L’autonomia scolastica è la condizione necessaria per un sistema formativo integrato efficace: una scuola realmente autonoma è una scuola che sa collaborare, costruire reti e coinvolgere il territorio nella co-progettazione educativa, andando oltre l’autoreferenzialità. Al tempo stesso, il sistema formativo integrato necessita di istituzioni capaci di essere protagoniste attive nella regia educativa locale.
Autonomia e integrazione formativa sono due facce della stessa medaglia: la qualità dell’educazione si innalza quando le scuole sono libere di progettare e, allo stesso tempo, sono consapevoli di farlo nel migliore dei modi con un approccio di apertura e condivisione.
Questo articolo tratta il rapporto fra l’autonomia scolastica e il sistema formativo integrato nell’ottica dell’inclusione, un argomento strategico per comprendere il mondo della scuola, perciò anche inserito fra le tracce per la secondaria sia di primo che di secondo grado nelle precedenti selezioni del TFA sostegno.
Gli argomenti dell'articolo
L’autonomia scolastica: definizione e aggiornamenti legislativi
Il processo di autonomia ha inizio con la Legge Bassanini (L. 59/1997), che ha attuato il principio di sussidiarietà in ambito scolastico, trasferendo una serie di funzioni dall’amministrazione centrale alle singole istituzioni scolastiche. Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.
Le istituzioni scolastiche hanno maggiore autonomia nella gestione delle programmazioni e dei tempi di insegnamento: possono concretamente proporre insegnamenti opzionali, avviare percorsi formativi per adulti e aderire a convenzioni con le università e altri enti per attività di aggiornamento, ricerca e orientamento.
La normativa di riferimento in materia di autonomia scolastica è rappresentata poi dal D.P.R. 275/1999, il quale declina nella pratica quotidiana l’autonomia legiferata nel 1997 in diverse forme: autonomia didattica, autonomia organizzativa e autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Innanzitutto si premette che il decreto in questione ha introdotto il Piano dell’offerta formativa (POF, oggi triennale quindi PTOF), il quale definisce l’identità culturale e progettuale delle scuole autonome, riflettendo il contesto economico, sociale e culturale in cui opera la scuola.
Andando a specificare i tre tipi di autonomia, quella didattica comporta che le scuole possano definire i percorsi formativi in base alle indicazioni del Ministero e regolare i tempi delle lezioni e delle attività in base ai ritmi di apprendimento degli alunni, consentendo la personalizzazione dell’offerta formativa e il suo adattamento alle esigenze degli alunni.
L’autonomia organizzativa dà alle scuole il potere di decidere l’impiego dei docenti e di adattare il calendario scolastico, di competenza regionale, in base al POF; il che significa che possono organizzare al meglio le risorse umane a disposizione e adattare il programma scolastico alle esigenze specifiche del contesto in cui la scuola opera.
L’autonomia di ricerca e sperimentazione permette poi alle scuole di pianificare la formazione e l’aggiornamento del personale docente, di proporre iniziative di innovazione metodologica e di disciplinare e condurre ricerche nel campo dell’istruzione, favorendo così l’evoluzione e lo sviluppo costante del sistema educativo, consentendo alle scuole di rimanere al passo con le nuove metodologie didattiche e di adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali. Un’altra importante innovazione introdotta dall’autonomia scolastica è la possibilità per le scuole autonome di promuovere o aderire ad accordi di rete, che possono riguardare l’ambito didattico, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo o l’amministrazione e la contabilità.
Le reti di scuole permettono così a docenti e studenti di collaborare e condividere buone pratiche, risorse e competenze per migliorare l’efficacia della loro azione educativa.
Con l’entrata in vigore della L. 107/2015, nota come Buona Scuola, l’autonomia scolastica è stata ulteriormente potenziata: è questo provvedimento ad aver introdotto la cadenza triennale del Piano dell’Offerta Formativa (ora PTOF), che diventa concreta espressione dell’autonomia dell’istituzione. Il PTOF rappresenta un importante strumento di pianificazione strategica a medio termine, che consente alle scuole di definire in modo dettagliato le attività educative, gli obiettivi formativi e le risorse necessarie per realizzarli.
Inoltre, la Buona Scuola ha introdotto l’organico dell’autonomia, che individua le risorse umane necessarie per realizzare il PTOF: tale organico consente alle scuole di assumere docenti in base alle proprie esigenze specifiche, assicurando una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche.
L’autonomia scolastica rappresenta dunque una svolta significativa per tutto il sistema educativo italiano. Grazie all’autonomia, le scuole hanno avuto dunque sia la possibilità di scambiare conoscenze di pratiche innovative che quella di acquisire maggiore responsabilità nella gestione delle proprie attività, potendo personalizzare l’offerta formativa e adattarla alle esigenze di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, imprimendo un’accelerazione importante in direzione dell’inclusione.
Il sistema formativo integrato
Il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Riprendiamo la divisione delle competenze in materia di istruzione ai vari livelli dell’organizzazione statale.
Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le “norme generali sull’istruzione” e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e definisce i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell’esercizio delle loro specifiche competenze.
Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
Le singole istituzioni scolastiche statali godono, come detto sopra, di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
Il sistema educativo è diviso in questa maniera:
- sistema integrato zero-sei anni, non obbligatorio, della durata complessiva di 6 anni, articolato in:
- servizi educativi per l’infanzia¸ che possono essere gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici o dai privati, che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi;
- scuola dell’infanzia, che può essere gestita dallo Stato, dagli Enti locali, da altri enti pubblici o dai privati, che accoglie i bambini tra i tre e i sei anni;
- primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in:
- scuola primaria, di durata quinquennale, per le alunne e gli alunni da 6 a 11 anni;
- scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, per le alunne e gli alunni da 11 a 14 anni;
- secondo ciclo di istruzione, articolato in due tipologie di percorsi:
- scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione e che possono scegliere fra indirizzi di liceo, istituti tecnici e istituti professionali, generalmente compresi fra i 14 e i 19 anni;
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione;
- istruzione superiore offerta dalle Università, dalle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici Superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:
- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università;
- percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell’AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);
- percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori).
L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (L. 296/2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado statale o tramite percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età in base a quanto previsto dalla L. 53/2003. L’istruzione obbligatoria può essere realizzata nelle scuole statali e nelle scuole paritarie (L. 62/2000), che costituiscono il sistema pubblico di istruzione, ma può essere assolta anche nelle scuole non paritarie (L. 27/2006) o attraverso l’istruzione familiare. In questi ultimi due casi, però, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione deve sottostare ad una serie di condizioni, quali l’effettuazione di esami di idoneità per i passaggi fra anni scolastici.

I genitori delle alunne e degli alunni, o chi esercita la responsabilità genitoriale, sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione dei minori, mentre alla vigilanza sull’adempimento di questo obbligo provvedono i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti le alunne e gli alunni.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, solitamente previsto al termine del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, in caso lo studente non prosegua gli studi viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite (D.M. 139 del 2007).
Dopo il superamento dell’esame di Stato conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, lo studente può accedere ai corsi di istruzione terziaria (Università, Afam e ITS).
L’ultimo aspetto da menzionare resta l’istruzione non statale: l’articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce due principi fondamentali quali l’obbligo, per lo Stato, di offrire un sistema scolastico a tutti i giovani e il diritto, per le persone fisiche e giuridiche, di creare scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
Le scuole paritarie sono dunque abilitate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale di quelli delle corrispondenti scuole statali; hanno piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico e possono usufruire di un più favorevole trattamento fiscale se non hanno fini di lucro.
L’autonomia scolastica e il rapporto con l’inclusione
Il rapporto tra autonomia scolastica e inclusione è centrale nella scuola di oggi, poiché la prima fra i suoi obiettivi presenta quello di rispondere in modo più agevole, efficace e personalizzato ai bisogni di tutti gli studenti, in particolare quelli con bisogni educativi speciali, disabilità o situazioni di svantaggio, permanenti o temporanee.
Una volta chiarito poc’anzi cosa significa per la scuola autonomia, andiamo a dettagliare in quali aspetti l’inclusione si invera nella scuola di oggi.
1. Personalizzazione dell’offerta formativa: grazie all’autonomia, le scuole possono adattare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) alle esigenze del territorio e degli studenti, favorendo percorsi sempre più personalizzati, centrati sulle potenzialità di ciascun membro della comunità educata nelle singole istituzioni. Una scuola che conosce e rispecchia il proprio territorio di appartenenza è in grado di provvedere in maniera più puntuale ai bisogni di tutti e di tutte.
2. Flessibilità organizzativa: concetto chiave del rapporto fra autonomia e inclusione,consiste nella possibilità di rimodulare tempi e spazi, consentendo di strutturare ambienti e percorsi di apprendimento più accessibili e attività più inclusive, come ad esempio laboratori, classi aperte, gruppi di livello o di interesse, peer tutoring.
3. Gestione delle risorse: l’autonomia permette di destinare risorse (umane, finanziarie, strumentali) a progetti ritenuti dalle scuole più significativi o più urgenti a seconda della propria utenza; in questo ambito guadagnano oggi particolare attenzione metodologie, strumentazioni e strategie didattiche inclusive, formazione dei docenti, potenziamento delle competenze trasversali.
4. Progettualità educativa in rete: le scuole autonome possono sviluppare progetti inclusivi anche nell’accezione più ampia del termine, con la possibilità di contare sul coinvolgimento di realtà importanti del proprio territorio (servizi sociali, ASL, enti del terzo settore, aziende).
Conclusione
La direzione che la scuola sta attualmente prendendo -pur con tutte le eccezioni a questa regola come sempre accade in una realtà tanto eterogenea come quella italiana- è quella di far sì che autonomia e inclusione si rafforzino reciprocamente: l’autonomia offre lo spazio mentale e operativo per attuare una scuola realmente inclusiva, che sia veicolo di una visione culturale condivisa.
I percorsi formativi per docenti come il TFA sostegno rientrano fra le opportunità che una governance attenta a significare le differenze e ad evitare le disuguaglianze non può evitare di valorizzare: è importante che le dirigenze scolastiche coinvolgano sempre più i docenti specializzati a livello della progettazione di una scuola competentemente inclusiva.
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