Accelerazione, speditezza e competenza: questi gli scopi da perseguire secondo il Dipartimento della Funzione pubblica, che ha delineato un bando-tipo per il reclutamento del personale di Area II e un altro per il personale di Area III (in pratica i Funzionari).
Si tratta di provvedimenti attesi già da un po’ di tempo, che hanno subìto ritardi a causa dell’emergenza COVID: la loro elaborazione era prevista dal D.L. 162/2019 (decreto milleproroghe), che aggiungeva un comma 5-bis alla L. 56/2019 (la cosiddetta legge concretezza) stabilendo che entro il 30 marzo 2020 il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto elaborare “bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti”.
Nel frattempo è stato approvato il cosiddetto decreto rilancio (D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020), che ha introdotto diverse misure di semplificazione (qui un approfondimento), recepite nei provvedimenti con i quali sono stati approvati i bandi-tipo.
Scopo di questi documenti è dare uniformità alle procedure concorsuali, prevedendo le medesime modalità di accesso e di svolgimento nonché, fatte salve le peculiarità di ogni Amministrazione, i medesimi contenuti.
Concorsi unici, concorsi ordinari e concorsi degli enti locali, delle Regioni e del SSN
Prima di affrontare nello specifico il contenuto dei due provvedimenti, occorre tener presente che, in seguito all’approvazione della L. 56/2019, è possibile distinguere tre tipologie di concorsi pubblici:
- i concorsi unici organizzati dal DFP, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). In questo caso sono riunite le richieste di assunzione di diverse amministrazioni dello Stato e si procede a svolgere un’unica procedura concorsuale; un esempio è dato dal concorso per 2133 Funzionari amministrativi;
- i concorsi delle singole amministrazioni che, secondo disposizioni normative speciali, possono derogare al concorso unico, fatta salva la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall’art. 3 L. 56/2019 (ad esempio il concorso per 1226 diplomati e laureati nell’Agenzia delle Dogane);
- i concorsi indetti dagli enti locali, dalle Regioni e dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai quali non si applica la disciplina del concorso unico ma che possono comunque adottare le modalità semplificate di svolgimento previste dall’art. 3 L. 56/2019 (come ad esempio è stato fatto per il concorso bandito dal Comune di Roma).
I bandi-tipo sono stati formulati per poter essere utilizzati principalmente per le prime due tipologie di concorsi (le specificità del concorso unico sono di volta in volta evidenziate), ma nulla vieta che sia di riferimento anche per i concorsi indetti dalle Regioni e dagli enti locali (inclusi quelli degli enti del SSN).
Nell’illustrare i contenuti dei bandi-tipo ne approfitteremo per indicare alcune novità in materia di concorsi pubblici introdotte con il D.L. 34/2020 (convertito nella L. 77/2020) e dal D.L. 104/2020 (convertito nella L. 126/2020); quest’ultimo provvedimento, in particolare, ha eliminato il limite temporale per l’applicabilità delle misure di semplificazione, in precedenza fissato al 31 dicembre 2020. Le nuove procedure ora diventano definitive.
Cosa cambia nello svolgimento dei concorsi
Ecco una panoramica delle novità previste dalla Riforma dei Concorsi.
Lo SPID, la PEC e i termini brevi per la domanda
Le prime modifiche riguardano le modalità di accesso alle procedure concorsuali, tutte collegate alla necessità di incentivare l’uso di strumenti informatici e garantire una maggiore celerità. D’altra parte con il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) è stato anche modificato l’art. 3-bis della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo stabilendo ora che “le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici” laddove in precedenza si chiedeva alle amministrazioni un più blando “incentivo” all’utilizzo degli stessi.
Nella cassetta degli attrezzi del buon concorsista non può mancare ora lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la PEC (l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata), indispensabili per inoltrare la domanda di partecipazione.
Al momento le procedure per ottenere lo SPID dai cosiddetti Identity Provider richiedono alcuni passaggi non immediati (qui le indicazioni su come richiederlo) per cui è bene anticiparsi e avviare per tempo la pratica; questo in attesa della piena implementazione della nuova procedura che prevede un percorso totalmente online (clicca qui per approfondimenti).
L’amministrazione che bandisce il concorso deve mettere a disposizione una specifica pagina web (il RIPAM da tempo utilizza il portale Step One) per reperire il modulo da compilare e inviare direttamente online.
Se è previsto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro (pratica ormai ampiamente diffusa, anche se non estesa a tutti i concorsi) è bene provvedere ad effettuare il versamento prima di accedere al sito per l’invio della domanda; è quasi sempre richiesto l’inserimento dei dati identificativi della quietanza.
Di regola la registrazione al sito indicato dall’amministrazione, la compilazione e l’invio della domanda on line devono essere completati entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Una novità per i termini di presentazione della domanda riguarda i concorsi unici: in questo caso, infatti, sono ridotti a 15 giorni (art. 247, co. 4, D.L. 34/2020).
Un’altra novità riguarda le comunicazioni con i candidati con riferimento ai concorsi unici. L’art. 247, co. 5, D.L. 34/2020 specifica, infatti, che ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la stessa piattaforma utilizzata per l’acquisizione delle domande.
Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
Per alcuni concorsi pubblici sarà possibile inserire le proprie esperienze e motivazioni personali durante la compilazione della domanda di partecipazione.
Le sedi decentrate e i PTA
Le misure di snellimento delle procedure hanno toccato anche le modalità di espletamento dei concorsi.
Le prove preselettive e quelle scritte possono svolgersi presso sedi decentrate ed in via informatica. Si tratta di modifiche che hanno un duplice scopo: evitare assembramenti di migliaia di candidati nello stesso luogo contemporaneamente e rendere più agevole il reperimento delle strutture nelle quali svolgere le prove, visto che non sono necessari locali sufficientemente grandi da poter ospitare tanti candidati. Un effetto collaterale di questa decisione è quello di limitare il “turismo concorsuale” che obbligava molti concorrenti ad una spesa non indifferente per raggiungere la sede di svolgimento delle prove.
Le sedi decentrate in questione sono individuate nei Poli Territoriali Avanzati o PTA. Si tratta di strutture (inizialmente ne dovrebbero essere create 150) che, come ha affermato il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, sono dotate “della necessaria infrastruttura tecnologica e della conseguente dotazione informatica volta a consentire lo svolgimento delle procedure di selezione in forma digitale”. Non solo. Tali strutture, suddivise tra le Regioni, saranno utilizzate anche come poli per il lavoro agile, il coworking e la formazione, operando per altro in collaborazione con le università ed i centri di ricerca.
La novità per quanto riguarda le prove orali, invece, è quella di consentire il loro svolgimento anche in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Allo stesso modo, la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Le prove concorsuali, i test situazionali e le soft skills
Uniformità viene data anche dal punto di vista contenutistico, esemplificando nei bandi-tipo le materie che dovranno essere oggetto delle prove concorsuali.
In particolare, per la preselettiva è ormai consolidata la regola di affiancare alle materie specifiche del profilo messo a concorso anche dei blocchi di quesiti attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale. Una delle novità è l’aggiunta dei cosiddetti quiz situazionali, finalizzati a verificare le attitudini del candidato coerenti con il profilo professionale oggetto del bando di concorso.
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Le prove scritte
Per quanto riguarda la prova scritta la prima novità è quella della generalizzata adozione del modello del quesito a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata; spetterà alla singola commissione esaminatrice stabilire il numero di righe/caratteri a disposizione dei candidati.
La seconda novità riguarda le materie oggetto della prova scritta. I bandi-tipo, pur ribadendo la libertà delle amministrazioni di indicarne altre in ragione dei profili messi a concorso, suggeriscono una serie di discipline che, a prescindere dai profili medesimi, sarebbe opportuno prevedere, vale a dire: diritto pubblico (costituzionale e amministrativo), diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti, diritto dell’Unione europea, diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti. Per i profili dell’Area II si richiede una conoscenza elementare di tali materie.
Le prove orali
La prova orale, cui accedono i candidati che abbiano conseguito una votazione minima di 21/30, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie della prova scritta nonché la conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione, la lettura di un testo o una traduzione, che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 (concorsi Area II) o B1 (concorsi Area III).
Nel colloquio finale deve essere valutata altresì la conoscenza e l’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La commissione esaminatrice, in sede di colloquio, deve tenere conto anche delle cosiddette competenze trasversali (le soft skills), ossia delle esperienze lavorative e delle attitudini utili allo svolgimento delle mansioni dei profili oggetto del bando, come da espressa indicazione del Dipartimento della Funzione pubblica.