Lettura ragionata del Quadro di riferimento per la prova scritta del concorso DS

Diviso in aree e sotto aree, il Quadro di riferimento per la Prova scritta del concorso DS presenta molte fonti normative; alcune certamente note a tutti, altre un po’ meno usate, altre ancora un po’ curiose. Per aiutare i concorrenti a non scoraggiarsi troppo di fronte a 39 pagine, abbiamo pensato di commentarne alcune, cercando di coglierne gli aspetti peculiari che possono rivelarsi utili per una trattazione il più possibile sintetica, ma completa, di almeno qualche quesito.

Analisi delle singole aree tematiche

AREA TEMATICA A – Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto

Legge 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l’educazione fisica

Il testo, vigente dal 1958, e dalla lettura interessante ma datata, ha subìto un’ultima modifica nel 1990, abrogando la distinzione tra le cattedre maschili e quelle femminili. Note nell’applicazione sono poi le circolari rispettivamente sull’esonero (1987) e sulla valutazione (1995).

Vale la pena qui ricordare l’importanza crescente delle attività sportive, citando prima l’introduzione del tutor sportivo nelle classi terminali della primaria, poi l’introduzione del docente specialista (Legge 234/2021). Infine, il rinnovato Art. 33 della Costituzione (2023) e il Decreto ministeriale n. 43 del 3 marzo 2023 per gli Studenti-atleti.

Legge 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. Come noto, la Corte di conti svolge un ruolo essenziale in termini di contabilità pubblica. Questa legge è stata rinnovata da ultimo nel 2022. Citiamo alcuni articoli e alcuni commi, la cui applicazione è certamente nota, ma la cui origine forse lo è meno. Ad esempio:

            “Art. 1 Azione di responsabilità

            …

Comma 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

[ecco perché nelle deliberazioni a maggioranza vanno sempre espressi i nominativi di coloro che hanno portato alla delibera finale. In caso, ad esempio, di non ammissione alla classe successiva e di condanna da parte della giurisprudenza amministrativa (tipicamente TAR o Consiglio di Stato), eventuali danni sono risarciti solo da coloro che hanno contribuito alla deliberazione in tal senso.]

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Sempre più spesso sentiamo parlare di formazione tecnica superiore e di ITS, ma in realtà non si tratta certo di una novità. Citiamo solo un articolo di questo DPCM, per sottolinearne l’attualità.

Articolo 7 Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made in Italy;

5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

Le Regioni giocano un ruolo essenziali nella definizione dei piani territoriali e tre allegati ne chiariscono ulteriormente le finalità. L’area 4 sarà poi oggetto della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Noti sono i decreti susseguenti a tale legge, ad esempio il D.P.R. n. 81/2009, il D.P.R. n. 19/2016, che discendono dal:

“Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

comma 4 “Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: “Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici” sino a: “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo”.

Nota AOODPIT n. 312 del 20 marzo 2012 

Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie

La questione dei contributi scolastici è certamente nota a tutte e tutti. Riportiamo alcuni passi di queste indicazioni:

“Le risorse finanziarie raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta puramente indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti. Si richiama l’attenzione delle SS.LL. anche sulla necessità che le famiglie siano informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di tali somme, alle condizioni previste dall’art.13 della legge n.40/2007. Si ritiene, poi, che costituisca buona prassi di trasparenza, nella gestione dei predetti fondi, che sia data informazione alle famiglie su quali attività saranno finanziate con gli stessi contributi. In tal modo si darebbe la possibilità di decidere se e quali attività sostenere e di non effettuare un versamento indistinto, la cui utilizzazione risulterebbe rimessa all’esclusiva decisione dell’istituzione scolastica.”

Al solito un buon rapporto tra il DS e il Consiglio di istituto avrà un effetto distensivo anche su questa “vexata questio”. L’importo del contributo, infatti, viene stabilito dal CdI del quale i genitori fanno parte e possono portare le istanze delle famiglie. Del resto, già il DPR 8 marzo 1999, n. 275, aveva abrogato, con l’art. 17, le disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, ovvero l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. Va da sé che “consentire” alle scuole autonome di chiedere un contributo non vuol dire che si possano obbligare le famiglie a versarlo.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Dopo anni di Centri Territoriali per gli Adulti, incardinati tipicamente negli istituti del primo ciclo, per il prioritario conseguimento dell’Esame di Licenza media (le famose 150 ore), con questo DPCM nascono i CPIA quali istituti autonomi. Dotati di personalità giuridica, hanno un DS titolare, un DSGA e vari uffici di segreteria. Sono di fatto articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e sono dimensionati secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e i ragazzi almeno sedicenni che non sono ancora in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo. In alcuni casi, in presenza di particolari e motivate esigenze, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età (tipicamente seguiti dai servizi sociali).

L’assetto didattico è particolare (Art. 4) dovendo rispondere ad esigenze altrettanto particolari, dall’alfabetizzazione, all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.

L’assetto organizzativo (Art. 6) è, a sua volta, diverso e diversi sono gli organi collegiali (Art. 7).  Il CdI, ad esempio, vede la presenza dei soli studenti, anche se minorenni.

Tralasciando gli altri aspetti, osserviamo solo che, al di là dell’effettiva risposta ad un bisogno crescente di formazione, sia per i drop out che per gli stranieri, una criticità può emergere dalla coabitazione, non sempre facile da realizzarsi in un unico edificio e magari con una sola entrata, che veda “insieme” alunni della primaria (bambini) e alunni adulti (italiani o stranieri che siano).

Nota AOODPIT 7 marzo 2013, n. 593

Richiesta di contributi scolastici alle famiglie.

Riprendendo quanto già chiarito nella Nota precedente, due sono le puntualizzazioni nuove sulle quali è bene soffermarsi:

“…

Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, i cui consigli di istituto, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi. A tal proposito, non si può che richiamare l’articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge“.

Si invita, infine, la D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio a voler sensibilizzare i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche ad operare, nell’ambito delle ordinarie procedure, specifici ed accurati controlli in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie”.

Decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781

Definizione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado

Caratteristiche dei testi in adozione e dei tetti di spesa sono due temi che occupano le discussioni dei primi 20 giorni di maggio. Del resto, passaggio al digitale e ricorso ai supporti tecnologici hanno contribuito ad abbattere i costi, almeno per gli editori. Ogni anno poi il Ministero emette una Nota che ne riprende i contenuti.

La Nota di marzo 2021 ha poi chiarito nuovamente la NON obbligatorietà delle adozioni, già prevista dalla Legge 128/2013 (Legge Carrozza), con la seguente affermazione:

“Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.”

Legge 8 novembre 2013, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

La legge prevede, tra le altre:

“Art. 6 ((Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi))

gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell’anno scolastico.

…”

Decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 769

“Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.

Il DM, anticipato da una Nota e con una serie di allegati, chiarisce, come previsto dal D. Lgs. 62/2017 (art. 17, commi 5 e 6), la definizione di Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte, al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, la predisposizione di griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Il tutto nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, per sistematizzare l’impianto disciplinare e chiarire i criteri e gli obiettivi in base ai quali saranno “costruite” le prove di esame.

La pandemia ha poi cambiato vari aspetti dell’Esame di Stato in via provvisoria e, tornati alla normalità, dal 2022, il riordino dei professionali ha richiesto la modifica dei rispettivi quadri di riferimento (Decreto ministeriale 15 giugno 2022, n. 164).

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 commi 784-785

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

“784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.”

Non si tratta certo di una novità. Spesso le vecchie leggi finanziarie, ora chiamate Bilancio di previsione, “nascondono” in qualche comma interventi sulla normativa scolastica.

Decreto ministeriale 5 marzo 2019, n. 183

DM sui criteri per la composizione delle Commissioni per l’Esame di Stato del secondo ciclo

Questo decreto, insieme al DM sull’adozione del modello di Curriculum dello studente (DM 88/2020) e al DM (DM 10/2024) sulla scelta delle materie e sulle modalità organizzative del colloquio, completa il quadro degli interventi normativi per l’adozione delle nuove modalità di attuazione dell’Esame di Stato del secondo ciclo previste dal d.lgs. 62/2017. La pandemia ha poi, come noto, richiesto misure specifiche per la situazione contingente.

La Nota operativa del 9 maggio 2024, ad Oggetto: Rilascio della pagina dedicata alla predisposizione del Curriculum dello studente nella piattaforma UNICA – indicazioni operative   ha poi introdotto la Piattaforma Unica e specificate le funzioni per la compilazione del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’Esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Decreto ministeriale 6 giugno 2019, n. 461

Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare

La Scuola in ospedale è uno dei punti di eccellenza del sistema nazionale di istruzione e il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale. Nel 2022/2023 ne hanno usufruito 59.226 studenti, prevalentemente della Scuola dell’infanzia e primaria (circa il 70%) e 5.270 della Scuola secondaria di II grado, con l’ausilio di 955 docenti.

Legge 15 luglio 2022, n. 99

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore Riportiamo la parte iniziale della Legge.

“Art. 1 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

1.Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.”

Legge 27 dicembre 2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Una sessantina di articoli, tra cui, di interesse per il sistema scolastico:

“Art. 18 – Liceo del made in Italy

1. Al fine di promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei, di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

4. Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale.

…”

AREA TEMATICA B – Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali

Quasi tutte le fonti normative citate sono, o dovrebbero, essere note al lettore a questo punto della sua avventura. Ne presentiamo pertanto solo due.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286   

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

La riforma della PA ha avuto inizio, come noto, con il decreto legislativo n. 29/1993. Senza entrare nel merito delle varie leggi che si sono succedute, è bene prestare attenzione a questo decreto in quanto base del “controllo” delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per le scuole, l’autonomia deve trovare in adeguati sistemi di controllo e monitoraggio un bilanciamento (costi, rendimento, etc.). Criteri di efficienza, efficacia, economicità, affiancati da una conformità normativa dell’attività amministrativa, regolano le PA.

Decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127

Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

Questo decreto interministeriale, a firma dei ministri dell’istruzione e delle finanze, è alla base degli accorpamenti e delle ristrutturazioni organizzative in corso in alcune scuole.

AREA TEMATICA C – Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del rapporto di autovalutazione del piano di miglioramento e della rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Questa legge è ben nota. Osserviamo però che, nel tempo, ha subito sia modifiche normative, per cui vale la pena “rileggerla”, sul sito Normattiva, osservando che l’ultimo aggiornamento all’atto è del 08/10/2024, sia ulteriori modifiche dovute a sentenze della Corte costituzionale, nuove norme contrattuali.

La lettura puntuale della legge, costituita da un solo articolo che si dispiega in 212 commi, non è agevole e ancora meno lo sono le sue variazioni. In sintesi:

  • chiarimenti sull’uso dell’organico “potenziato”, ora organico dell’autonomia;
  • eliminati gli ambiti territoriali e la chiamata diretta, tipici della prima applicazione della legge;
  • modifiche alla questione “bonus”, estesa al personale a tempo determinato e agli ATA;
  • concessione di esonero e di semi-esonero, per effetto della Legge 79/2022 Art. 1, comma 83-bis);
  • variazioni del nome e del monte ore dell’ASL, ora denominata PCTO.

AREA TEMATICA D – Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto-legge. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La legge è certamente datata e risente, nella stessa terminologia, di espressioni ormai non più in uso. Tuttavia, due articoli meritano di essere citati, per ricordare che il nostro sistema legislativo si occupa da anni di disabilità e di scuola.

Art. 28 (Provvedimenti per la frequenza scolastica)

Art. 29 (Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

La legge è certamente nota a tutti, ma meritano attenzione i suoi aggiornamenti recenti (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 14/05/2024).

Il Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 numero 77 ha approvato l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. n. 227/2021), che inaugura alcune novità per la Legge 104, che non riguarda ovviamente solo la scuola.

In particolare, il Decreto Disabilità (D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) entrato in vigore il 30 giugno 2024, vede un periodo transitorio e sperimentale.

Una prima modifica alla Legge 104/1992 può apparire più di forma che di sostanza, ma poiché le parole hanno il loro peso, la nuova definizione è certamente più attenta e riguardosa.

Partiamo dall’art. 3, comma 1:

“È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Una delle novità sostanziali più significative riguarda poi il processo di accertamento dell’invalidità civile. La condizione di disabilità di un individuo sarà valutata attraverso una singola visita di base, con l’obiettivo di accelerare le procedure, da concludersi entro 30 giorni per i minori.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della Legge n°18, del 3 settembre 2009, aveva già introdotto nell’ordinamento giuridico il principio di “accomodamento ragionevole”, al quale è ispirato ora il Decreto Disabilità. Ma cosa si intende per accomodamento ragionevole?

Nella Convenzione l’accomodamento ragionevole è definito come:

“le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art 1, comma 605, lettera b)

Vediamo tale comma. Notiamo, in questa come in altre, che nelle leggi finanziarie o di bilancio spesso si trovano commi relativi alle scuole.

“Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

…”

Andiamo a vedere cosa statuiva l’art. 40 (Personale della scuola), comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

“3.La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.”

Nota ministeriale 11 dicembre 2017, n. 6636

Linee Guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.

Spesso si legge di alunni stranieri, alunni adottati, ma in realtà la casistica è ben più ampia, per quanto molti problemi siano in larga parte simili. Riprendendo dalle linee quida ora citate riportiamo:

“I. Le alunne e gli alunni in affidamento familiare

II. Le alunne e gli alunni ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione

III. Le alunne e gli alunni stranieri non accompagnati

IV. Le alunne e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in ambito minorile penale”

Decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Questo DL, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, è maggiormente noto con il termine spending review, in quanto coinvolge diversi aspetti ad impatto economico (numero distacchi, compensi collaboratore vicario, etc.)

Alcuni aspetti permangono tuttora come:

  • le iscrizioni online, la pagella degli alunni (con la stessa validità legale del documento cartaceo) è resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale), i registri elettronici e le comunicazioni via web agli alunni e alle famiglie;
  • la liquidità delle istituzioni scolastiche, che passa dagli istituti cassieri alla tesoreria dello Stato;
  • le risorse della legge 440/97, destinate alle scuole, che passano nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni.

AREA TEMATICA E – Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

Questo DPR ha regolato la vita “lavorativa” di assistenti, collaboratori e docenti per molto tempo, ma non è stato abrogato, nonostante qualche abrogazione di singoli articoli o commi e vari aggiornamenti. Una rapida scorsa a Normattiva ci permette di vedere che l’ultimo aggiornamento all’atto è stato pubblicato il 10/03/2021, riguardante aspettativa e equo indennizzo per le cause di servizio.

Con la c.d. “privatizzazione del pubblico impiego” la PA ha subìto consistenti innovazioni passando da una tipologia rigidamente pubblicistica ad un sistema privatistico. Il principio di contrattualizzazione introdotto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, ha veicolato la transizione da un sistema regolato esclusivamente con atti legislativi o normativi (come questo DPR), ad un sistema lasciato dalla legge alla contrattazione pattizia tra le due rappresentanze delle parti (ARAN e sindacati dei lavoratori). L’ulteriore evoluzione è stata operata dal D.lgs n. 150 del 2009, noto come “riforma Brunetta”. Nel 2015 è poi intervenuta una Legge delega, la Legge 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) meglio nota come legge Madia, cui hanno fatto seguito nel 2017 i decreti legislativi n. 74 (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), anch’essi improntati a una maggiore efficienza della PA e a un maggiore contrasto alla corruzione.

Legge 11 gennaio 1996, n. 23

Norme per l’edilizia scolastica

Il senso di questa legge è evidente, un po’ meno è il ruolo che “giocano” in ciò i DS. Il tema della Sicurezza è, come noto a tutti, un argomento spinoso e non privo di rischi, a partire dalla struttura stessa dell’edificio ospitante la scuola.

Possiamo affermare che i principi enunciati in questa legge o sono noti (come il ruolo degli EELL) o sono comunque di interesse per tutti: operatori, alunni, famiglie, ma la realizzazione degli interventi da effettuare lascia ancora molte situazioni critiche, a partire dall’annosa questione della messa a norma antincendio. Vediamo una parte di uno dei primi articoli e osserviamo quanti anni sono passati dalla sua emanazione.

            “Art. 2 Interventi da realizzare

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l’acquisto e l’eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l’utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività.”

Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Oltre a vari interventi in tema di servizio sanitario, troviamo parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica (art. 1, comma 70), insegnamento dell’educazione fisica per classi e non più per squadre (art. 1, comma 76), contenimento delle spese per supplenze (art. 1, commi 77 e 78). Inoltre, viene sancito il divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione e che questa sia concessa (art. 1, comma 60 e successivi).

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Riportiamo il comma che anticipa le finalità di una serie di provvedimenti relativi alla scuola, tutti mirati ad un risparmio:

“43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Senza entrare nel merito, osserviamo che, pur trattandosi di una legge di stabilità, ha subito nel tempo alcune modifiche, l’ultima il 07/08/2024.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).

Sempre con l’obiettivo di un risparmio, abbiamo i seguenti commi:

332A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico.

Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

333Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.”

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183

Questo decreto, noto anche come Jobs Act, ha introdotto, tra le altre disposizioni, l’istituto delle ferie solidali, ferie che possono essere cedute gratuitamente a colleghi con figli minori che necessitano di presenza fisica e cure costanti (Art. 24Cessione dei riposi e delle ferie). Sono cedibili soltanto le ferie eccedenti, quelle, cioè, che vanno oltre le 4 settimane l’anno che per legge spettano ad ogni lavoratore. L’istituto non è applicabile al personale della scuola, ma è stato poi disciplinato, solo per la dirigenza scolastica, nel relativo CCNL 2016/18 (art. 14).

Legge 30 novembre 2017, n. 179

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Questa legge introduce in Italia il cosiddetto whistleblowing, vale a dire la tutela verso chi, venendo a conoscenza di irregolarità o atti illeciti sul posto di lavoro, decida di denunciarli. Vale nel settore pubblico (art. 1) e privato (art. 2)

“Art. 1 Modifica dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

1. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.”

Nel 2023, viene emanato il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Convertito in Legge 143/2022, il DL riporta all’art. 39 varie Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. Disposizioni normative successive, Bandi PNRR e altro, passata l’emergenza Covid, cercano di “recuperare” gli alunni più fragili che, come ovvio, sono quelli che maggiormente hanno sofferto della situazione contingente.

Decreto ministeriale 5 aprile 2023 n. 53

Individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023

Introdotte nel sistema scolastico le nuove figure di tutor e orientatori, si è reso necessario un decreto che, oltre alla presentazione delle linee generali e dei requisiti della formazione di tali docenti, toccasse l’aspetto del finanziamento stabilendo precisi criteri di ripartizione.

Ordinanza Ministeriale 22 luglio 1997, n. 446

Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

Noto a tutti l’istituto del part time, questo decreto richiede da parte del DS un po’ di attenzione prima di trasmettere all’USR la richiesta del personale, accompagnata da parere favorevole. Vediamo qualche caso.

“Art. 7 – Tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente

7.1

In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nelle classi assegnate, con riferimento all’orario settimanale dello specifico insegnamento nelle classi medesime.

7.3 Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.

7.8 L’insegnamento di sostegno, in ragione delle sue specifiche finalità, viene caratterizzato da attività mirate e ripetute in giorni e fasi successive che non consentono di per se stesse una frammentazione della prestazione dell’insegnante. Pertanto, i docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Art. 10 – Costituzione rapporti a tempo parziale e utilizzazione posti residui

10.3 Relativamente al personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti, rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo pieno. Le disponibilità di posti con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, di corrispondente tipologia.”

Se va da sé che un docente, il cui orario cattedra preveda su ogni singola classe 2 ore, non può chiedere una part time costituito da un numero “dispari” di ore, altrettanto possono apparire meno evidenti i vincoli derivanti da un “troppo sportivo spacchettamento” su più classi. Questo può capitare ad esempio per le classi di concorso atipiche, per le ore di inglese potenziato, per alcuni insegnamenti di laboratorio, etc. In realtà, per valutare il “taglio giusto” del part time bisognerebbe procedere a partire dalla cattedra completa (di 18 ore) relativa ad un determinato corso e poi “togliere” una o più classi e vedere cosa residua e non procedere sommando ore di classi e corsi diversi.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Interessanti sono i seguenti commi che introducono l’insegnamento dell’educazione motoria nella primaria:

“329Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, gradualmente e subordinatamente all’adozione del decreto di cui al comma 335, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell’iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria .
332Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
333Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento.
In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.”

AREA TEMATICA F – Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici

Legge 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

Da tempo si sente parlare e discutere di “stato giuridico” del personale scolastico. Vediamo la sua originaria declinazione:

“Art. 2

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenore conto, nel quadro dei principi costituzionali, della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in, una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell’alunno nell’attuazione del diritto allo studio.

Art. 4

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell’insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

…”

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

Questo DPR rappresenta il decreto delegato emanato a seguito della precedente Legge.

Tutti i decreti delegati degli anni Settanta hanno poi costituito la base del Testo unico della scuola (D. Lgs. 297/1994).

Con la privatizzazione del pubblico impiego anche lo stato giuridico cambia: il rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto di lavoro individuale, è infatti di duplice profilo: di diritto pubblico (fonte statale) e di diritto privato (contratti).

Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Con un unico articolo e pochi commi, questo DPR inserisce alcuni articoli al D.Lgs. 29/1993, segnando la fine dei “capi di istituto”. Personalità giuridica ed autonomia delle scuole si stanno affacciando.

Direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36 e linee guida attuative

Valutazione dei dirigenti scolastici.

Autonomia delle scuole e responsabilità dei dirigenti non possono prescindere da un sistema di valutazione, le cui finalità sono esplicitate nell’art. 3 del DM indicato:

“1. Il processo di valutazione disciplinato con la presente direttiva è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico.

2. Il processo di valutazione promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche attraverso adeguate iniziative di formazione continua, secondo le modalità previste dal successivo art. 11, tenuto conto dei diversi contesti di riferimento in cui operano i Dirigenti e dei cambiamenti indotti da innovazioni normative ed organizzative”.

Le connesse linee guida, a cura del SNV, ne chiariscono ulteriori aspetti, distinguendo tra obiettivi nazionali, obiettivi regionali e obiettivi connessi al RAV.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020

Si tratta della finanziaria che ha previsto alcuni aumenti e alcune deroghe per le supplenze. Vediamo i commi relativi:

“591.In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.

592Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20 milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

593Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

593-bisIn sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.”

            …

602Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.”

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Questa legge è stata considerata, a torto o a ragione dipende dai punti di vista, la “fine” del bonus premiale in virtù del seguente comma:

“249Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.”

In realtà la questione è un po’ più complessa, essendo la Legge 107/2015 ancora vigente, dando luogo a diatribe sindacali con eventuali DS favorevoli alla premialità.

Accordo MI-Sindacati del 7 luglio 2020

Sospensione valutazione Dirigenti scolastici a.s. 2019-2020.

Due sono le ragioni di tale sospensione, come si desume dalla premessa: la prima è ovvia, la seconda imputa al ministero un ritardo relativo all’informazione sindacale:

“CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce delle misure conseguentemente assunte;

CONSIDERATO che sul sistema di valutazione della dirigenza scolastica non è stata ancora data dal Ministero dell’Istruzione alcuna informazione, presupposto per l’attivazione del confronto previsto dall’articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2016/2018;”

Nota AOODGPER 31 ottobre 2023 prot. n. 64121

Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2023-2024.

Formazione, tutoraggio e valutazione per i dirigenti neoassunti non costituiscono certo una novità; tuttavia rappresenta, al momento, l’unica fonte relativa alla valutazione dei DS.

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 258

Riordino del Centro europeo dell’educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

Si tratta del decreto legislativo che innova il nome di due istituti funzionanti da anni, rispettivamente in INVALSI (ex CEDE) e INDIRE (ex ANSAS):

“Art. 1

Trasformazione del Centro europeo dell’educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione.

Art. 2

Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa.”

I successivi commi e articoli ne regolano il passaggio e il funzionamento.

D.M. 741 del 3/10/2017

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Questo DM regola gli Esami di Stato del primo ciclo: criteri di ammissione, prove scritte e orale, valutazione finale, etc. Una particolarità merita attenzione:

“Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni)

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13aprile 2017, n. 62”

Come noto, fanno parte dei consigli di classe anche i docenti di IRC e di attività alternativa, per i non avvalentesi che hanno optato per questa opzione. Questo complica non poco il calendario degli esami orali, che devono essere previsti in modo tale che per ogni singolo alunno sia presente o non presente il docente in questione.

AREA TEMATICA G – Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del Dirigente Scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile

Il Codice civile contiene le disposizioni di diritto civile e alcune norme di diritto processuale civile; si compone di:

  • disposizioni sulla legge in generale,
  • libro I: le persone e la famiglia,
  • libro II: le successioni,
  • libro III: la normativa sulla proprietà,
  • libro IV: le obbligazioni,
  • libro V: le disposizioni relative al lavoro
  • libro VI: la tutela dei diritti.

Ultimo aggiornamento all’atto è stato pubblicato il 10/09/2024.

Vediamo ad esempio un estratto dell’art. 316 (Responsabilità genitoriale), così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia“), per effetto della L. 29 dicembre 2022, n. 197:

“…

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

…”

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Citiamo questa legge non perché abbia bisogno di essere ricordata, a pochi giorni dalla prova scritta, ma perché è una legge essenziale del diritto amministrativo, più volte modificata: da ultimo il 30/07/2021. Vediamo alcune variazioni.

Nel 2003, è stata inserita una modifica all’art. 24 comma 7:

“Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Altri aggiornamenti, con leggi del 2020, puntualizzano ulteriormente il fatto che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede, senza trascurare il tema della semplificazione e dell’innovazione digitale. In particolare, il Decreto-legge Semplificazioni, convertito in Legge n. 120/2020, ha inserito all’articolo 2 della legge 241/1990, il comma 4–bis, il quale prevede che:

“Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente…”.

Inoltre, si è data grande spinta all’utilizzo delle autocertificazioni, introducendo una misura di semplificazione straordinaria, prevista inizialmente per i procedimenti legati all’emergenza COVID.

Altre modifiche si trovano nel Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni bis), convertito in Legge n. 108/2021. Si rafforza il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; si assicura l’operatività del silenzio assenso; si riducono i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio della PA. Il tutto allo scopo di un maggiore bilanciamento tra la tutela del privato e l’interesse pubblico, semplificando così i rapporti tra PA e cittadini.

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Si articola in tre libri

  1. Libro Primo: Dei reati in generale.
  2. Libro Secondo: Dei delitti in particolare.
  3. Libro Terzo: Delle contravvenzioni in particolare.

Ciascun libro è ulteriormente suddiviso in titoli, capi, sezioni, paragrafi e articoli. Ha subìto negli anni varie modifiche, da ultimo il 01/10/2024.

Una stretta ulteriore relativa al comportamento di alunni e famiglie si è avuta per effetto della Legge n.159/2023, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 detto “Decreto Caivano” (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale). Si inaspriscono le pene per l’evasione e l’elusione dell’obbligo di istruzione e si pongono in capo ai sindaci ulteriori obblighi di controllo, apportando una modifica al Codice penale con l’inserimento dell’art. 570-ter. Il sindaco, inoltre, può operare anche attraverso i servizi sociali per sollecitare la famiglia ad adempiere ai propri doveri. Vediamo l’aggiornamento del Codice penale che introduce:

“Art. 570-ter. (( (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). ))

((Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.))”.

AREA TEMATICA H – CONTABILITÀ DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI E RELATIVE AZIENDE SPECIALI

Legge 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica

Legge certamente non nuova, relativa alla contabilità in generale, ma con un forte impatto anche sulla scuola: merita quindi un po’ di riflessione su alcuni punti.

Aveva già puntato sul potenziamento del bilancio di cassa (art. 42) da raggiungere in tre anni, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza. Riguardando tutte le amministrazioni pubbliche, le istituzioni scolastiche non potevano rimanerne escluse.

Armonizzazione, coordinamento e responsabilità sono termini ricorrenti in tutta la legge. Trasparenza e controllabilità della spesa sono gli obiettivi delle successive misure che, in buona parte, riprendono e sostituiscono i princìpi ispiratori delle più importanti leggi di contabilità.

La stessa introduzione del cedolino unico a seguito della Legge n. 122 del 2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) va nell’ottica di chiarezza e trasparenza, oltre che di una gestione di cassa.

Il ricorso ai pagamenti utilizzando il sistema OIL (Ordinativo Informatico Locale) è andato invece nell’ottica di un’amministrazione digitale che, grazie proprio alla digitalizzazione, può uniformare la modalità di gestione e avviarsi così a un’effettiva rendicontazione della spesa.

Inquadrare la contabilità delle scuole nel più ampio quadro della contabilità generale ha importanza non tanto per la comprensione dei singoli meccanismi, quanto per la necessaria visione d’insieme di una realtà complessa che la singola scuola non può ignorare. Il procedimento di programmazione economico-finanziaria parte da un solido concetto di base: la distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e controllo, esercitati dagli organi di governo, e attuazione e gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di spettanza dei dirigenti.

AREA TEMATICA I – I sistemi educativi dei pasi dell’Unione Europea

Eurydice Europa

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2023

 Anno di pubblicazione: 2023

Gli indicatori strutturali di Eurydice, edizione 2023, sono appena stati pubblicati in una formula composta da sette brevi rapporti su:

  • educazione e cura della prima infanzia (ECEC), 
  • competenze chiave, 
  • competenze digitali, 
  • abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione (ELET), 
  • professione docente, 
  • equità,
  • istruzione superiore.

In particolare, sull’ECEC, sono state pubblicate, oltre al rapporto, tre schede che corrispondono ai singoli capitoli su “Accesso”, “Personale” e “Curriculum”. 

ESABAC

Oltre a consigliare la lettura dei documenti che trovate nel sito del MIM, citiamo l’esperienza dell’Esame di Stato EsaBac come esempio di interazione fruttuosa tra due paesi.

Istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all’Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il nostro diploma di Esame di Stato e il diploma francese Baccalauréat. Il percorso offre agli studenti una formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura del paese partner, con un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, acquisite in una prospettiva europea e internazionale. Esistono due tipologie di diploma EsaBac:

  • l’EsaBac generale, nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane;
  • l’EsaBac Tecnologico (Esabac Techno) negli istituti tecnici del settore economico – indirizzi di “amministrazione, finanza e marketing” e “turismo”.

Erasmus+

Il programma Erasmus+ (Erasmus fino al 2013), acronimo di EuRopean community Action scheme for the Mobility of University Students, è un programma di mobilità studentesca dell’Unione europea, nato il 15 giugno 1987. Esso dà la possibilità a uno studente europeo di effettuare in una scuola di un altro stato dell’UE un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria scuola. Il nome del programma deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536), che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture. Dal 2014, il programma ha assunto il nome di Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Istruzione e formazione professionale

Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza

La raccomandazione si basa su diversi principi chiave:

  • Inclusività e qualità: garantire l’accesso a un’istruzione e formazione di qualità per tutti, come diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Sostenibilità: supportare la transizione verso un’economia più sostenibile, in linea con il Green Deal europeo
  • Equità sociale: promuovere pari opportunità e inclusione sociale attraverso politiche efficaci di istruzione e formazione
  • Resilienza: preparare le persone a far fronte alle emergenze e agli shock economici, sostenendo la crescita economica e la coesione sociale

Struttura dei sistemi educativi e strumenti di analisi per la comparazione

Relazione annuale della Commissione europea sui sistemi di istruzione e formazione dell’UE e sui loro progressi verso il raggiungimento degli obiettivi a livello dell’UE, adottati nell’ambito della risoluzione del Consiglio del 2021

La relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione è la relazione annuale della Commissione europea sui sistemi di istruzione e formazione dell’UE e sui loro progressi verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell’UE, che sono stati adottati nell’ambito del Risoluzione del Consiglio del 2021 relativa a un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell’istruzione.

Valutazione della scuola

I quaderni Eurydice Italia, La valutazione delle scuole in Europa: politiche e approcci in alcuni paesi europei, 2016

Tipicamente si tratta di valutazioni esterne effettuate da un apposito organo centrale, detto ispettorato, con procedure di valutazione piuttosto standardizzate e omogenee. Una differenza sostanziale riguarda l’uso che si fa della valutazione, ovvero se è destinata alle famiglie, come avviene in Inghilterra, oppure se è limitata sostanzialmente allo Stato, come avviene in Francia. La valutazione del singolo rimane comunque riservata, mentre è resa pubblica la sola valutazione di sistema.

In Germania gli insegnanti vengono valutati da ispettori scolastici dei rispettivi Land e dal capo d’istituto, sulla base di linee guida comuni predisposte dai ministeri dell’educazione dei Lander.

Altri sistemi, come il sistema finlandese e quello svedese, sempre ben piazzati nelle indagini internazionali, seguono con test nazionali gli studenti in tappe significative del loro percorso scolastico. Il reclutamento dei docenti è particolarmente selettivo e le prestazioni sono tenute sempre sotto controllo.

Quasi tutti i sistemi scolastici poi devono adottare forme di valutazione interna, eventualmente con la partecipazione di genitori e studenti.

Da notare che nel 2004 solo un quarto dei Paesi dell’Unione europea offriva alle scuole la possibilità di utilizzare indicatori come i risultati dei test degli studenti per confrontare il proprio rendimento con altre scuole che lavoravano nelle stesse condizioni, o con le medie nazionali, come avviene con i nostri test Invalsi. Nel 2016 ciò accade in due terzi dei sistemi educativi europei, rendendo tali indicatori il secondo strumento più usato in Europa per la valutazione interna.

Ciò che conta è il progredire a livello di sistema, di singole istituzioni scolastiche e, in ultima analisi, di singolo studente. Un approccio longitudinale nel tempo, ad intervalli regolari, è in grado di fornire l’effettivo valore aggiunto, ma richiede un sistema di anagrafe in grado di seguire l’andamento almeno di un campione significativo di popolazione studentesca.

In certe realtà disagiate poi l’obiettivo non è tanto portare gli studenti alla sufficienza, ad esempio in matematica, quanto proprio portarli a scuola.

Materiali per la preparazione

Osservazioni finali

Riportiamo ora alcune osservazioni che riteniamo possano essere utili per “muoversi” nella giungla legislativa, in particolare circa le leggi finanziarie, e riportiamo parti di una legge già citata.

Fino al 2016, venivano approvati due documenti separati, seppure coordinati:

  • Legge di Stabilità (detta anche Manovra economica): legge con la funzione di impostare la vita economica del Paese per un triennio. A sua volta, nel 2009, aveva sostituito l’allora legge finanziaria;
  • Legge di Bilancio: documento contabile di tipo preventivo con cui il Governo comunica al Parlamento le entrate e le spese pubbliche previste per l’anno seguente secondo le leggi vigenti, integrate con gli effetti della manovra. La Legge Costituzionale n. 1/2012 aveva introdotto nella Costituzione, su spinta europea, il principio del Pareggio di Bilancio, in base al quale le singole amministrazioni pubbliche devono garantire l’equilibrio tra spese ed entrate. Il solo coordinamento tra le due leggi precedenti non era più sufficiente e dal 2016, in applicazione della Legge n. 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) hanno dato luogo ad un unico testo legislativo, articolato in due sezioni (Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici e Sezione II: Approvazione degli stati di previsione). Il tutto approvato con un unico percorso legislativo.

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)

“548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l’eguaglianza tra i sessi, …

553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bi lancio del Ministero dell’istruzione e del merito.”

Legge 150/2024

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

Tale legge, in vigore dal 31 ottobre 2024, riprende concetti di cui si è sentito certamente discutere in questo periodo, aggiornando il decreto legislativo relativo alla valutazione n. 62/2013.