Lo scorso 25 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.”
Gli argomenti dell'articolo
Le nuove regole in vigore da ottobre 2025
Il provvedimento interviene sul D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il decreto che, in attuazione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, aveva introdotto il Regolamento per la valutazione degli alunni (nel seguito: Regolamento). Vediamo dunque le regole da seguire, già da quest’anno, nella valutazione del comportamento e degli apprendimenti nelle scuole del secondo ciclo.
Il Regolamento del 2009 per la valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122)
Il Regolamento n. 122/2009, nella sua formulazione originaria, era strutturato su quattro parti:
- l’art. 1, di carattere generale, che definiva finalità e caratteri della valutazione, valido per tutti gli ordini di scuola;
- le regole per la valutazione degli alunni e l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione (artt. 2-3)
- le regole per la valutazione degli alunni e l’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione (artt. 4-7)
- un’ultima parte dedicata alla certificazione delle competenze (art. 8) nonché alla valutazione degli alunni in particolari situazioni (con disabilità, con DSA, in ospedale, frequentanti scuole italiane all’estero: artt. 9-13).
La riforma del 2017 sulla valutazione degli alunni del primo ciclo e sugli esami di Stato (D.Lgs. n. 62)
Uno dei decreti applicativi della riforma della “Buona scuola” (L. n. 107/2015) fu il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Ne conseguì il superamento di parte delle norme contenute nel D.P.R. n. 122, ossia:
- la parte relativa al primo ciclo
- le parti relative agli esami di Stato conclusivi, sia del primo che del secondo ciclo.
L’attuale riforma della valutazione degli studenti del secondo ciclo
Con il D.P.R. n. 135/2025, attuativo dell’art. 1 (c. 5, lett. b) della legge n. 150/2024, viene sostanzialmente riscritta la parte del Regolamento del 2009 relativa alla valutazione degli studenti del secondo ciclo. La nuova normativa entra in vigore il 10 ottobre 2025: vediamo come.
Le regole confermate
Nella riscrittura del D.P.R. n. 122 risultano confermate le seguenti regole:
- la valutazione periodica e finale delle discipline è espressa in decimi: il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione;
- la valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi: viene oggi precisato che quella finale è riferita a tutto l’anno scolastico;
- il voto di comportamento inferiore a 6 decimi comporta d’ufficio la non ammissione alla classe successiva / all’esame di Stato (che, nel frattempo, ad opera del D.L. 9 settembre 2025, n. 127, è stato ridenominato esame di maturità);
- i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, nel frattempo ridenominati “Formazione scuola lavoro” ad opera del D.L. di cui sopra) rimangono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e la valutazione dei loro esiti è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF.
Le innovazioni
Le innovazioni riguardano la valutazione del comportamento in due specifici casi: quando il voto è pari a 6 decimi e quando il voto è inferiore a 6 decimi.
Voto di comportamento pari a 6 decimi
Per quanto riguarda gli studenti che riportano un voto di comportamento pari a sei decimi, la novella dell’art. 7 del Regolamento (c. 2-bis e 2-ter) distingue fra scrutinio intermedio e scrutinio finale.
Nel primo caso (scrutinio intermedio), il consiglio di classe delibera a carico dello studente attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
Nel secondo caso (scrutinio finale), il consiglio di classe:
- sospende il giudizio, senza deliberare immediatamente l’ammissione alla classe successiva;
- assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito.
La mancata presentazione dell’elaborato (ovvero la sua valutazione non positiva) comporta la non ammissione delle alla classe successiva.
Voto di comportamento inferiore a 6 decimi
I nuovi commi 2 e 2-bis dell’art. 7 del Regolamento stabiliscono che il consiglio di classe può deliberare il voto di comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico e/o finale (da quest’ultimo consegue la non ammissione alla classe successiva / all’esame di Stato) quando allo studente, nel corso dell’anno scolastico, sia stata irrogata la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica in relazione ai casi specificamente previsti al nuovo comma 9 dell’art. 4 dello Statuto, ossia:
- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
Infine: le modifiche apportate tramite rinvio
Nel richiamare, nell’esordio, la struttura originaria del D.P.R. n. 122/2009, abbiamo citato un’ultima parte, dedicata alla certificazione delle competenze (art. 8) e alla valutazione di degli alunni in particolari situazioni (con disabilità, con DSA, in ospedale, frequentanti scuole italiane all’estero: artt. 9-13).
Tali temi, in anni successivi al 2009, sono stati oggetto di appositi provvedimenti: di conseguenza, le norme da applicare oggi non sono più quelle esposte nell’articolato originario del Regolamento bensì quelle alle quali ora viene operato il rinvio tramite il D.P.R. n. 135/2025.
Ecco il prospetto di sintesi.
Tema | Articolato originario nel D.P.R. n. 122/2009 | Rinvio operato con D.P.R. n. 135/2025 |
Certificazione delle competenze | Art. 8 | Modelli adottati con decreto del MIM |
Valutazione degli studenti con disabilità | Art. 9 | PEI previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, art. 7 |
Valutazione degli studenti con DSA | Art. 10 | PDP previsto ex L. 8 ottobre 2010, n. 170 |
Valutazione degli studenti in ospedale | Art. 11 | D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 22 |
Studenti delle scuole italiane all’estero | Art. 13 | D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, art. 4, c. 2, e art. 6, c. 2 |
Per concludere
Le regole per la valutazione e gli esami di Stato degli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo dell’istruzione continuano a far capo a due distinti Regolamenti, riformulati a seguito dei recenti provvedimenti:
- il D.P.R. n. 122/2009, come riformato dal D.P.R. n. 135/2025, per la valutazione delle discipline e del comportamento;
- il D.Lgs. n. 62/2017, come riformato dall’art. 1 del decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (ridenominato “esame di maturità”).