Per anni li abbiamo chiamati PCTO, acronimo di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Prima ancora, erano conosciuti come alternanza scuola-lavoro. Dal 2025/2026, però, la normativa scolastica introduce una nuova denominazione ufficiale: formazione scuola-lavoro.
Siamo davvero davanti a un “addio” ai PCTO? La risposta più corretta è: non del tutto.
Il D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, non cancella i percorsi né azzera l’impianto precedente. L’art. 1, comma 6, interviene sulla L. 30 dicembre 2018, n. 145, inserendo il comma 784-octies: fermi restando obblighi di attivazione, contenuti formativi, obiettivi generali e finalità educative, a decorrere dall’a.s. 2025/2026 i PCTO sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”.
Il cambio di nome non è quindi un semplice dettaglio lessicale. Le parole, nella scuola, orientano pratiche, responsabilità e visioni educative. Parlare di formazione scuola-lavoro significa rendere più esplicito il rapporto tra esperienza scolastica, orientamento, competenze e mondo professionale.
La questione decisiva resta la stessa: questi percorsi saranno vissuti come un adempimento burocratico o come un’occasione reale di crescita, consapevolezza e orientamento per gli studenti?
Gli argomenti dell'articolo
Da alternanza scuola-lavoro a PCTO: come si è evoluta la normativa
Per comprendere il significato della nuova espressione bisogna guardare al percorso che ha attraversato la scuola secondaria di secondo grado negli ultimi anni.
L’alternanza scuola-lavoro nasceva con l’obiettivo di collegare maggiormente il percorso scolastico ai contesti produttivi, professionali e sociali. Con la L. 30 dicembre 2018, n. 145, questa esperienza è stata poi ridenominata Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, cioè PCTO, con una rimodulazione del monte ore e una più marcata attenzione alla dimensione orientativa.
Le Linee guida ministeriali sui PCTO hanno chiarito che questi percorsi non devono essere intesi come semplici esperienze in azienda, ma come occasioni per sviluppare competenze trasversali, capacità di scelta, consapevolezza personale e collegamento tra apprendimenti scolastici e contesti reali.
La nuova denominazione nasce dentro questa traiettoria: non cancella la storia precedente, ma la rilancia in una cornice che rende più diretto il rapporto tra scuola, formazione e mondo del lavoro.
| Fase | Denominazione prevalente | Focus |
| L. n. 107/2015 | Alternanza scuola-lavoro | Collegamento tra scuola e contesti lavorativi |
| Dal 2019 | PCTO | Competenze trasversali e orientamento |
| Dall’a.s. 2025/2026 | Formazione scuola-lavoro | Formazione, orientamento e rapporto scuola-lavoro |
Cosa prevede il D.L. 127/2025 sulla formazione scuola-lavoro
Il riferimento normativo principale è il D.L. 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164.
Il passaggio più rilevante, ai fini di questo articolo, è l’art. 1, comma 6. La disposizione stabilisce che, dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui ai commi 784 e 785 della L. 145/2018 sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”; dallo stesso anno scolastico, ogni riferimento ai PCTO deve intendersi sostituito dalla nuova denominazione.
La norma precisa però che restano fermi gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative già previsti. Questo inciso è decisivo: il legislatore non introduce un percorso radicalmente nuovo, ma modifica la denominazione ufficiale e ricolloca l’esperienza dentro il nuovo lessico dell’esame di maturità e dell’orientamento.
PCTO e formazione scuola-lavoro: cosa cambia e cosa resta
Il primo punto da chiarire è che la formazione scuola-lavoro non rappresenta una cancellazione dei percorsi precedenti. Restano centrali progettazione, documentazione, tutoraggio, sicurezza, coerenza con il percorso di studi e valore orientativo dell’esperienza.
Il cambiamento è anzitutto lessicale e normativo, ma può produrre anche effetti culturali e didattici. Il nome “PCTO” metteva al centro competenze trasversali e orientamento; la nuova espressione rende più esplicito il collegamento tra scuola e dimensione lavorativa.
| Aspetto | PCTO | Formazione scuola-lavoro |
| Denominazione | Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento | Formazione scuola-lavoro |
| Decorrenza | Fino all’a.s. 2024/2025 | Dall’a.s. 2025/2026 |
| Finalità | Competenze trasversali, orientamento, rapporto con contesti reali | Formazione, orientamento e collegamento esplicito tra scuola e lavoro |
| Progettazione | Integrata nel percorso scolastico | Da mantenere integrata nel curricolo e nel PTOF |
| Documentazione | Necessaria | Necessaria |
| Rilevanza per l’esame | Collegata all’ammissione e al colloquio secondo la normativa vigente | Confermata nel nuovo quadro dell’esame di maturità |
Il rischio da evitare è leggere il cambiamento come un ritorno meccanico all’idea di studenti semplicemente “mandati a lavorare”. Il fulcro resta formativo: lo studente non deve soltanto “fare ore”, ma vivere esperienze capaci di produrre apprendimento, orientamento e consapevolezza.
Quante ore sono previste nei licei, negli istituti tecnici e nei professionali
Il monte ore minimo dei percorsi, già rimodulato dalla normativa sui PCTO, resta un riferimento fondamentale per le scuole del secondo ciclo.
| Percorso di studi | Monte ore minimo nel triennio |
| Licei | 90 ore |
| Istituti tecnici | 150 ore |
| Istituti professionali | 210 ore |
Questi numeri non sono meri dati amministrativi. Nei licei la funzione resta soprattutto orientativa, culturale e conoscitiva; negli istituti tecnici e professionali assume invece un peso più direttamente collegato al profilo in uscita, alle competenze tecnico-professionali e al rapporto con filiere produttive, servizi, enti, imprese e territori.
La quantità di ore, tuttavia, non garantisce automaticamente la qualità. Un percorso breve ma ben progettato può essere più significativo di un’esperienza lunga ma poco coerente. È qui che entra in gioco la responsabilità educativa della scuola: costruire esperienze non episodiche, non improvvisate e non puramente compilative.
Formazione scuola-lavoro ed esame di maturità
La nuova denominazione entra anche nel lessico dell’esame conclusivo del secondo ciclo. L’Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, relativa all’a.s. 2025/2026, si colloca nel quadro delineato dal D.L. 127/2025 e dalla legge di conversione, che ridefiniscono anche la denominazione dell’esame come “esame di maturità”.
Il legame tra formazione scuola-lavoro ed esame è significativo per almeno due ragioni.
La prima riguarda l’ammissione. Il D.M. n. 226 del 12 novembre 2024 reca i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, in attuazione del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
La seconda riguarda il colloquio. Le esperienze svolte non sono un elemento separato dal percorso formativo dello studente: possono diventare parte della riflessione sull’identità personale, sulle competenze acquisite, sulle scelte future e sul rapporto tra scuola, cittadinanza e professioni.
In questa prospettiva, il colloquio non dovrebbe limitarsi a chiedere allo studente “che cosa ha fatto”, ma dovrebbe aiutarlo a esplicitare:
- che cosa ha compreso;
- quali competenze ha sviluppato;
- quale consapevolezza ha maturato;
- in che modo l’esperienza ha inciso sul proprio orientamento;
- quale rapporto ha costruito tra sapere scolastico e contesti reali.
Attività assimilabili: cosa possono riconoscere le scuole
Un aspetto importante riguarda le attività assimilabili alla formazione scuola-lavoro, soprattutto per i candidati esterni e per le situazioni previste dalla normativa.
Il D.M. 226/2024 disciplina i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili ai fini dell’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo. In questa cornice possono assumere rilievo, secondo le condizioni previste dal decreto, esperienze lavorative e attività di apprendimento svolte in contesti formali, non formali e informali.
Il punto pedagogicamente più interessante è che un’attività non diventa formativa soltanto perché si svolge fuori da scuola. Il suo valore dipende dalla coerenza con il percorso dello studente, dalla documentazione, dalla possibilità di sviluppare competenze e dalla capacità di generare riflessione.
| Attività | Può avere valore formativo se… |
| Esperienza in azienda | È collegata al percorso di studi e prevede tutoraggio |
| Attività presso enti o associazioni | Consente sviluppo di competenze, responsabilità e consapevolezza |
| Project work | Prevede un prodotto, un problema reale o una committenza formativa |
| Impresa formativa simulata | Riproduce processi organizzativi, decisionali e professionali |
| Esperienze orientative | Aiutano lo studente a leggere interessi, attitudini e possibilità future |
| Attività in contesti non formali o informali | Sono documentate, coerenti e riconoscibili nel loro valore educativo |
La formazione scuola-lavoro, dunque, non coincide automaticamente con “andare in azienda”: può comprendere esperienze diverse, purché progettate, accompagnate, documentate e riconoscibili nella loro funzione formativa.
Perché il cambio di nome non è solo formale
Ogni ridenominazione normativa porta con sé una visione. Il passaggio da PCTO a formazione scuola-lavoro sembra voler rendere più diretto il rapporto tra apprendimento scolastico e mondo professionale. Può essere un effetto positivo, se aiuta scuole, studenti e famiglie a comprendere meglio il senso dei percorsi; può diventare un problema, invece, se riduce l’esperienza a una funzione meramente addestrativa.
La scuola non ha il compito di anticipare in modo rigido l’ingresso nel lavoro, ma di formare persone capaci di orientarsi nel mondo. Per questo i percorsi dovrebbero tenere insieme tre piani:
| Piano | Domanda educativa |
| Formativo | Quali competenze sviluppa lo studente? |
| Orientativo | Che cosa comprende di sé, dei propri interessi e delle proprie possibilità? |
| Culturale e sociale | Quale idea di lavoro, cittadinanza e responsabilità incontra? |
Se il percorso si limita alla compilazione di registri, convenzioni e ore, perde la sua forza. Se invece è accompagnato da riflessione, tutoraggio e restituzione, può aiutare gli studenti a costruire maggiore consapevolezza del proprio futuro.
Il ruolo dei docenti tutor e della progettazione
La qualità dei percorsi dipende in larga parte dalla progettazione. Non basta individuare una struttura ospitante o calendarizzare un’attività: occorre costruire un percorso coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.
In questa prospettiva, il ruolo dei docenti tutor, dei consigli di classe e delle figure coinvolte nell’orientamento è centrale. Sono loro a collegare l’esperienza esterna con il curricolo, a monitorare l’andamento del percorso, a favorire la riflessione dello studente e a valorizzare quanto appreso.
Un buon percorso dovrebbe prevedere:
- analisi dei bisogni formativi degli studenti;
- coerenza con l’indirizzo di studi;
- individuazione delle competenze attese;
- progettazione condivisa con enti, imprese o soggetti ospitanti;
- attenzione alla sicurezza;
- accompagnamento da parte del tutor interno;
- documentazione delle attività;
- momento finale di riflessione, restituzione e valutazione.
La formazione scuola-lavoro è efficace quando non rimane sospesa tra due mondi, ma diventa un ponte: da un lato la scuola, con i suoi saperi e le sue finalità educative; dall’altro i contesti reali, con le loro dinamiche, regole, linguaggi e responsabilità.
Opportunità e rischi per studenti, scuole e famiglie
Per gli studenti, questi percorsi possono diventare uno spazio di scoperta: permettono di incontrare professioni, ambienti, relazioni organizzative, linguaggi specialistici e problemi reali. Possono confermare una scelta o metterla in discussione: anche comprendere che una strada non è adatta a sé può essere un risultato orientativo importante.
Per le scuole, rappresentano una prova di apertura al territorio e richiedono dialogo con imprese, università, enti pubblici, Terzo settore, ordini professionali, ITS Academy e realtà culturali. Per le famiglie, possono essere un’occasione per comprendere meglio il percorso scolastico dei figli, ma anche una fonte di timori: sicurezza, qualità delle strutture ospitanti, utilità delle attività, compatibilità con studio ed esame.
| Soggetto coinvolto | Opportunità | Rischio da evitare |
| Studenti | Orientamento, competenze, contatto con contesti reali | Vivere il percorso come obbligo burocratico |
| Docenti | Collegare curricolo, competenze e realtà esterna | Delegare completamente l’esperienza al soggetto ospitante |
| Scuole | Rafforzare il rapporto con territorio, enti e imprese | Accumulare attività senza una regia formativa |
| Famiglie | Comprendere meglio scelte e prospettive dei figli | Valutare il percorso solo in termini di utilità immediata |
| Enti e imprese | Contribuire alla formazione dei giovani | Ridurre l’esperienza a osservazione passiva o mansioni ripetitive |
La vera sfida è evitare che una nuova etichetta riproduca vecchie criticità. Il cambiamento ha senso solo se produce più consapevolezza, più qualità progettuale e maggiore attenzione alla dimensione educativa.
Cosa devono fare concretamente le scuole
Sul piano operativo, le scuole devono aggiornare progressivamente documenti, comunicazioni e pratiche alla nuova denominazione. Il lavoro più importante, tuttavia, resta progettuale.
In particolare, le istituzioni scolastiche dovrebbero:
- aggiornare PTOF, circolari e documentazione interna con la nuova denominazione;
- verificare la coerenza dei percorsi con gli indirizzi di studio;
- garantire convenzioni, sicurezza e coperture assicurative;
- individuare tutor interni e soggetti ospitanti affidabili;
- monitorare lo svolgimento delle attività;
- documentare ore, competenze ed esperienze;
- preparare gli studenti alla restituzione finale;
- collegare le esperienze al colloquio dell’esame di maturità;
- evitare percorsi puramente formali o scarsamente significativi.
Il Ministero ha inoltre previsto attività di monitoraggio. La nota prot. n. 1477 del 28 maggio 2026 riguarda l’apertura delle funzioni per i questionari relativi al monitoraggio dei percorsi di formazione scuola-lavoro, ex PCTO, e richiama il D.M. n. 133 dell’8 luglio 2025.
Questo passaggio conferma che la formazione scuola-lavoro non riguarda soltanto lo studente, ma l’intera organizzazione scolastica. Richiede governance, accompagnamento, verifica e capacità di trasformare l’esperienza in apprendimento.
La formazione scuola-lavoro funziona quando non sostituisce la scuola con il lavoro, ma mette la scuola nella condizione di dialogare con la realtà. Ed è proprio in quel dialogo, se ben progettato, che l’esperienza può diventare davvero educativa.
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