La formazione delle classi

La formazione delle classi. Approfondimento di Giuseppe Mariani

L’approfondimento di oggi ha come tema il procedimento per la formazione delle classi, procedimento successivo a quello delle iscrizioni.

Ricognizione Normativa

L’attuale normativa sulla formazione delle classi fa capo al Regolamento emanato con D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

Criterio generale

L’art. 3 del D.P.R. n. 81/2009 prevede che le classi iniziali di ciclo (nel II° anche  le classi del terzo anno (art. 16, c. 4) siano costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle classi/sezioni, il dirigente scolastico procede all’assegnazione

degli alunni alle stesse secondo le scelte effettuate dalle famiglie:

> sulla base dell’offerta formativa della scuola;

> nel limite delle risorse assegnate;

> con i criteri definiti dal CdI su proposta del Collegio dei docenti (oltre).

La formazione delle classi: l’art. 3 applicato ai vari contesti

Scuola dell’infanzia

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, art. 9 – Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia

1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i

diversi modelli orario di funzionamento. (…)

Scuola primaria – tempo pieno

> orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa (DL147/2007, art. 1, c. 1)

> nei limiti dell’organico determinato per l’anno scolastico 2008/2009 (DPR 81, art. 10 c. 2)

Nel caso di eccesso di iscrizioni:

1) il diritto all’istruzione è garantito per il tempo ordinario di 27 ore nella scuola primaria

e di 30 ore nella secondaria di primo grado; la costituzione delle classi a tempo

pieno di 40 ore/sett. o di classi a tempo prolungato di 36 ore/sett.è un interesse legittimo delle famiglie che si realizza a condizione che l’organico regionale ne abbia le risorse;

2) nell’ambito della propria potestà regolamentare, il Consiglio d’istituto, prima della data di apertura delle iscrizioni, delibera e pubblicizza (tramite il sito della scuola) i criteri di accettazione delle iscrizioni nei casi di esubero (oltre)

Scuola secondaria di I grado

1) Per quanto riguarda le classi intermedie e terminali della secondaria di primo grado, l’art. 11, co. 2, del DPR 81 prevede che esse siano in numero pari a quello delle classi di provenienza, purché la media di alunni per classe sia pari o superiore a 20. In caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo il criterio generale (minimo 18, massimo 27: oltre).

2) Tempo prolungato

Condizioni:

> limiti della dotazione organica provinciale

> orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore (max. 40 su richiesta famiglie)

> fasce orarie pomeridiane

> strutture idonee

3) Classi per lingue straniere: opzione della seconda lingua com.

> inglese per 3 ore/sett.

> seconda lingua comunitaria per 2 ore/sett.

> inglese potenziato per 5 ore/sett.

Costituzione delle classi iniziali di ciclo negli istituti di istruzione del II ciclo con ordini di studio diversi

Nell’istruzione secondaria di secondo grado possono coesistere ordini di studio diversi (corsi di istituto tecnico e corsi di istituto professionale o di licei o di sezioni di liceo musicale e coreutico). In tal caso, ai sensi dell’art. 16, c. 3, del D.P.R. n. 81/2009, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine di istituto o di liceo.

Per quanto riguarda le classi intermedie e terminali, l’art. 17 del DPR 81 prevede che esse siano in numero pari a quello delle classi di provenienza, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi.

Fanno eccezione le classi terminali, sempre costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi.

Numero minimo e massimo degli alunni per classe

Il D.P.R. n. 81/2009 fornisce le disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole: le possiamo riassumere nella slide.

Ordine di scuola.n. min.n. max.elevabile aFonte DPR 81/2009
Infanzia182629art. 9, c. 2 e 3
Primaria152627art. 10, c. 1
Sec. I grado182728art. 11, c. 1
Sec. II grado2730 art. 16, c. 1 e 2

Classi con alunni in situazione di disabilità

Per le classi con alunni in situazione di disabilità, vale l’art. 5 del DPR 81, il cui comma 2 così recita: Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

Nel dettaglio:

> la norma si riferisce alle classi iniziali e non alle successive

> il limite di 20 alunni è autorizzato a seguito dell’istruttoria, a carico del DS, che ne esplicita e ne motiva la necessità sulla base di un progetto articolato di integrazione.

Sul numero degli alunni con disabilità che possono essere inseriti nella medesima classe, la normativa non dà indicazioni: quindi, la questione va gestita con la regolamentazione d’istituto, sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) istituti dal D. Lgs. n. 66/2017.

Deroghe

Rispetto alla regola generale prima esposta, il Regolamento di cui al DPR 81/2009 dispone la possibilità di deroghe in relazione a specifici contesti caratterizzati da isolamento territoriale, comuni montani, piccole isole, aree con minoranze linguistiche.

Deroghe nella scuola primaria

Deroghen. min.n. max.Fonte DPR 81
Pluriclassi818art. 10, c. 1
Scuole in comuni montani, piccole isole, aree con minoranze linguistiche10non ind.art. 10, c. 4

Deroghe nella scuola secondaria di I grado

Deroghen. min.n. mass.Fonte DPR 81
Scuole in comuni montani, piccole isole, aree con minoranze linguistiche10non ind.art. 11, c. 3
Pluriclassinon ind.18art. 11, c. 4

Classi, aule e norme di sicurezza

Le scuole fanno altresì i conti con la capienza delle aule, capienza regolata dalle Norme Tecniche allegate al DM 18 dicembre 1975.

Vi sono riportati, tra l’altro, gli standard minimi di superficie per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività didattica, standard che impegnano direttamente in DS nell’esercizio delle proprie responsabilità in ordine alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro:

> scuola primaria mq/alunno 1,80 (Tabella 6)

> scuola secondaria 1° gr. mq/alunno 1,80 (Tabella 7)

> scuola secondaria 2° gr. mq/alunno 1,96 (Tabella 8): in questo caso, ad es., l’aula destinabile a una classe di 30 studenti deve avere una superficie di almeno 58,8 mq (la superficie di un bilocale).

DM 18 dicembre 1975mq/alunnoTabella di riferimento
scuola primaria1,806
scuola sec. I gr.1,807
scuola sec. II gr.1,968

Il coordinamento delle competenze

Sui temi dell’organizzazione interna dell’istituzione scolastica, interagiscono le competenze regolamentari del CdI, le competenze propositive del Collegio dei docenti, le competenze gestionali del DS.

Il CdI:

> delibera il PTOF, atto pubblico che specifica le articolazioni del tempo scuola e degli indirizzi di studio offerti, con le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e le offerte aggiuntive

> indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi

> regolamenta e pubblica i criteri di priorità nell’accettazione di iscrizioni nel caso in cui esse eccedano il limite massimo dei posti disponibili.

Il collegio dei docenti:

Nell’ambito dell’organizzazione interna dell’istituzione scolastica, il Collegio fornisce la preliminare lettura pedagogico-didattica della questione.

Il DS:

> informa il collegio e il CdI sull’esito delle iscrizioni

> nell’esercizio delle relazioni sindacali, attua l’informazione scritta sui dati delle iscrizioni e sulla proposta di formazione delle classi (art. 5 CCNL 2019/21)

> invia all’Ambito Territoriale Provinciale, tramite piattaforma SIDI (Sistema informativo dell’istruzione), la proposta di formazione delle classi.

Va segnalato che la legge n. 107/2015 (art. 1, c. 84) ha attribuito al dirigente scolastico la facoltà di ridurre il numero di alunni per classe “allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità”. Tuttavia le risorse devono essere reperite “nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato”: e questo vincolo rende la possibilità piuttosto astratta.

Fasi della definizione dell’organico d’istituto

La definizione dell’organico d’istituto è l’ultima fase di un procedimento complesso:

1. Definizione della consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale

2. Ripartizione dell’organico nazionale a livello regionale di ciascun USR (comma 64, art. 1 L. 107/2015)

3. Ripartizione dei posti a livello di ambito territoriale (commi 66 e 68, art. 1 L. 107/2015)

4. Determinazione delle dotazioni organiche delle singole istituzioni scolastiche.

La formazione delle classi: materiali di studio

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