Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici: cosa cambia per il DSGA?

a cura di Luciano Grasso (DSGA)

È stato pubblicato in data 31 dicembre 2024 il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Il provvedimento, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305/2024, ha apportato importanti modifiche al testo del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.

Vediamo dunque quali sono le principali novità d’interesse per chi nella scuola (Dirigenti scolastici e DSGA) è chiamato ad applicare le nuove norme.

Prestazioni professionali gratuite

Modificato l’articolo 8, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le nuove disposizioni sull’equo compenso contenute nell’articolo 41, commi da 15-bis a 15-quater, introdotte dal Decreto Correttivo.

Per quanto riguarda il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
  • per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

Modifica dello stand still

La modifica in materia interviene sul comma 1 e sul comma 3 dell’art. 18, al fine di ridurre da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipulazione del contratto (decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione).

Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, relativi all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. In particolare, all’interno del PNRR, la milestone M1C1- 84-bis si pone l’obiettivo di introdurre misure per migliorare la rapidità decisionale nell’aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti, individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l’efficienza delle stazioni appaltanti. Inoltre, la modifica precisa che tale termine di trentadue giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all’articolo 55, comma 2 del Codice.

Principio di rotazione

È stato modificato l’art. 49 in materia di principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. La modifica apportata al comma 4 del Codice è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, specificando che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell’esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

L’individuazione dei collaudatori

Viene modificato anche l’art. 116 del Codice. La modifica al comma 4 prevede innanzitutto una specificazione per l’individuazione dei collaudatori.

Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l’attività di collaudo, viene introdotto il nuovo comma 4-bis al fine di chiarire che esso, per il personale della stessa amministrazione, è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, dell’Allegato II.14. Anche l’art. 45 viene parzialmente modificato, sostituendo ogni riferimento lessicale ai “dipendenti” delle stazioni appaltanti, con quello più generico di “personale”, con ciò intendendo ricomprendere, fugando al riguardo eventuali dubbi interpretativi, anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi.

Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.

Inoltre, vengono apportate delle modifiche al comma 5 ed al comma 6 eliminando l’incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio.

Il subappalto

Al fine di agevolare le piccole e medie imprese, viene modificato il comma 2 dell’art. 119 prevedendo che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ferma restando l’assenza di un limite “a priori”, generale e astratto, al subappalto rispetto all’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Inoltre, viene inserito il comma 2-bis al fine di prevedere che l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto opera anche nei riguardi dei subappaltatori.

Inoltre, in materia di c.d. subappalto a cascata, si è previsto che per gli ulteriori appalti (quelli cioè successivi al subappalto di “primo livello”), si applicano le disposizioni previste dall’articolo 119 e, in generale, da tutte le altre disposizioni del Codice senza prevedere, dal punto di vista normativo, alcuna disparità di trattamento.

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