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Decreto rilancio: lo svolgimento dei concorsi nella Pubblica Amministrazione

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha portato all’adozione di una serie di decreti normativi per il sostegno al lavoro e alle imprese e per la ripresa dell’economia nazionale, oltre a misure in materia di salute. Da tutto ciò si è giunti, infine, all’adozione del Decreto legge n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio relativo, appunto, a “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 e che si occupano anche dello svolgimento dei concorsi nella Pubblica Amministrazione.
E proprio allo svolgimento dei concorsi nella Pubblica Amministrazione viene dato ampio spazio negli articoli da 247 a 249 del Decreto, relativi alle Misure per l’accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure.

I concorsi al tempo del Covid-19: il Decreto Cura Italia

Il precedente Decreto Legge n. 18/2020, il cosiddetto Decreto Cura Italia, aveva stabilito la sospensione dei concorsi e delle relative selezioni per 60 giorni, ovvero fino al 16 maggio. La sospensione non ha, però, riguardato quei concorsi la cui valutazione dei candidati andava effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Il Decreto Rilancio: come cambia lo svolgimento dei concorsi

La pubblicazione, il 19 maggio 2020, del Decreto Rilancio ha stabilito la ripartenza dei concorsi, ma anche alcune novità che riguardano soprattutto le nuove procedure concorsuali. Queste norme saranno valide fino al 31 dicembre 2020.
Nello specifico, gli articoli da 247 a 249 riguardano soprattutto la semplificazione e lo svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale non dirigenziale, in modalità decentrata e telematica. Queste norme si riferiscono sia ai concorsi da pubblicare, sia alle procedure concorsuali già bandite e per le quali è già stata effettuata una prova d’esame prima della sospensione.

  • Art. 247: prevede che le sedi di svolgimento delle prove concorsuali saranno individuate sulla base della provenienza geografica dei candidati, quindi i concorsi indetti dalle amministrazioni centrali, in particolare quelli gestiti dalla Commissione RIPAM, saranno delocalizzati, vale a dire che le relative prove saranno svolte contemporaneamente in più sedi sul territorio nazionale.
    Le sedi saranno individuate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri col coordinamento dei prefetti con competenza territoriale.
    La prova orale, invece, sarà svolta in videoconferenza con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, facendo comunque in modo che tale prova sia pubblica.
    Ciò significa che le selezioni non si svolgeranno più solo a Roma.
    Prima ancora di arrivare allo svolgimento delle prove, l’articolo si occupa della presentazione delle domande: queste devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, anziché 30, e tramite modalità telematica. Il candidato, infatti, dovrà essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e delle credenziali SPID
    Art. 248: prevede che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale già bandite prima dell’entrata in vigore del Decreto e per le quali sia già stata effettuata anche una sola prova, la Commissione RIPAM possa modificare le modalità di svolgimento delle prove se ne fanno richiesta le amministrazioni che hanno indetto i concorsi. Si specifica che tali modifiche possono riguardare solo l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove preselettive e scritte e lo svolgimento della prova orale in videoconferenza, facendo sempre in modo da garantire la pubblicità della prova
  • Art. 249: prevede che a partire dalla data in cui entrerà in vigore il decreto e fino al 31 dicembre 2020,  le disposizioni previste dagli artt. 247 e 248 possono essere applicate dalle singole amministrazioni.

L’accelerazione dei concorsi col Decreto Rilancio

Altre disposizioni di cui tenere conto nel Decreto Rilancio sono quelle contenute negli articoli da 250 a 262, che si occupano tra l’altro della velocizzazione dei concorsi e della conclusione delle procedure sospese. Infatti, in queste norme si stabilisce che entro il 30 giugno 2020 sia bandito il corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) per la formazione dirigenziale della durata di 10 mesi.
Inoltre, si prevede che si svolgano in modalità straordinaria anche i concorsi presso il Ministero della Salute, della Giustizia e del personale della Corte dei Conti. Tutte queste misure possono essere applicate anche ai concorsi, in atto o futuri, banditi dalle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti.
Infine, viene dedicato spazio anche alle procedure di assunzione nel Dipartimento della Protezione Civile e nel Ministero dell’Economia e Finanze.
Il primo concorso che si svolgerà secondo la modalità prevista dal Decreto Rilancio è il Concorso Ripam Ministero Ambiente e AICS per 92 laureati