Decreto Scuola 170 2026

Decreto Scuola 170/2026: nuove regole sulle classi e sul PEI

Le nuove regole sulla composizione delle classi e sul PEI sollecitano una riflessione sulle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio. Una lettura del decreto attraverso il lavoro delle scuole.

Ottobre è il mese in cui la scuola comincia a conoscere davvero i suoi alunni. Le prime osservazioni restituiscono un quadro più nitido dei bisogni educativi; il dialogo con le famiglie aiuta a comprendere ciò che accade oltre l’aula. Per chi arriva da un altro Paese, l’ingresso in classe può coincidere con l’apprendimento di una lingua ancora sconosciuta. Per un alunno con disabilità, l’avvio dell’anno richiede che il progetto educativo trovi sostegni adeguati fin dai primi giorni.

È dentro questa quotidianità che acquista significato il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 ed entrato in vigore il 1° ottobre. Il provvedimento interviene su diversi ambiti dell’istruzione, con disposizioni particolarmente rilevanti per l’integrazione degli studenti stranieri e per il Piano educativo individualizzato (PEI).

Per comprendere la portata delle nuove disposizioni occorre seguirne le ricadute nella vita scolastica. La distribuzione degli alunni tra i plessi incide sull’accessibilità dei percorsi; le decisioni sul PEI orientano il sostegno all’apprendimento. La loro attuazione richiede di considerare le risorse disponibili e le esigenze delle famiglie.

Il decreto è vigente e segue l’iter di conversione parlamentare, avviato al Senato con il disegno di legge A.S. 2053.

Decreto Scuola 170/2026: il limite del 30% e gli alunni interessati

L’articolo 13 introduce criteri per la composizione delle classi che richiedono una lettura puntuale. Il conteggio si riferisce ad alunni con cittadinanza non italiana individuati attraverso ulteriori condizioni, differenti secondo il grado scolastico. La platea è definita dalla norma senza prevedere, in questo articolo, una prova individuale di competenza linguistica.

Grado scolasticoAlunni conteggiati nel limite del 30%
Scuola primariaAlunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia oppure non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
Scuola secondaria di primo e secondo gradoStudenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema nazionale di istruzione per almeno tre anni scolastici.

Nella primaria, la congiunzione «o» ha un peso preciso: un bambino con cittadinanza non italiana nato in Italia rientra nel conteggio quando non ha frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. Un bambino con cittadinanza non italiana nato all’estero rientra nel conteggio anche quando ha frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia. La lettura letterale impone quindi di considerare separatamente entrambi i criteri.

Per la formazione delle classi iniziali la decorrenza è il 2027/2028. Già nel 2026/2027, invece, il limite riguarda l’inserimento degli alunni interessati che si iscrivono in corso d’anno alla classe prima, oppure all’inizio o durante l’anno alle classi successive.

Il decreto interviene anche sull’individuazione della classe di inserimento dei minori stranieri. L’articolo 13, comma 6, modifica l’articolo 45 del D.P.R. 394/1999, sostituendo il riferimento alla classe corrispondente all’età anagrafica con quello alla classe individuata mediante delibera del collegio dei docenti. Rimangono i criteri previsti dalla disposizione, che richiedono di considerare il percorso scolastico già svolto e di accertare le competenze dell’alunno. La decisione collegiale assume quindi particolare rilievo nella costruzione di un inserimento adeguato alla sua esperienza formativa.

La distinzione fra cittadinanza e competenza linguistica resta essenziale per il lavoro dei docenti. Un criterio amministrativo individua una platea; l’osservazione educativa deve poi accertare il sostegno effettivamente necessario a ciascun alunno. La progettazione dell’italiano come seconda lingua richiede di conoscere la scolarità precedente e la capacità di utilizzare l’italiano nei diversi compiti di apprendimento.

La composizione delle classi incontra il territorio

Il tema della distribuzione degli alunni stranieri ha una storia. La circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indicava già, di norma, una soglia del 30%, richiamata successivamente dalle Linee guida ministeriali del 2014. Il decreto del 2026 colloca la disciplina in una fonte legislativa e ne specifica i destinatari. L’applicazione va pertanto ricondotta alle disposizioni oggi vigenti.

Quando le iscrizioni impediscono il rispetto del limite, gli Uffici scolastici territoriali devono individuare soluzioni per una presenza equilibrata nelle scuole vicine, sentiti i dirigenti interessati. Devono rispettare la prossimità al domicilio e considerare le particolari esigenze familiari previste dal testo. La norma affida inoltre agli uffici la vigilanza sull’effettiva fruizione del diritto allo studio.

Una questione operativa riguarda la disponibilità di posti nei plessi raggiungibili. La valutazione dovrebbe includere il tempo necessario per gli spostamenti e la possibilità concreta di frequentare con regolarità. Quando si individua una scuola di destinazione, diventa rilevante anche la continuità del percorso già intrapreso, soprattutto per gli inserimenti durante l’anno.

Il decreto contempla i casi in cui la soglia rimanga impossibile da rispettare anche dopo le misure organizzative. Per queste scuole istituisce un fondo destinato al potenziamento extracurricolare dell’italiano: 3,4 milioni di euro nel 2027 e 14.139.760 euro annui dal 2028. Le attività possono essere realizzate anche attraverso accordi con i CPIA e con soggetti del territorio.

Il calendario degli stanziamenti merita attenzione, perché alcune disposizioni sugli inserimenti operano già nell’anno scolastico in corso. Inoltre, il fondo dell’articolo 13 è destinato alle specifiche situazioni individuate dalla norma. La sua portata va valutata conoscendo il numero delle scuole beneficiarie e gli interventi che sarà possibile finanziare: elementi necessari per esprimere un giudizio fondato sull’adeguatezza delle risorse.

Le famiglie e la possibilità di partecipare

L’articolo 12 prevede che le scuole segnalino tempestivamente ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolino l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo del minore. La segnalazione è prevista anche quando tali barriere incidono sul comportamento del minore a scuola o sul rispetto degli impegni assunti dalle famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità educativa. Ricevuta la segnalazione, i servizi sociali valutano la situazione del nucleo familiare e definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità. Il progetto comprende un percorso gratuito di italiano presso i CPIA, finalizzato al conseguimento di una certificazione almeno di livello A2.

Sono esonerati dagli adempimenti i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età oppure da patologie o disabilità, attestate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L’esonero riguarda anche chi è impossibilitato a frequentare per motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate.

Il mancato svolgimento del percorso linguistico comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro quando persiste anche dopo la formale diffida del CPIA ad adempiere entro trenta giorni. Sono fatti salvi i comprovati motivi di salute, le cause di forza maggiore e gli altri gravi impedimenti documentati. L’accertamento della violazione compete al CPIA; la sanzione è irrogata dal prefetto.

Per rendere praticabile il percorso sarà importante conoscere la disponibilità effettiva dei corsi e le condizioni di accesso. Gli orari di lavoro dei genitori e gli impegni di cura possono incidere sulla frequenza; la comprensibilità delle informazioni condiziona la possibilità stessa di aderire. Sono aspetti da considerare nel raccordo tra scuola e servizi, affinché il progetto trovi un’organizzazione coerente con la situazione del nucleo familiare.

Riconoscibilità del volto durante le attività scolastiche

L’articolo 12, commi 4–6, introduce una disposizione di portata generale: durante le attività curricolari ed extracurricolari è vietato coprire il volto o adottare modalità che ne impediscano il riconoscimento. Sono ammesse eccezioni per specifiche ragioni sanitarie certificate oppure per ragioni inerenti alle attività didattiche o formative.

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione comporta una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Quando è commessa da un minore, la sanzione si applica a chi esercita la responsabilità genitoriale. Il dirigente scolastico accerta la violazione; il prefetto irroga la sanzione.

Le istituzioni scolastiche devono adeguare il regolamento d’istituto alla nuova disposizione.

Il PEI come progetto della classe

L’articolo 1 interviene sul PEI, modificando il decreto legislativo n. 66/2017. Per coglierne la portata occorre partire dalla funzione del piano: progettare il percorso educativo dell’alunno con disabilità e le condizioni della sua partecipazione alla vita scolastica. Il quadro normativo attribuisce l’elaborazione e l’approvazione al Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). La cornice ministeriale comprende il modello nazionale adottato con il D.I. 182/2020 e le disposizioni correttive del D.I. 153/2023.

Il piano considera il Profilo di funzionamento e le barriere e i facilitatori secondo la prospettiva bio-psico-sociale. In questa lettura, il funzionamento della persona va compreso nella relazione con l’ambiente. La chiarezza delle consegne, per esempio, può influire sulla possibilità di svolgere un compito; l’organizzazione dei gruppi può favorire la partecipazione alle attività.

Le modifiche del 2026 riguardano soprattutto la quantificazione motivata delle ore e i tempi di redazione. La loro applicazione richiederà di mantenere il legame fra decisioni organizzative e obiettivi educativi. È attraverso quel legame che il PEI restituisce alla classe indicazioni utilizzabili nel lavoro quotidiano.

Consulta il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

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Le ore di sostegno e il valore della motivazione

Il decreto elimina, dalla lettera d) dell’articolo 7, comma 2, il riferimento alla proposta del numero di ore di sostegno e introduce una lettera d-bis), secondo la quale il PEI definisce con adeguata motivazione il numero di ore da assegnare alla classe. La nuova formulazione rende esplicita la responsabilità di argomentare la quantificazione all’interno del progetto.

Occorre leggere questo passaggio insieme alla procedura di attribuzione delle risorse. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2017 prevede che il dirigente scolastico invii all’Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti sulla base dei PEI, attraverso i passaggi indicati dalla disposizione. Il decreto n. 170 sostituisce inoltre, al comma 2, il verbo «assegna» con «attribuisce». La definizione nel PEI continua, dunque, a inserirsi in una procedura amministrativa che coinvolge l’USR.

Sul piano educativo, una motivazione adeguata dovrebbe rendere riconoscibili le situazioni in cui è necessario il sostegno e gli obiettivi che quel sostegno permette di perseguire. Il GLO può descrivere, per esempio, in quali attività l’alunno richiede un accompagnamento specifico e quale organizzazione consente di partecipare insieme ai compagni. Dovrebbe risultare comprensibile anche il raccordo con le altre misure previste.

Le ore sono riferite alla classe. La scelta richiede quindi una progettazione condivisa con i docenti curricolari, capace di collegare il percorso individualizzato alle attività comuni. Un alunno che accede alla consegna attraverso un supporto visivo può svolgere lo stesso compito del gruppo con modalità adeguate alle proprie esigenze; documentare questa possibilità aiuta a motivare l’intervento e a verificarne l’utilità.

Nella valutazione periodica sarà importante osservare se le condizioni predisposte consentono effettivamente di apprendere e partecipare. I risultati del lavoro possono così orientare gli aggiornamenti del progetto, con argomentazioni fondate sull’esperienza scolastica.

Il nuovo calendario del PEI

Il decreto differenzia le scadenze in relazione alla situazione dell’alunno.

Situazione dell’alunnoRedazione del PEIAggiornamenti previsti
Nuova iscrizione o nuova certificazioneProvvisorio entro giugno; definitivo entro il 15 ottobre.Secondo le condizioni di funzionamento e le verifiche previste dalla disciplina del PEI.
Già seguito per la disabilità e iscritto nella medesima scuolaDefinitivo entro giugno.Correttivi e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre; modifiche successive in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento.

L’anticipazione a giugno del PEI definitivo per gli alunni già seguiti nella medesima scuola può favorire una programmazione più tempestiva. Richiede, però, che il lavoro conclusivo dell’anno raccolga informazioni sufficienti a delineare il percorso successivo. Il passaggio di classe può comportare richieste didattiche differenti e va preparato attraverso un confronto tra i docenti interessati.

All’inizio dell’anno, le osservazioni dovrebbero aiutare a verificare la coerenza del piano con la situazione concreta. Le nuove scadenze di ottobre chiedono alla scuola di organizzare quel confronto in tempi ravvicinati. Per il 2026/2027, la redazione entro giugno rappresenta un termine già trascorso al momento dell’entrata in vigore del decreto: l’articolo 1 non contiene una disciplina transitoria specifica per questo passaggio. Le indicazioni applicative assumono quindi rilievo per l’allineamento delle procedure nel primo anno.

Restano previste verifiche periodiche del PEI. La disposizione sui correttivi entro le prime due settimane di ottobre mantiene inoltre la possibilità di modifiche successive in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. L’evoluzione del percorso deve trovare riscontro nella progettazione, secondo i presupposti normativi.

La continuità delle ore nel percorso scolastico

Nel passaggio all’anno di corso successivo, il decreto prevede di valutare prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno dell’anno precedente, fatta salva l’assegnazione dell’organico e salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Rimane fermo l’aggiornamento degli altri profili del PEI richiamati dalla disposizione.

La continuità quantitativa delle ore può offrire stabilità alla programmazione. La norma subordina tale valutazione alle condizioni indicate e non dispone una conferma automatica. Per il GLO diventa importante documentare le ragioni del fabbisogno, considerando la situazione dell’alunno nell’anno successivo.

Il passaggio tra gradi di istruzione richiede un aggiornamento anche per la definizione delle ore. Il decreto considera inoltre le nuove condizioni della persona e le diverse condizioni di contesto richiamate dal testo. L’ingresso nella secondaria, per esempio, introduce un’organizzazione disciplinare e relazionale che può richiedere una nuova valutazione delle modalità di partecipazione.

È qui che il confronto tra scuola di provenienza e scuola di destinazione acquista particolare valore. Le informazioni sulle strategie che hanno funzionato possono aiutare i nuovi docenti a predisporre l’accoglienza. Il PEI deve poi essere rapportato all’ambiente in cui l’alunno proseguirà il percorso.

Il GLO e la partecipazione alla progettazione

Il decreto introduce nell’articolo 15 della legge n. 104/1992 un comma 11-bis): il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione impedisca il rispetto dei termini. Resta fermo il richiamo all’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 66/2017, relativo al Profilo di funzionamento e alla prospettiva bio-psico-sociale.

La regolare convocazione e il rischio di superamento delle scadenze costituiscono i presupposti della nuova previsione. Rimangono le disposizioni sulla composizione del GLO, che comprendono la partecipazione dei genitori e delle figure professionali indicate dalla legge. È inoltre assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La gestione delle assenze richiederà cura nella documentazione delle convocazioni e nella motivazione della decisione di procedere. Sul piano educativo, sarà utile ricercare modalità che permettano di acquisire il contributo della componente assente e di restituire le decisioni assunte. Si tratta di una raccomandazione di lavoro coerente con la natura collegiale del progetto.

La famiglia conosce aspetti della quotidianità che possono aiutare la scuola a comprendere il funzionamento dell’alunno. La partecipazione dello studente consente di dare rilievo alla sua esperienza e alle sue preferenze. Predisporre un confronto accessibile può arricchire la progettazione e rendere più consapevole l’attuazione del piano.

Le risorse e la garanzia del diritto allo studio

Le nuove scadenze possono rendere più ordinata la programmazione del sostegno. L’effettività del percorso richiede anche la disponibilità delle risorse necessarie e un raccordo con i servizi competenti. La motivazione nel PEI dovrebbe permettere di rendere conoscibile quel fabbisogno.

Un riferimento giuridico significativo è la sentenza n. 275/2016 della Corte costituzionale. La pronuncia, relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, tutela il nucleo essenziale delle garanzie necessarie al diritto all’istruzione rispetto a un condizionamento finanziario indeterminato. Il suo oggetto è distinto dalle modifiche del 2026; offre una cornice per riflettere sul rapporto tra programmazione delle risorse e accesso effettivo alla scuola.

Per valutare le nuove disposizioni, sarà importante osservare la tempestività con cui il sostegno viene attivato e la possibilità di realizzare quanto progettato. In classe, la distanza fra un intervento previsto e uno disponibile si riflette direttamente sulle occasioni di apprendimento dell’alunno.

Le altre misure del Decreto Scuola

Il provvedimento interviene anche sull’offerta formativa e sul personale scolastico. Le principali disposizioni sono riepilogate di seguito.

AmbitoMisure previste
Orientamento e inclusioneL’articolo 2 incrementa il fondo dedicato alle attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica di 30 milioni di euro nel 2026 e 40 milioni nel 2027.
Libri di testoL’articolo 4 destina ulteriori 21 milioni di euro nel 2026 alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri. Dal 2027 ridefinisce il fondo per i contributi alle famiglie: 20 milioni annui, con soglia ISEE di 40.000 euro, per le classi prime della secondaria di primo grado e le classi prime e terze della secondaria di secondo grado. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale.
Cyberbullismo ed educazione al rispettoPer ciascuno degli anni 2026 e 2027, il fondo contro il cyberbullismo aumenta di 4 milioni di euro. I percorsi di educazione al rispetto e alle relazioni, finalizzati al contrasto della violenza di genere, ricevono un incremento di 3 milioni annui.
Istituti tecnici e professionaliL’articolo 9 introduce le denominazioni «licei tecnologici» e «licei professionali», mantenendo fermi gli assetti ordinamentali richiamati. Rivede le tabelle del monte ore degli istituti tecnici e assegna ulteriori 10 milioni di euro nel 2027 alla promozione della filiera tecnologico-professionale.
Latino nella scuola secondaria di primo gradoL’articolo 3, comma 2, prevede dal 2027/2028, a partire dal secondo anno, l’insegnamento facoltativo di Latino per l’educazione linguistica: un’ora settimanale aggiuntiva, pari a 33 ore annue, affidata a docenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma.
Insegnanti tecnico-praticiIl termine del regime transitorio sui requisiti di partecipazione ai concorsi per gli ITP è prorogato al 31 dicembre 2027.
Funzionari ed elevata qualificazioneDal 2027/2028 il decreto disciplina l’utilizzo delle graduatorie delle procedure previste, con priorità ai vincitori ed eventuali scorrimenti nei limiti autorizzati.
Dirigenti scolastici e lavoro straordinarioSono previsti interventi sul Fondo unico nazionale dei dirigenti scolastici e risorse per le prestazioni straordinarie connesse all’aumento degli adempimenti, anche legati al PNRR.

L’organizzazione che rende possibile la partecipazione

L’attuazione del Decreto Scuola passa attraverso decisioni che incidono sulla quotidianità degli alunni. Individuare un plesso raggiungibile significa rendere concretamente possibile la frequenza; motivare le ore di sostegno significa chiarire quale intervento occorre per realizzare il percorso educativo.

Alle scuole spetta il compito di rendere queste scelte comprensibili alle famiglie e di verificarne gli effetti nel tempo. Il raccordo con gli uffici territoriali e i servizi dovrà accompagnare il lavoro dei docenti, soprattutto dove emergono difficoltà organizzative. La misura dell’efficacia del decreto sarà nell’esperienza degli alunni: nella possibilità di frequentare con continuità e di trovare in aula il sostegno necessario per apprendere.

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