nuovo CCNL Istruzione e Ricerca

In vigore il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019 – 2021: analisi del contratto collettivo per il personale della scuola

Il 18 gennaio è stato definitivamente sottoscritto (ed è entrato in vigore il giorno successivo) il CCNL del Comparto istruzione e ricerca, la cui Ipotesi era stata firmata lo scorso 14 luglio.

Il Contratto riguarda tutto il personale della scuola, docente e non docente. Poiché la conoscenza del “Contratto collettivo di lavoro vigente” è uno dei punti dei programmi d’esame di diversi concorsi in svolgimento (scuola dell’infanzia e primaria, scuola secondaria, Dirigenti scolastici), crediamo sia particolarmente utile illustrare i punti principali del nuovo accordo contrattuale rinviando ai manuali per una analisi più approfondita dei singoli punti.

La firma del CCNL e le posizioni dei diversi sindacati

Il 18 gennaio è stato definitivamente sottoscritto il CCNL del Comparto istruzione e ricerca, la cui Ipotesi era stata firmata lo scorso 14 luglio.

Sono passati quindi più di sei mesi da quella data: un tempo incredibilmente e inspiegabilmente lungo, solo se si pensi che col precedente CCNL erano intercorsi poco più di due mesi dall’approvazione dell’Ipotesi (9 febbraio 2018) alla firma definitiva (19 aprile 2018).

Oltre che dall’ARAN (l’Agenzia di rappresentanza negoziale, che rappresenta la parte pubblica), il contratto è stato sottoscritto da quasi tutti i sindacati rappresentativi, ossia i sindacati che “pesano” almeno il 5% tra tessere sindacali e voti ottenuti in occasione del rinnovo delle RSU.

Hanno così firmato il testo definitivo CISL, CGIL, SNALS, Gilda e ANIEF. La UIL ha confermato la propria posizione contraria: “La mancata valorizzazione del personale Ata, la precarizzazione del lavoro delle segreterie, l’assenza di riferimenti alle scuole italiane all’estero e la parte dedicata alle relazioni sindacali, restano le principali criticità”. In ogni caso, l’approvazione sindacale è andata oltre il 75% della rappresentatività, evento non comune.

Vediamo ora di capire cosa comporta questo contratto per la scuola, anzitutto per docenti e non docenti, cercando di coglierne luci ed ombre.

Il primo passo è coglierne la struttura, così da facilitarne la comprensione.

La struttura del Contratto

Occorre anzitutto chiarire che dal 2016 (a seguito del Contratto Collettivo Quadro del 13 luglio) i comparti del pubblico impiego sono stati ridotti da 11 a 4.

La scuola è entrata a far parte del comparto Istruzione e ricerca, accorpata con altre istituzioni, quali Accademie artistiche, Conservatori di musica, Università, CNR e istituzioni della Ricerca.

La struttura del Contratto è, quindi, articolata in una Parte comune iniziale e nelle quattro successive Sezioni:

  • I. Scuola
  • II. Università e aziende ospedaliero-universitarie
  • III. Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
  • IV. AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica).

La parte comune

Nella nuova struttura della contrattazione, la Parte comune enuncia norme generali e norme comuni alle Sezioni.

Si articola su cinque Titoli:

  • Titolo I – Disposizioni generali: la struttura del CCNL, con il rinvio alle precedenti disposizioni contrattuali per quanto non normato in questa sede;
  • Titolo II – Relazioni sindacali;
  • Titolo III – Lavoro a distanza;
  • Titolo IV – Disposizioni particolari;
  • Titolo V – Responsabilità disciplinare: il Codice disciplinare e il connesso apparato delle sanzioni, applicabili (lo anticipiamo) al solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Titolo II – Relazioni sindacali

Nella contrattazione nel pubblico impiego la questione principale è sempre stata la regolamentazione della partecipazione sindacale nel rapporto con i poteri dirigenziali.

La legge 4 marzo 2009, n. 15, aveva delegato il Governo ad emanare provvedimenti finalizzati a migliorare la produttività e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, delega esercitata con l’emanazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale, novellando gli articoli 5 e 40 del D.Lgs. n. 165/2001:

  • ha assegnato alla contrattazione collettiva la sola disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali;
  • ha assegnato in via esclusiva agli organi preposti alla gestione (cioè, ai dirigenti), con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (…) e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

All’interno di questo quadro normativo, sono due i modelli relazionali posti alla base delle relazioni sindacali (art. 9 del D.Lgs. n. 165/2001): la partecipazione e la contrattazione integrativa.

La partecipazione èfinalizzata al dialogo costruttivo tra le parti e si articola in:

  • informazione;
  • confronto;
  • organismo paritetico di partecipazione.

La contrattazione integrativa è, invece, finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti (nelle istituzioni scolastiche autonome il contratto integrativo d’istituto).

L’informazione

L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previsti sia il confronto che la contrattazione integrativa, costituendo il presupposto per la loro attivazione.

Il confronto

Questa modalità di relazione sindacale è stata contrattualizzata col precedente CCNL 2018 Istruzione e ricerca: introduce una modalità di relazione sindacale intermedia fra l’informazione e la contrattazione.

In sostanza, in talune materie sottratte alla contrattazione perché riservate alla potestà esclusiva dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, il sindacato ha ottenuto di “instaurare un dialogo approfondito (…) al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.

Le materie oggetto di confronto sono, ad esempio, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale, i criteri per l’individuazione dei soggetti da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo del MOF, i criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica ecc.

Al termine della fase del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sul tema della contrattazione integrativafacciamo qualche cenno più avanti.

Titolo III – Lavoro a distanza

Presentata come una delle novità del contratto, quella del lavoro a distanza è la trasposizione contrattuale dell’art. 18 della legge n. 81/2017.

Nella scuola, il lavoro a distanza è previsto solo per il personale tecnico e amministrativo e presuppone la libera adesione del dipendente attraverso la stipula di un accordo individuale.

Si presenta con due modalità: il lavoro agile e il lavoro da remoto.

Il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: si avvicina quindi al modello della responsabilità di risultato.

Il lavoro da remoto si caratterizza invece per precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: ad esempio, il lavoro di segreteria svolto a domicilio.

Titolo IV – Disposizioni particolari

Nel Titolo IV, “Disposizioni particolari”, sono collocati taluni istituti contrattuali, originati da norme legislative di riconoscimento e tutela di specifici diritti, quali i seguenti.

Congedi per le donne vittime di violenza

L’art. 18 “congedi per le donne vittime di violenza” recepisce l’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, attuativo del “Jobs Act”: la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo che, nell’arco temporale di tre anni, è stato elevato a 120 giorni lavorativi.

Unioni civili

L’art. 19 “unioni civili” applica ad ognuna delle parti dell’unione civile le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio (e ai connessi diritti di congedo), in attuazione della legge n. 76/2016.

Transizioni di genere

Con l’art. 21 “Transizioni di genere” le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere (prevista dalla legge n. 164/1982) e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Le modalità di accesso e i tempi di richiesta e attivazione dell’alias sono da specificare in un’apposita regolamentazione interna.

Titolo V – La responsabilità disciplinare

L’ultimo Titolo della Parte comune è dedicato alla responsabilità disciplinare, con l’enunciazione degli obblighi del dipendente, delle sanzioni disciplinari e del Codice disciplinare.

Il tutto è rivolto al solo personale ATA, in quanto, ancora una volta, non è stata messa a tema la contrattualizzazione della materia disciplinare dei docenti, rimasta la stessa dei decreti delegati del 1974 (il n. 417, art. 94 sgg., poi passati agli artt. 492-501 del Testo unico della scuola).

C’è, è vero, l’impegno per una sessione dedicata al tema, da svolgersi entro luglio 2024 (art. 48): analogo impegno, già assunto con il CCNL 2018, è rimasto (come si sa) senza seguito.

Sembra destinato così a continuare il contenzioso giudiziario sui poteri disciplinari attribuiti dal D.Lgs. n.  75/2017 al dirigente scolastico, al quale la legge dà la possibilità di comminare sanzioni fino alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni.

Le sentenze della magistratura riconoscono tale potere relativamente al personale ATA, in quanto previsto dal CCNL.

Invece, non poche sentenze, anche di Cassazione civile, non riconoscono tale potere del dirigente scolastico in relazione al personale docente ed educativo, in quanto non previsto dal CCNL: neppure questo nuovo CCNL pon rimedio ad una incomprensibile lacuna.

La sezione scuola

La Sezione scuola del CCNL 18 gennaio 2024, quella di nostro interesse, è articolata su cinque Titoli, complessivamente 51 articoli:

  • I – Relazioni sindacali
  • II – Disposizioni generali
  • III – I docenti
  • IV – Personale ATA
  • V – Trattamento economico.

Titolo I – Relazioni sindacali

Di importanza centrale è l’art. 30, dedicato alla contrattazione collettiva integrativa, ”finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”.

L’articolo, che riprende integralmente il 22 del precedente CCNL, dettaglia i tre livelli di contrattazione (nazionale, regionale e d’istituto), con l’elenco delle materie di specifica competenza.

A livello di istituto, la contrattazione integrativa, in sintesi, va a regolare materie quali:

  • salute e sicurezza sul lavoro;
  • criteri per la ripartizione dei compensi accessori comunque denominati;
  • diritti sindacali;
  • flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
  • risorse per la formazione del personale.

La questione di maggiore interesse per il singolo istituto scolastico riguarda il riparto del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: il CCNL vi torna con l’art. 78, che ripropone l’art. 40 del precedente CCNL.

Titolo II – Disposizioni generali

Il Titolo II si apre con la proclamazione della “Comunità educante e democratica”.

Il testo è la riproduzione dell’art. 24 del precedente CCNL 2018, il quale, a sua volta, vi aveva trascritto l’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Di nuovo, nel 2024, c’è l’aggiunta della qualifica “democratica”.

Pur mantenendo riserve sull’introduzione per contratto di un istituto del genere, riservato alla legge per precetto costituzionale (art. 97, co. 2), non si può non convenire sulla pregnanza della definizione di scuola quale “comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni“.

Segue l’art. 33 “Categorie professionali”, che istituisce le categorie dei docenti e del personale ATA: difficile cogliervi una novità, a meno che lo si legga come introduzione ai successivi Titoli, dedicati per l’appunto ai docenti e al personale ATA.

La formazione

L’art. 36, dedicato alla formazione, ripropone sostanzialmente gli articoli 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, con il pregio di chiarire i criteri di attuazione in rapporto agli obblighi lavorativi dei docenti:

  • i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dall’orario di insegnamento;
  • qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta il rimborso delle spese di viaggio;
  • le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Viene ribadito che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

È confermato, per il personale docente, il diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Ci si attendeva la declinazione contrattuale del sistema di incentivi alla formazione in servizio “nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”, come disposto dall’art. 38 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 convertito con legge n. 142 del 21 settembre 2022.

Titolo III – I docenti

Nulla di nuovo in questo Titolo della Sezione scuola:

  • con l’art. 40 viene reintrodotta la definizione della Funzione docente, ripresa dal CCNL 2007, art. 26 (e “dimenticata” nel precedente CCNL);
  • con l’art. 41 viene richiamata la normativa introdotta dalla legge n. 107/2015 in merito alla realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia;
  • con l’art. 42 viene novellato l’art. 27 del CCNL 2007, relativo al Profilo professionale docente (collocato nell’art. 27 del CCNL 2018);
  • nell’art. 43, dedicato all’Attività dei docenti, viene riproposta la normativa sugli orari di insegnamento dei docenti nei vari ordini scuola, sempre la stessa a partire dai decreti delegati del 1974;
  • ancora, nell’art. 44 viene riproposta la regolamentazione delle attività funzionali all’insegnamento (già nell’art. 29 del CCNL 2007).

Si è sopra accennato al problema posto dal rinvio dell’inserimento nel CCNL della materia disciplinare per i docenti.

L’art. 48 del CCNL dice esattamente: “Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni (…). La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.

Titolo IV – Personale ATA

Un’attenzione sistematica e incisiva è stata dedicata alla revisione dell’ordinamento del personale ATA, finalizzato a reintrodurre percorsi di crescita professionale.

Si è posta in premessa al Titolo la nuova classificazione del personale, articolata nelle quattro aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti e dei funzionari (art. 50): per tutte (ad eccezione dell’Area dei collaboratori scolastici) è previsto, tra i requisiti di accesso, il possesso della “certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale”.

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Sul punto, nella versione definitiva del CCNL, è stata inserita la “dichiarazione congiunta n. 5” con la quale “le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei (…).”

Il nuovo Sistema di classificazione del personale ATA

Per comprendere l’entità dell’innovazione, conviene fare un confronto tra quella in vigore fino al 18 gennaio 2024 e l’attuale.

Precedente sistema di classificazione (CCNL 2007, Tabella A- Profili di area del personale ATA)  Nuovo sistema di classificazione (CCNL 2024: – art. 50 sgg. – Allegati A-B-D
Area D – direttore s.g.a.Funzionari
Area C – coordinatore amministrativo / tecnicoed elevata qualificazione
Area B – assistente amministrativo / tecnicoAssistenti
Area As – collaboratore dei servizi scolastici / agrariOperatore scolastico / dei servizi agrari
Area A – collaboratore scolasticoCollaboratori

Le Aree innovate sono quelle dei funzionari e degli operatori: qualche cenno di presentazione.

L’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

La nuova Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione è frutto della ricezione contrattuale di quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001 (art. 52, co. 1-bis: “La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione”).

Il profilo che ne viene tracciato nell’art. 55 del CCNL 2024 corrisponde a quello dell’attuale direttore dei servizi generali e amministrativi: vi si dichiara che “presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.”

Nella versione definitiva del CCNL (dichiarazione congiunta n. 12), viene precisato che il titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo di DSGA è la laurea magistrale.

La posizione di DSGA è oggetto di un incarico a termine di durata triennale (come quello del dirigente scolastico), attribuito a seguito di procedure cui partecipano tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.

Va evidenziato che, enunciando nell’Allegato A (pag. 212) i requisiti di base per l’accesso a tale area, viene citata pure la laurea triennale:

  • in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia per il personale destinato ai servizi amministrativi:
  • in ambito relativo allo specifico settore di competenza per il personale destinato ai servizi tecnici.

Il tutto ripropone esattamente il (mai attuato) profilo C dei Coordinatori amministrativi / tecnici forniti di laurea triennale, profilo istituito dal CCNL 2007 allo scopo di dare riconoscimento giuridico ed economico ai responsabili di settore negli uffici di segreteria.

L’Area degli operatori

Si tratta di un’Area sostanzialmente affine a quella dei collaboratori scolastici: i compiti sono quasi tutti sovrapponibili.

Tuttavia, all’operatore scolastico è richiesta, in aggiunta, una competenza socio-assistenziale, che lo rende maggiormente idoneo all’assistenza delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità, unitamente alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (non richiesta ai collaboratori), che gli permette di supportare i servizi amministrativi e tecnici.

 OperatoriCollaboratori
Specifiche professionaliricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massimaEsegue, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica
Requisiti di base per l’accesso– Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. – Diploma di qualifica triennale IP – “Certificato di competenze” – (in aggiunta) certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.– Diploma di qualifica triennale IP – “Certificato di competenze” relativo al primo triennio dell’IP con promozione alla classe IV
   

La mobilità professionale all’interno delle aree

Nei limiti della dotazione organica, è possibile il passaggio da un profilo all’altro all’interno della stessa area: ad esempio tra assistente amministrativo e assistente tecnico. Il passaggio avviene con il possesso dei requisiti per l’accesso al profilo professionale richiesto.

La progressione tra le aree

L’art. 58 del CCNL 2024 contrattualizza la norma inserita nel D.Lgs. n. 165/2001(art. 52, co. 1-bis).

In sostanza, per il 50 per cento delle posizioni disponibili, le progressioni fra le Aree avvengono tramite procedura comparativa basata su:

  • la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
  • l’assenza di provvedimenti disciplinari;
  • (nella scuola) il possesso dei titoli o delle competenze professionali indicate nell’Allegato D del CCNL 2024.

Si noti che, in fase di prima applicazione e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a) laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti;

(oppure)

  • b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti.

Titolo V – Il trattamento economico

Con il Titolo V, il nuovo CCNL va a completare la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca frutto dell’Accordo economico sottoscritto il 6 dicembre 2022.

Con le ulteriori e successive risorse allocate dal governo e finalizzate dall’Aran, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 110 euro mensili.

Gli incrementi riguardano non solo lo stipendio base ma anche:

  • la RPD (Retribuzione professionale docenti) per i docenti;
  • il CIA (Compenso Individuale Accessorio) per il personale ATA;
  • l’Indennità di direzione per i DSGA;
  • gli importi delle posizioni economiche ATA, innalzate di 100 euro e di 200 euro rispettivamente per la prima e per la seconda posizione economica;
  • le misure dei compensi orari per le attività aggiuntive del personale docente e ATA, innalzate del 10% con decorrenza 1° gennaio 2024.

Ad esempio, con riferimento all’Area docenti, è stato aumentato da 35,00 euro a 38,50 l’importo per le ore di insegnamento aggiuntivo (supplenze), da 50 a 55 euro l’importo per i corsi di recupero, da 17,00 euro a 19,25 l’importo orario per le ore di programmazione aggiuntiva.

Per tutte le quantificazioni si rinvia: 

  • alla Tabella A1 (pag. 229) – incrementi mensili della retribuzione tabellare
  • alla Tabella B1 (pag. 236) – nuova retribuzione tabellare annua.

IL NUOVO CCNL ISTRUZIONE E RICERCA (2019-2021)

Scarica gratis questo contenuto a cura del prof. G. Mariani

Ho preso visione dell'Informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali a fini commerciali su prodotti e servizi forniti da EdiSES Edizioni S.r.l.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di comunicazioni e offerte promozionali personalizzate basate sulla profilazione, secondo quanto previsto dall'Informativa sulla privacy.
Autorizzo EdiSES Edizioni S.r.l. a cedere i miei dati a soggetti terzi e/o partners commerciali per finalità di marketing secondo quanto previsto dall'Informativa sulla privacy.

Il CCNL 2024: qualche commento

Confronto fra la struttura dei contratti del 2018 e del 2024

La struttura dei due contratti è identica. Tuttavia, nel confronto fra il CCNL del 2018 e l’attuale, appare, nel secondo, la ricerca di una maggiore completezza nella regolamentazione dei profili professionali dei principali attori della scuola: i docenti e i non docenti.

Viene superato, in buona parte, l’orizzonte ristretto del CCNL 2018, rivolto soprattutto alla definizione delle relazioni sindacali e alla contrattazione, così che rinviava ai precedenti contratti (in particolare quello del 29 novembre 2007) per le materie connesse al trattamento del personale (ferie, congedi, formazione, tutela della salute e della sicurezza, specifici istituti del personale docente e non docente ecc.).

Purtuttavia, anche nel CCNL 2024 viene precisato che, per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione i precedenti CCNL (art. 1, co. 16). Fra i tanti rinvii, non dichiarati ma di fatto operanti, c’è, a nostro parere, la normativa sulla possibilità di riduzione a 35 ore dell’orario settimanale del personale ATA, quando incorrano le condizioni previste dall’art. 55 del CCNL 2007.

La nuova classificazione del personale ATA e il riavvio della progressione verticale

Come sopra chiarito, le innovazioni nella classificazione del personale ATA sono derivate dalla contrattualizzazione delle norme inserite nell’art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, va evidenziata la riserva del 50% dei posti vacanti accantonati per la progressione verticale, dall’area inferiore a quella immediatamente superiore, lasciando l’altro 50% ai nuovi accessi dall’esterno.

Il requisito fondamentale è quello del possesso del titolo di studio: ma (come sopra cennato), in fase di prima applicazione, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione può bastare il diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto ad almeno 10 anni di esperienza.

La prospettiva è quella di incentivare le motivazioni alla crescita professionale in un settore del personale scolastico in cui sono diffuse sacche di disaffezione al lavoro.

La pagina non scritta di questo CCNL

Se è apprezzabile l’impegno nell’additare prospettive di carriera al personale ATA, risalta di converso la rinuncia a costruire uno sviluppo professionale nella carriera degli insegnanti.

La materia è, indubbiamente, riserva di legge (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”: art. 97, co. 2 della Costituzione): ma ogni qualvolta il Parlamento si è mosso in tale direzione, la contrarietà delle organizzazioni sindacali l’ha indotto a prudenti ritirate.

La pur positiva valorizzazione delle figure emergenti nella collegialità, quali le funzioni strumentali al Piano triennale dell’offerta formativa, ha carattere episodico, non arrivando ad istituzionalizzare percorsi di carriera professionale: anche il tentativo di valorizzazione dei docenti tramite il bonus (legge n. 107/2015) è stato sostanzialmente vanificato, prima tramite la contrattazione e poi tramite un netto intervento legislativo.

Si è istituita l’Area della “elevata qualificazione” per il personale delle segreterie: perché non si vogliono riconoscere, quali sviluppi di carriera, i ruoli altrettanto “elevati” dei collaboratori del dirigente scolastico o delle funzioni strumentali individuate dal collegio dei docenti?

Che il sindacalismo italiano sia, per certi versi, ancora ispirato dall’egualitarismo sessantottino e rifiuti, per gli insegnanti, forme stabili di riconoscimento del merito e di differenziazione di carriera è realtà da molti decenni: ma che, da parte governativa, non vengano riavviate iniziative di legge in tal senso ingenera perplessità ancora maggiori.

Ad esempio, nel recente Regolamento per il concorso per l’arruolamento dei dirigenti scolastici (D.M.13 ottobre 2022, n. 194, Tabella A):

  • ai collaboratori del dirigente scolastico e alle funzioni strumentali sono riconosciuti punteggi aggiuntivi, per non più di sei anni;
  • ai membri del Comitato di valutazione e ai tutor dei docenti in anno prova sono riconosciuti punteggi aggiuntivi, per non più di tre anni;
  • nessun punteggio è previsto, invece, per chi è stato eletto nel consiglio d’istituto o ha esercitato la funzione di fiduciario nei plessi e nelle sezioni staccate.

La professione dell’insegnante rimane contenuta e mortificata sulla linea piatta dell’assenza di carriera (gli scatti stipendiali automatici non sono progressioni di carriera!), limitando i riconoscimenti a un limitato meccanismo di punteggi aggiuntivi solo nel caso di concorsi per la dirigenza.

In altri termini, si rinuncia a dare valore e visibilità al maggior impegno nella scuola, continuando a delegare l’innovazione didattica ed educativa al volontariato dei docenti più motivati.

Può essere utile ricordare gli ultimi due tentativi di legiferare in tal senso.

Il d.d.l C. 953 Aprea del 25 gennaio 2012

Nel Capo del d.d.l. C. 953 (che prese il nome dalla prima firmataria, on. Valentina Aprea), rubricato “Stato giuridico e reclutamento dei docenti”, si proponeva la riforma dello stato giuridico dei docenti (ancora oggi risalente al D.P.R. n. 417 del 1974) introducendo tre livelli di carriera: docente ordinario, docente esperto e docente senior, con il riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.

Mancò, sul finire della XVI legislatura (dimissioni del Governo Monti), la volontà politica di portare in Parlamento la proposta della V Commissione e quindi il provvedimento decadde.

2022: dal “docente esperto” al “docente stabilmente incentivato”

Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. “Aiuti bis) veniva istituita la figura del “docente esperto” (art. 38) nella prospettiva di un sistema di diversificazione di carriera.

I docenti di ruolo che avessero superato tre successivi percorsi triennali formativi avrebbero acquisito la qualifica di “docente esperto”, con il riconoscimento di un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro (circa 400 euro lordi mensili) in aggiunta al trattamento stipendiale in godimento.

Neppure questa misura incontrò il favore delle OO.SS. e, in sede di conversione in legge (la n. 142 del 21 settembre 2022), la qualifica di “docente esperto” fu cancellata: al suo posto fu istituito un sistema stabile di incentivi “nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”.

La contrattazione collettiva si è appena conclusa: ma il “sistema di progressione di carriera“ rimane in attesa della sua regolamentazione contrattuale.

Preparazione Concorso dirigenti scolastici testi consigliati

Per la preparazione al concorso Dirigenti Scolastici 2023 sono disponibili i manuali Edises di teoria e test completamente in linea con il programma d’esame.

Competenze giuridiche, amministrative, finanziarie e gestionali

acquista

Competenze socio psico-pedagogiche, relazionali e organizzative

acquista

Test commentati su tutti gli ambiti disciplinari richiesti in sede d’esame

acquista

simulazione online

Vuoi metterti subito alla prova? Accedi alla versione demo gratuita del software di simulazione EdiSES >>

manuali per la preparazione al concorso docenti

acquista ora
acquista ora