L’approfondimento di oggi riguarda l’esercizio della responsabilità sugli alunni minori affidati alla scuola.
La materia è strettamente connessa ad ogni tipo di attività che i docenti compiono con i propri alunni: ma riguarda, per specifici aspetti, ogni altro profilo professionale della scuola e la sua stessa organizzazione.
Gli argomenti dell'articolo
Responsabilità sugli alunni di minore età
Si tratta anzitutto di capire quale sia il profilo giuridico della minore età.
Dobbiamo quindi rifarci al codice civile che distingue fra la capacità giuridica e la capacità di agire:
> la prima è la capacità di essere soggetto di diritti e di obblighi e spetta ad ogni persona dalla nascita, per il solo fatto di esistere: il bambino ha i diritti di personalità (cittadinanza, il nome, l’integrità fisica, diritto al patrimonio ecc.);
> la seconda è invece “la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà “: questa si acquisisce con il raggiungimento della maggiore età.
Art. 2 cod. civ. – Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Se ne conclude che la persona fisica finché non ha compiuto la maggiore età non è responsabile per illeciti civili, obbligazioni, debiti ecc. perché non ha la capacità di agire.
Da qui deriva il regime della responsabilità: ad es., nel caso di danni arrecati a terzi da un minore, l’obbligo del risarcimento viene traslato in capo a coloro che sono legati da un rapporto giuridico qualificato con l’autore dell’illecito: ossia, a seconda delle circostanze, sono chiamati a risponderne i genitori, gli insegnanti, l’allenatore della squadra sportiva ecc.
Nella scuola, la stragrande maggioranza degli alunni frequentanti è nella minore età.
Occorre a questo punto introdurre una ulteriore distinzione fra i due tipi di danno che possono far capo al minore:
> danno procurato a terzi, dai quali insorge la responsabilità extracontrattuale
> danno da autolesione, o danno provocato a se stesso, da cui deriva la responsabilità contrattuale.
Due esempi tratti dall’esperienza comune:
- responsabilità extra-contrattuale: la responsabilità del proprietario di un veicolo che investe un passante: pur non avendo alcun vincolo contrattuale con il passante, gli ha causato un danno ingiusto ed è obbligato al risarcimento
- responsabilità contrattuale: il costruttore di casa che non ha eseguito il lavoro a regola d’arte risponde per danni in forza della responsabilità contrattuale (infatti ha costruito l’edificio a seguito di contratto col committente).
Responsabilità sugli alunni: l’extracontrattuale (c.d. responsabilità civile)
1) Il criterio generale è espresso dall’art. 2043 del codice civile:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Codifica il principio del “neminem laedere“: ciascuno deve comportarsi in modo tale da non arrecare danni agli altri nell’ambito della convivenza civile.
2) Una specificazione del criterio generale è data dall’art. 2048 c.c.
Sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei minori
> Il padre e la madre, o il tutore
> I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte.
a) Quale il criterio dell’imputazione della responsabilità? “Il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
b) Quale l’esimente dalla responsabilità? Il terzo comma: “Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”.
Cod. civ., art. 2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (…).
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Dall’applicazione dell’art. 2048 la giurisprudenza ha ricavato le due categorie della culpa in vigilando e della culpa in educando.
Vediamo cosa significano in ambito scolastico.
3) La responsabilità sugli alunni, definita culpa in vigilando, presuppone che:
1. il fatto dannoso si sia verificato nel corso di attività scolastiche comunque denominate (inclusi i viaggi di istruzione)
2 il comportamento del minore affidato abbia provocato un danno a persone terze o a beni altrui (compreso il patrimonio della scuola).
Il 2048 afferma che la responsabilità in capo all’insegnante viene meno solo se dimostra di non aver potuto impedire il fatto.
Si ha cioè l’inversione dell’onere della prova, con la presunzione di colpa a suo carico. In altre parole, il docente è ritenuto responsabile del danno provocato dall’alunno nel tempo in cui gli è affidato, salva la prova contraria, che spetta a lui fornire, di non aver potuto impedire il fatto, fornendo la triplice prova che:
a> si è trattato di un caso fortuito, ossia un evento straordinario, non prevenibile a causa della sua repentinità e imprevedibilità;
b> il grado di vigilanza è stato adeguato all’età e al grado di maturazione degli alunni, relazione al caso concreto tenendo conto:
– delle condizioni ambientali
– delle caratteristiche personali del minore (alunni con disabilità psichica, soggetti portati alla prepotenza e al bullismo ecc.)
c> l’insegnante ha adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo in relazione allo specifico contesto (aula, campo sportivo, pernottamento in allbergo ecc.).
4) Le responsabilità generali dell’istituzione scolastica
Creare un’adeguata e generale cornice di sicurezza nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze interne rientra nelle responsabilità del consiglio d’istituto e del DS, secondo distinte competenze.
Il consiglio d’istituto delibera l’adozione del Regolamento interno che “deve stabilire le modalità (…) per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima” (TU, art. 10, c. 3, lett. a)
Il dirigente scolastico ne impartisce le disposizioni applicative, tenendo conto che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riveste la funzione di “datore” di lavoro” (D.M. 292/1996, con tutto quello che ne deriva ai sensi del Testo unico emanato con D.Lgs. 81/2008 (documento di valutazione dei rischi, nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, prove di evacuazione ecc.).
Si aggiunga che il CCNL 2019/21:
> a carico degli insegnanti prescrive che “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (art. 44, co. 7)
> a carico dei collaboratori ed operatori scolastici prescrive gli obblighi di (Allegato A):
a) “accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione e del pubblico”
b) vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
La “culpa in educando”
Quella della “culpa in educando” è una elaborazione giurisprudenziale fondata sull’interpretazione dell’art. 2048 cod. civ.: grava fondamentalmente sui genitori.
Corte di Cassazione, sentenza n. n. 12501/2000
L’affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell’adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5957/2000.
La responsabilità (diretta) dei genitori, ai sensi dell’art. 2048 c.c., per il fatto illecito dei figli minori imputabili può concorrere con quella dei precettori, essendo esse rispettivamente fondate sulla colpa in educando e su quella in vigilando.
La responsabilità sugli alunni: danno da autolesione
Art. 1218 cod. civ. – Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Le categorie
– il debitore: colui che è tenuto a dare la prestazione
– il creditore: colui che ha il diritto di ottenere la prestazione.
Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346) Fra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione:
> il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso di attività gestite dalla scuola
> sull’istituto scolastico incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né agli insegnanti (caduta del controsoffitto dell’aula, incidente stradale sulle strisce pedonali)
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