro tracciato dalle deleghe predeterminate per legge.
Il Ministero, per venire incontro al disorientamento del e istituzioni scolastiche (chiamate ad elaborare i nuovi PEI entro il 31 ottobre: art. 7, comma 2 D.Lgs. 66/2017) ha emanato la nota n. 2044 del 17 settembre 2021
Il Piano Educativo Individualizzato
Il PEI è elaborato ed approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), e deve tener conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica (di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992) e del Profilo di Funzionamento, con particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale di cui alla classificazione ICF dell’OMS. Redatto a partire dalla scuola dell’infanzia, il PEI va aggiornato in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.
Il PEI ha validità annuale “con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”.
Ricordiamo che, a seguito della sentenza del Tar Lazio, non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];
Inoltre, non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe; d) assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. Poiché il Ministero della Salute non ha ancora emanato le Linee guida sulle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni, non si possono predeterminare le ore di sostegno attribuibili dal GLO.
Per approfondire: potrebbe interessarti anche il nuovoQuaderno della Didattica sull’Inclusione Scolastica
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IL GLO – Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
Per quanto riguarda composizione e funzioni del GLO, non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – che andrebbe ad incidere sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (art. 3 e 4, DI 182/2020).
La stesura del nuovo modello PEI nei manuali Edises per il TFA Sostegno Didattico
Al di là della loro applicabilità (dopo l’annullamento ad opera del TAR Lazio, è comunque interessante analizzare i modelli di PEI su base ICF allegati al decreto n. 182/2020 per apprezzarne gli indubbi elementi innovativi.
Per un commento ai modelli di PEI allegati al Decreto 182/2020 e alle Sezioni costitutive che ne caratterizzano la struttura, rinviamo ai volumi:
Esempi di nuovi modelli di PEI per il TFA
Per venire incontro alle esigenze dei candidati che ci chiedono esempi di nuovi modelli di PEI per il TFA abbiamo estratto qualche pagina dai nostri volumi. Per scaricare gli esempi compila questo form.