Sembra ormai imminente la pubblicazione del calendario della prova scritta del concorso DSGA. Dopo che il Mim ha reso noto il numero dei partecipanti (sono 29.263; nel precedente concorso ordinario del 2018, su 2.004 posti di DSGA furono presentante 102.900 domande). È dunque arrivato il momento, per i concorsisti, di accelerare il ritmo della preparazione.
Di seguito, un aggiornamento su una materia in continua evoluzione e di interesse per chi, come il DSGA, è chiamato avere competenze in materia di rilevazione ai fini del diritto alla pensione, di rapporti con l’INPS, di cessazioni dal servizio e sul sistema pensionistico del personale della scuola.
Gli argomenti dell'articolo
La struttura del sistema pensionistico
La struttura del sistema pensionistico è stata oggetto di continue riforme e modifiche. Nell’ultimo ventennio le principali riforme del sistema sono state le seguenti:
- legge n. 335 dell’8 agosto 1995, modificata dall’entrata in vigore della legge n. 449 del 27 dicembre (cd. riforma Dini);
- legge n. 243 del 23 agosto 2004 (cd. riforma Maroni), modificata dall’entrata in vigo- re della legge n. 247 del 24 dicembre 2007;
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (cd. legge Fornero).
Dopo la suddetta “legge Fornero”, in mancanza di ulteriori riforme strutturali, sono state introdotte, attraverso manovre di bilancio, alcune modifiche o proroghe delle misure già esistenti.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 e in vigore dal 01/01/2025, ha introdotto alcune importanti modifiche alle norme riguardanti il sistema pensionistico. Vediamo le principali.
Pensione di vecchiaia
Spetta ai lavoratori, dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) che hanno:
- raggiunto l’età stabilita dalla legge;
- perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.
Rientrano nel calcolo tutti i servizi utili, ossia i servizi coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e quelli derivanti da computi, riscatti e ricongiunzione.
Nella tabella sottostante sono riportati i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
| REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Art. 24, commi 6 e 7 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 | |
| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi |
| D’ufficio 67 anni al 31 agosto | Anzianità contributiva minima di 20 anni |
| A domanda 67 anni al 31 dicembre | |
| REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni). La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) ha inserito tra le attività di cui sopra i docenti della scuola dell’infanzia, che potranno quindi accedere alla pensione anticipata a partire dal 2022 | |
| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi |
| 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre | Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto |
Ora, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da dodici mesi a sedici mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 (cd. riforma Dini).
Pensione anticipata
In assenza del raggiungimento dell’età anagrafica è possibile richiedere il trattamento pensionistico anticipato purché al 31 dicembre dell’anno di riferimento sia stata maturata la seguente anzianità contributiva.
| REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA (articolo 15 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) lavoratori con contributi versati sia prima che dopo il 1995 – sistema di calcolo misto o contributivo | ||
| lavoratori | lavoratrici | |
| 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
| DAL 2019 AL 2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi |
I commi 162 ,163 e 164 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, abrogando il collocamento a riposo d’ufficio previsto dalle precedenti norme, consentono ai dipendenti pubblici in possesso dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria (anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini), la possibilità di permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite anagrafico ordinario per la pensione di vecchiaia.
Trattenimento in servizio
L’articolo 1 comma 165 della Legge di bilancio 2025 introduce la possibilità di essere trattenuti in servizio (su domanda dell’interessato/a ed in base alle esigenze dell’amministrazione) successivamente al compimento dei 67 anni e non oltre i 70 anni.
Opzione Donna
Introdotta dalla L. 243/2004 in via sperimentale ma prorogata e modificata più volte permette, secondo quanto previsto dalla L. n. 234/2021, di andare in pensione con il sistema di calcolo contributivo con 35 anni di contribuzione (con esclusione dei contributivi figurativi). La legge di bilancio 2023 n. 197/2022, pur confermando lo stesso sistema di calcolo contributivo, ha introdotto alcune modifiche destinandola solo ad alcune categorie di lavoratrici. La legge di bilancio n. 213 del 30 dicembre 2023, nel confermare “Opzione Donna” anche per l’anno 2024, ha modificato il meccanismo di accesso innalzando da 60 a 61 anni la soglia anagrafica. La suddetta soglia scende a 60 anni in presenza di un figlio e a 59 anni in presenza di più figli.
Ora, l’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha prorogato per il 2025 la c.d. “opzione donna” mantenendo sostanzialmente invariati i requisiti previsti nelle precedenti manovre finanziarie e rendendola accessibile alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, maturano il requisito anagrafico (61 anni d’età per donne senza figli, 60 anni di età per donne con un figlio, 59 anni di età per donne con più figli) e contributivo (35 anni).

Oltre ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- assistere, da almeno 6 mesi e al momento della domanda di pensionamento, persone conviventi con disabilità in situazione di gravità in base alla legge 104 del 1992.
- risultare dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (il requisito anagrafico, maturato entro il 31 dicembre 2024, in questo caso è di 59 anni indipendentemente dal numero di figli)
Quota 103
Introdotta dalla L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) la pensione anticipata flessibile, c.d. “Quota 103”, negli anni ha sostituito “Quota 100” (Decreto Legge n. 4/2019) e “Quota 102” (Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021). Il trattamento di pensione anticipata flessibile è calcolato interamente con il metodo contributivo, per sua natura più penalizzante rispetto al calcolo misto (contributivo e retributivo). Inoltre, il trattamento non può eccedere un valore pari a quattro volte il trattamento minimo Inps sino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Con l’articolo 1, comma 174, la Legge di Bilancio 2025 conferma la “Quota 103” consentendo il pensionamento anticipato ai lavoratori che maturano, entro il 2025, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di 41 anni.
L’anticipo pensionistico (APe Social)
Introdotta dalla L. 232/2016 (legge di stabilità 2017) e fino ad ora prorogata attraverso le successive leggi di bilancio, l’anticipo pensionistico è un’indennità garantita dallo Stato ed erogata dall’Inps ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione che si trovino in particolari condizioni. Essa viene corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.
La L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), ha esteso il diritto all’APe nei confronti dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose tra le quali gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria L’articolo 1, comma 136, della L. 213/2024, nell’estendere il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’Ape sociale al 31 dicembre 2024, è intervenuta sul requisito anagrafico richiesto elevandolo a 63 anni e 5 mesi.
L’articolo 1, comma 175 della Legge di Bilancio 2025 prevede la proroga, per tutto il 2025, dell’APe Sociale che permette di accedere all’anticipo pensionistico a coloro che hanno compiuto 63 anni e 5 mesi, e si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupazione, invalidità grave, assistenza di familiari con disabilità grave, lavoratori addetti a mansioni gravose.
Norme di riferimento per le Istituzioni Scolastiche
- Legge 207 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2024 ed in vigore dal 01/01/2025
- Nota MIM AOODGPER n. 25316 del 31 gennaio 2025 “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative”
- Nota MIM AOODGPER n. 31619 del 07-02-2025” Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025. Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di Pensione anticipata flessibile 2025 ed Opzione donna 2025”.
- Nota MIM AOODGPER n. 45357 del 21 febbraio2025 “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Ulteriori indicazioni operative.”
- Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025 “Articolo 1, comma 162 e commi da 172 a 179, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”. Disposizioni in materia pensionistica
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