Le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Comune di Roma sono state adottate con delibera di giunta comunale in data 01.12.2022
Se ti stai preparando al Concorso per 800 Vigili Urbani al Comune di Roma saprai che tra gli argomenti richiesti per la prova scritta è presente anche lo Statuto. Attraverso questo approfondimento ti illustriamo: i principi generali, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, l’art. 107 del TUEL.
Gli argomenti dell'articolo
I principi generali dello Statuto e del Regolamento del Comune di Roma
Il Regolamento ha lo scopo di regolamentare gli Uffici ed i Servizi di Roma Capitale individuando i principi fondamentali da perseguire nella efficienza, efficacia e qualità dell’azione amministrativa dell’ente locale al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità dei servizi pubblici.
Di particolare importanza è l’indicazione analitica dei principi ispiratori dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della città di Roma. Tra questi si segnalano, i principi ispirati alla trasparenza, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa anche ai fini della corretta e tempestiva attuazione del programma del Sindaco, la semplificazione organizzativa dell’azione amministrativa e della gestione delle attività e dei servizi, la distinzione tra le funzioni di coordinamento e di controllo gestionale, la verifica dei risultati attesi, il coordinamento operativo ed informativo con le altre pubbliche amministrazioni.
Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Il Regolamento attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento al Sindaco il quale sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi avvalendosi dell’ausilio del Capo di Gabinetto, del Segretario Generale e del Direttore Generale.
Particolare importanza assume il potere riconosciuto al Sindaco, agli assessori competenti ed ai Presidenti delle Municipalità di assegnare un termine al dirigente apicale competente per l’adempimento, in caso di inerzia, o ingiustificato ritardo nella attuazione delle direttive del Regolamento.
In tal caso non si è riconosciuto un potere sostitutivo ma un potere di controllo finalizzato anche a verificare il rispetto dei termini per l’adempimento delle direttive ed a “diffidare” il dirigente inerte il quale, inevitabilmente, si sentirà, in qualche modo, costretto al rispetto dei termini e dei tempi necessari per il corretto adempimento dell’azione amministrativa.
In tal senso si spiega anche la possibilità, prevista nell’art. 6 n. 5, di giungere alla revoca dell’incarico dirigenziale in caso di inosservanza delle direttive.
L’art. 107 del TUEL
A tal proposito occorre richiamare l’art. 107 del TUEL il quale prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Spettano, invece, ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso: la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;
- b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
L’art. 107 del T.U., come si è visto, introduce in materia il principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza possibilità di interferenze. Alla dirigenza compete l’attività di gestione dell’ente, tutti i compiti che comportano l’adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna, nonché l’attuazione delle direttive e degli obietti individuati dagli organi politici. L’elencazione dei compiti contenuta nel comma 3 dell’art. 107 ha solo valore esemplificativo, spettando in sostanza ai dirigenti la piena titolarità di tutte le funzioni di gestione. Tali attribuzioni possono essere modificate solo da una diversa disposizione di legge. A tal proposito, la legge finanziaria 2001, successivamente modificata dalla legge finanziaria 2002, ha previsto una deroga al principio di separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori. Per converso, a fronte di tali ampi poteri la norma prevede che i dirigenti siano direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
L’art. 50 del T.U. prevede che il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali Ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L, negli enti locali gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalita’ fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia. Il provvedimento di nomina ha carattere fiduciario, deve essere motivato ma non è necessaria una preventiva valutazione comparativa.
Lo stesso art. 109 disciplina poi le modalità di revoca di tali incarichi, prescrivendo che: la revoca può essere disposta in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilita’ particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell’incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive.
L’attribuzione degli incarichi puo’ prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
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