Il procedimento disciplinare a carico del personale scolastico è un atto complesso in quanto vi si intersecano disposizioni di matrice legislativa con altre di origine contrattuale.
Obiettivi di questo approfondimento sono, da un lato. operare una ricognizione della materia a livello normativo e, dall’altro, indicarne il corretto percorso.
Gli argomenti dell'articolo
La responsabilità disciplinare a scuola: dolo e colpa
La responsabilità disciplinare sorge dalla violazione dolosa o colposa degli obblighi di comportamento del dipendente:
- Dolo: secondo l’art. 43 cod. pen., si verifica quando l’evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione.
- Colpa: deriva da imprudenza, negligenza, imperizia o violazione di regolamenti, con esclusione della volontà del soggetto di compiere l’illecito.
Le fonti normative della disciplina del pubblico impiego
Come sopra anticipato, le fonti normative in materia disciplinare sono di duplice natura: la legge e il contratto.
A) La legge
- Costituzione, art. 97, co. 2: i pubblici uffici devono assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
- D.Lgs. n. 165/2001, Titolo IV: regola il rapporto di lavoro, la responsabilità disciplinare, le infrazioni e le sanzioni di maggior gravità.
- Codice di comportamento dei pubblici impiegati (DPR 62/2013): obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
B) Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
Il CCNL disciplina il codice di comportamento di uno specifico comparto del pubblico impiego, dettagliando le infrazioni e le sanzioni di minore gravità.
Nella scuola, il codice disciplinare è contenuto nell’art. 25 del CCNL 2019/21, vale solo per il personale ATA, deve essere pubblicato sul sito della scuola.
Il procedimento disciplinare nella scuola
Il procedimento disciplinare nella scuola, rispetto alle Norme generali del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), presenta due specificità:
- Maggiore competenza disciplinare del dirigente scolastico.
- Mancata contrattualizzazione del codice disciplinare per i docenti.
a) Competenza disciplinare del dirigente scolastico
Nel pubblico impiego, il responsabile della struttura può infliggere solo la sanzione del rimprovero verbale.
Nelle scuole, invece, il DS può irrogare sanzioni fino alla sospensione dal servizio per 10 giorni. Dovendo irrogare sanzioni più gravi, il procedimento passa alla competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso l’USR.
b) Mancata contrattualizzazione del codice disciplinare per i docenti
Il codice disciplinare del CCNL 2019/21 si applica solo al personale ATA in quanto per i docenti continua a valere il T.U. della scuola (D.Lgs. 297/1994, artt. 492-501).
La contrattualizzazione di un codice disciplinare specifico per i docenti (pur prevista nei CCNL 2007, 2018, 2024) non ha avuto successo in quanto non è stato trovato l’accordo sulla potestà del dirigente scolastico di infliggere ai docenti la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Le sanzioni disciplinari per il personale docente
Le sanzioni applicabili ai docenti sono stabilite dal T.U. della scuola e dal D.Lgs. 165/2001:
- Avvertimento scritto: richiamo all’osservanza dei propri doveri (art. 492, co. 3).
- Censura: biasimo scritto per mancanze non gravi (art. 493).
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni: per negligenza grave, violazione del segreto d’ufficio o mancata vigilanza sui minori affidati (art. 494).
- Sanzioni di sospensione superiori a 10 giorni: di competenza dell’UPD, fino al licenziamento.
Le sanzioni disciplinari per il personale non docente (ATA)
Le sanzioni per il personale ATA sono definite dal CCNL e dal D.Lgs. 165/2001:
- DS: può irrogare le sanzioni del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa fino a 4 ore e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
- UPD: ha la competenza per le sanzioni più gravi previste dal D.Lgs. 165, fino al licenziamento.
Il procedimento disciplinare: fasi e regole
Il procedimento disciplinare segue tre fasi, come previsto dall’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001.
1) Fase dell’iniziativa
Consiste nella contestazione degli addebiti, che vale come comunicazione di avvio del procedimento.
Come funziona
Ricevuta la notizia di un comportamento che può costituire illecito disciplinare, il DS opera una prima ricognizione sull’accaduto, dalla quale fa derivare la preliminare valutazione dei fatti:
a) anzitutto per valutare se hanno rilevanza sotto il profilo disciplinare, sulla base delle norme di legge e di contratto
b) successivamente per stabilire, sulla base della gravità della fattispecie, qual è l’organo responsabile del procedimento: ossia, se la sanzione presunta rientra nelle competenze proprie o in quelle del superiore UPD.
Di conseguenza:
> nel caso in cui ritenga che la competenza disciplinare sia la propria, emette direttamente l’atto di contestazione, con immediatezza e comunque entro 30 giorni dalla notizia dell’accaduto;
> nel caso in cui ritenga che la competenza disciplinare sia dell’UPD, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. A sua volta l’UPD emette l’atto di contestazione entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
La contestazione degli addebiti va notificata tramite PEC / consegna a mano / raccomandata A/R e comunica al dipendente incolpato:
- Fatti contestati con il maggior dettaglio possibile di tempo, luogo e circostanze
- Norme violate quali risultano dalla legge e/o dal contratto
- Diritto di accesso agli atti sui quali si fonda la contestazione
- Convocazione per l’audizione difensiva con almeno 20 giorni di preavviso, con facoltà di farsi assistere da un procuratore / da un rappresentante sindacale e di depositare memorie scritte.
2) Fase istruttoria
L’Ufficio procedente (DS o UPD) acquisisce informazioni / documenti rilevanti, sia dall’ambiente di lavoro sia (nel caso) da altre amministrazioni:
> i dipendenti che, per ragioni di servizio, sono a conoscenza di informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso hanno l’obbligo di collaborazione
> le “persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, hanno il diritto all’anonimato all’interno di specifiche procedure.
La fase istruttoria ha il suo momento chiave nell’audizione a difesa in contraddittorio con l’incolpato: l’audizione va verbalizzata contestualmente e il verbale va sottoscritto dalle parti.
3) Fase decisoria
Il procedimento, pena la nullità, deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione degli addebiti: l’atto conclusivo consiste nell’archiviazione del procedimento o nell’irrogazione della sanzione.
La sanzione irrogata:
> deve rispettare i principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza
> deve essere adeguatamente motivata sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati nell’istruttoria
> tiene conto dell’eventuale aggravante della recidiva per infrazioni già sanzionate nel biennio precedente
> deve indicare il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere: in questo caso, il Giudice del lavoro.
Approfondimenti sul procedimento disciplinare nella scuola
Se vuoi saperne di più sono disponibili delle spiegazioni in formato video integrale nelle aree riservate dei clienti in possesso dei manuali EdiSES per la preparazione al Concorso per Dirigente Tecnico e DSGA.
Un’anteprima del video dedicato è visibile sul canale Youtube di EdiSES.