regolamento ssm 2017

Specializzazioni Mediche 2017: pubblicato il bando di concorso per l'accesso alle scuole

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Generale del 6 Settembre del regolamento per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina è stato finalmente pubblicato il tanto atteso bando di concorso.
Rispetto agli anni precedenti, il Regolamento è stato rivisto per rispondere alle sollecitazioni arrivate dalle associazioni dei medici specializzandi, dalla Conferenza dei Rettori, dall’Osservatorio per le Scuole di Specializzazione, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
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I posti messi a concorso sono 6.676 di cui:

  • 6105 messi a disposizione dallo Stato
  • 499 dalle Regioni
  • 72 dagli enti pubblici

Analizziamo, di seguito, le principali informazioni per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina.

Specializzazioni mediche: requisiti di partecipazione

Al concorso possono partecipare i candidati in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per il 29 dicembre 2017, consegua l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo.
Per ulteriori requisiti consulta l’articolo 4 del bando di concorso.

Presentazione delle domande: termini e modalità

La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando,va presentata esclusivamente per via telematica  accedendo al portale Universitaly. La procedura di iscrizione è aperta dal 5 al 16 ottobre (ore 15.00).

Le sedi d’esame

In base al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l’orario di svolgimento della prova.
Il nuovo regolamento presta attenzione anche alla questione logistica: le sedi d’esame infatti saranno accorpate per area geografica e rese meno frammentate al fine di garantire un maggiore controllo durante lo svolgimento delle prove.

La prova d’esame per l’ammissione alle SSM: cosa è cambiato?

La prova si svolgerà telematicamente il 28 novembre (data confermata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n.84 del 3 novembre) ed è identica a livello nazionale. L’esame consiste in un test con 140 quesiti a risposta multipla ciascuno con cinque opzioni di risposta su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia e su argomenti inerenti i settori scientifico-disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola inerenti il concorso.
Dunque, rispetto al precedente concorso è aumentato il numero di quesiti (negli anni precedenti il test comprendeva 110 domade) e le opzioni di risposta (da 4 a 5).
La predisposizione dei quesiti è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca.
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Il punteggio attribuito alla prova

Anche il punteggio è cambiato rispetto agli anni precedenti.
Di seguito un riepilogo dei punteggi attribuiti alle risposte esatte, non date o errate.

Vecchio regolamento Nuovo regolamento
Risposta esatta

+1 – I parte comune
+1 – II parte specifica per area
+2 – II parte specifica per tipologia di scuola

+1
Risposta non data 0 0
Risposta errata -0,30 – I parte comune
-0,30 – II parte specifica per area
-0,60 – II parte specifica per tipologia di scuola
-0,25

Il punteggio attribuito ai titoli

Il nuovo regolamento non prevede cambiamenti circa il punteggio attribuito al voto di laurea che si basai sui seguenti criteri:

  • voto 110 e lode = 2 punti;
  • voto 110 = 1,5 punti;
  • voto da 108 a 109 = 1 punto;
  • voto da 105 a 107 = 0,5 punti;

Cambia invece, la media ponderata complessiva degli esami sostenuti. Ecco la nuova scala valutativa:

  • media dei voti ≥ 29,5 = 3 punti (precedente concorso: 5 punti);
  • media dei voti ≥ 29 = 2,5 punti (precedente concorso: 4 punti);
  • media dei voti ≥ 28,5 = 2 punti (precedente concorso: 3 punti);
  • media dei voti ≥ 28 = 1,5 punti (precedente concorso: 2 punti);
  • media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto (precedente concorso: 1 punto);
  • media dei voti ≥ 27 = 0,5 punti (precedente concorso: 0,2 punti);

Altri titoli:

  • 0,5 punti per tesi di carattere sperimentale (precedente concorso: 1 punto)
  • 1,5 punti per dottorato di ricerca (precedente concorso: 2 punti)

Formazione della graduatoria

Dopo lo svolgimento della prova d’esame il Ministero redige un’unica graduatoria nazionale di merito con il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato per i titoli e nella prova d’esame.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. La graduatoria è resa pubblica dal Ministero entro venti giorni dallo svolgimento della prova d’esame.

Assegnazione alla scuola

Per l’assegnazione alla scuola, ogni candidato deve scegliere le tipologie di scuola e le sedi di suo interesse indicandole in ordine di preferenza. È richiesta la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola entro i termini indicati dal bando.
Le eventuali rinunce da parte dei candidati producono effetti solo se pervengono prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole.
Terminate le operazioni di scelta da parte dei candidati il Ministero procede alla pubblicazione delle assegnazioni alle specifiche scuole presso cui i candidati risultano ammessi in ordine di graduatoria. Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Dopo le operazioni relative all’assegnazione e all’immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti scoperti per mancata immatricolazione o rinuncia.  I contratti rimasti scoperti sono comunque oggetto di riassegnazione per i successivi anni accademici.
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