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Il 15 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura 8 schemi di decreti legislativi fra cui quello, molto atteso dai futuri insegnanti, sulla “formazione iniziale e l’accesso ai ruoli del personale docente, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno”. Scarica lo schema di decreto n.377 Così come previsto dalla legge 107 del 2015, vi si disegna un nuovo assetto di accesso alla professione docente; si prevede infatti che, successivamente ad un concorso pubblico nazionale a cui si accede con il titolo di studio previsto, si avvii un percorso graduale di inserimento alla professione docente, attraverso periodi formativi, di tirocinio, diretto e indiretto, e di effettivo esercizio della funzione docente tramite il conferimento di supplenze; il percorso, successivo al concorso, avrà una durata di tre almi scolastici. La riforma (se sarà confermata anche dopo la lettura parlamentare) dovrebbe entrare a regime nell’anno scolastico 2020/21. Nel frattempo, però, dovrebbe finalmente prendere avvio il terzo ciclo del TFA. Riflettendo sui tempi e sull’iter formativo finora attuato per il TFA, occorrono almeno 60 giorni tra la pubblicazione del bando e lo svolgimento della prima prova. Già noti però i numeri di posti disponibili e il nuovo iter formativo dettato dalla legge 107/2015: ecco i dettagli.
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TFA terzo ciclo: i numeri dei posti disponibili
I posti disponibili già indicati già ad aprile scorso dalla VII Commissione Cultura sono stati confermati ma ancora privi delle classi di concorso, su cui si espresso solo il Sottosegretario Faraone facendo cenno all’inserimento delle classi esaurite. Il numero dei posti per le cattedre comuni saranno in totale 11.328 di cui:
- 3.270 posti alla secondaria di I grado (medie)
- 8.058 posti alla secondaria di II grado (superiori)
Il numero posti per il sostegno saranno in totale 5.108 di cui:
- 392 alla scuola dell’infanzia (asilo)
- 1.749 alla scuola primaria (elementari)
- 1.932 alla secondaria di I grado (medie)
- 1.035 secondaria di II grado (superiori)
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Cosa prevede la Buona Scuola: come cambiano i percorsi abilitanti
La volontà legislativa è quella di istituire per i percorsi abilitanti un sistema regolare di concorsi nazionali nella scuola per l’assunzione di docenti con contratto di formazione retribuito a tempo determinato di durata triennale. I vincitori saranno poi assegnati ad un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche presso cui verrà svolto il tirocinio formativo. Per essere assunti a tempo indeterminato, al termine dei tre anni del contratto di formazione, il vincitore del concorso dovrà:
- Conseguire un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito dalle Università (o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale), anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti Il corso si svolge nel primo anno del contratto triennale ed è finalizzato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica
- Effettuare, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, tirocini formativi presso le scuole anche in sostituzione di docenti assenti
- Per i vincitori dei concorsi nazionali, lo svolgimento (nei due anni successivi al conseguimento del diploma) di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione
La legge prevede anche la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali, di iscriversi a proprie spese a tali percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario. Il comma 181 al punto 3.4 (iscrizione a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario), presenta le maggiori criticità interpretative, in quanto non è per niente chiaro né è stato precisato con successive circolari o decreti MIUR, come potrà accedere al TFA chi non risulta vincitore del concorso. Cosa potrà fare chi conseguirà a proprie spese il diploma di specializzazione? Accedere solo alle scuole paritarie? Sarà valido tale percorso per l’accesso alle scuole statali? Sul tema il decreto legislativo delegato o relative circolari dovranno necessariamente fornire chiarimenti. La nuova procedura prevista diverrà gradualmente l’unica per accedere all’insegnamento nella scuola secondariastatale, anche per effettuare supplenze. Prima che la nuova procedura sia attuata e vada a regime è prevista anche l’introduzione di una disciplina transitoria relativa ai previgenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti. Tale disciplina sarà valida anche per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima del decreto legislativo attuativo.
Un primo passo verso l’attivazione del III ciclo: l’assegnazione dei tutor
Con nota del 10 giugno 2016 il MIUR ha trasmesso agli USR il Decreto Interministeriale n. 376 dell’8 giugno che definisce il contingente di personale tutor da assegnare ai corsi universitari propedeutici all’insegnamento di Scienze dalla Formazione Primaria. Il Miur aveva stabilito di procedere quanto prima a tale assegnazione in modo da poter consentire alle istituzioni scolastiche una corretta programmazione delle risorse disponibili, anche riconfermando il personale già selezionato negli anni precedenti. Pertanto, punto nodale per sbloccare il TFA, è la previsione del DM. 376 di assegnare alle istituzioni accademiche (con successivo decreto Miur a livello regionale) il contingente di tutor coordinatori per le attività relative al III ciclo del Tirocinio Formativo Attivo. Gli USR procederanno alla successiva ripartizione dei contingenti tra le istituzioni accademiche e all’emanazione dei relativi decreti di esonero parziale. Preparati alle prove di accesso al TFA con i volumi Edises – Sfoglia il catalogo
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