Ed eccoci qui, anche questa settimana, con la nostra rubrica dedicata al TFA sostegno didattico VIII ciclo! Dopo aver cercato delle risposte alla domanda principale che tutti voi in attesa del TFA 2023 vi state ponendo – Ci sarà l’VIII ciclo? – oggi ci dedicheremo a raccogliere tutte le informazioni ufficiali per rispondere a un altro quesito altrettanto legittimo e fondamentale: Quali sono i requisiti per accedere all’VIII ciclo del TFA in sostegno didattico?
Come al solito, allora, in attesa del nuovo Decreto Ministeriale che autorizzi l’avvio del prossimo Tirocinio Formativo Attivo in attività di sostegno didattico, vi propongo di andare a leggere con attenzione la normativa al momento vigente, perché è lì che possiamo trovare le uniche informazioni ufficiali.
Gli argomenti dell'articolo
Requisiti TFA Sostegno Didattico VIII Ciclo: il Decreto n. 92/2019
Come emerge dalla lettura del Decreto Ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022, il documento ufficiale che ha costituito il punto di riferimento fondamentale per la definizione dei requisiti necessari all’accesso al Tirocinio Formativo Attivo in attività di sostegno didattico VII ciclo è il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019, che dà Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.
All’articolo 1, che ne stabilisce l’oggetto, è chiaramente specificato che il Decreto n. 92/2019
detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall’anno accademico 2018/19, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011.
Tra tali “disposizioni” sono inclusi anche i requisiti di ammissione, ai quali è dedicato l’articolo 3 e che, al comma 1, alle lettere (a) e (b), vengono differenziati in:
- requisiti TFA sostegno per Infanzia e primaria
- requisiti TFA sostegno per Secondaria di I e II grado
Requisiti TFA Sostegno Didattico VIII ciclo: Infanzia e Primaria
Come specificato all’articolo 3, comma 1, lettera (a), possono partecipare alle procedure di ammissione al TFA sostegno didattico per la scuola dell’Infanzia e Primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Dunque:
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
- analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia
- diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia entro l’anno scolastico 2001/2002.
Requisiti TFA Sostegno Didattico VIII ciclo: Secondaria di I e II grado
La lettera (b) dello stesso comma 1 dell’articolo 3, invece, specifica i requisiti per la Scuola Secondaria di I e II grado. In questo caso, possono partecipare alle prove di ammissione al TFA sostegno didattico i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo (n.d.r. n. 59 del 13 aprile 2017) con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Andiamo dunque a leggere il Decreto legislativo a cui si fa riferimento, ovvero il n. 59 del 13 aprile 2017, il quale, al momento dell’avvio del TFA VII ciclo, prevedeva la laurea magistrale o a ciclo unico, oppure il diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equiparato, accompagnati dai 24 CFU, ma che in questi ultimi mesi, è stato modificato significativamente dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, coordinato con la Legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022.
Oggi – 23 settembre 2022 – l’articolo 5, comma 1, del Decreto n. 59/2017, come modificato dal Decreto Legge n. 36/2022 (Capo VIII, Istruzione, articolo 44), specifica dei titoli diversi per l’accesso al concorso “relativamente ai posti comuni di docente”.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Per quanto riguarda, invece, i posti di sostegno, il comma 3 dello stesso articolo 5, sempre nella modifica attuata dal Decreto Legge n. 36/2022, prevede che
costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Al momento, quindi, il riferimento normativo più recente in merito ai requisiti previsti per il concorso a cattedra diventa proprio il Decreto Legge n. 36/2022 e le modifiche che apporta al Decreto Legislativo n. 59/2017. Come e se tali modifiche verranno recepite dal prossimo Decreto Ministeriale per l’avvio del TFA VIII ciclo, non possiamo saperlo, purtroppo, fin quando il Ministero non lo emanerà.
Requisiti TFA Sostegno Didattico VIII ciclo Secondaria: ITP e candidati con tre annualità di servizio
Leggendo con attenzione il Decreto n. 92 del 2019, però, possiamo ricavare anche altre informazioni in merito a due casi particolari che hanno suscitato e suscitano molte domande e dubbi:
- quello dei candidati che hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno nei precedenti 8 anni scolastici
- quello degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP).
In merito ai candidati con tre annualità di servizio, al comma 1 dell’articolo 5, il Decreto n. 92 del 2019 specifica che:
costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
Al comma 2 di questo stesso articolo 5, invece, si trova la specifica che riguarda gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP).
I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
C’è dunque, ancora una volta, un riferimento al Decreto Legislativo n. 59 del 2017, precisamente all’articolo 5, comma 2, il quale prevedeva la laurea o il diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o titolo equipollente o equiparato, più i 24 CFU, e che ora, dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 36/2022, prevede che:
costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Dunque, laurea o diploma, più abilitazione, ma solo a partire dal 2024/2025: come disposto esplicitamente dall’art. 22, comma 2 del decreto 59/2017. Fino ad allora, e quindi, per l’anno accademico 2022/2023, “rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”. Tale “normativa vigente” è quella che fa riferimento al D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, in cui, tra i requisiti per l’accesso alle nuove classi di concorso non erano ancora richiesti i 24 Crediti Formativi, né l’abilitazione. In definitiva, da quanto stabilito dal Decreto n. 92 del 2019 e confermato dal Decreto Legislativo n. 59 del 2017 (che in questa parte non è stato modificato), per gli Insegnanti Tecnico-Pratici, almeno per l’anno accademico 2022-2023, i 24 CFU e l’abilitazione non sono necessari.
Requisiti TFA Sostegno Didattico VIII ciclo: cosa può cambiare
Come in altre occasioni, anche questa volta, la lettura attenta della normativa ci ha fornito delle informazioni utili a orientarci meglio. Tuttavia, anche oggi, è bene tenere a mente una cosa che ho già detto in questo articolo e ribadito in altri precedenti, e cioè che solo il nuovo Decreto per l’avvio del prossimo ciclo di TFA sostegno potrà darci informazioni assolutamente certe. Fin quando il Ministero della Pubblica Istruzione non lo emanerà, dunque, non possiamo escludere eventuali modifiche a quanto è stato valido per l’ultimo ciclo. E questo riguarda, non solo i numeri dei posti o le date, ma anche i requisiti.
Come ho fatto notare in apertura, infatti, il Decreto Ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 – quello che ha autorizzato l’avvio del TFA VII ciclo –, in merito ai requisiti per l’accesso, all’articolo 2, comma 1, rimanda direttamente e ufficialmente al Decreto n. 92 del 2019. Per sapere con esattezza quali saranno i requisiti di accesso per il TFA VIII ciclo, quindi, dovremo aspettare di leggere il nuovo Decreto Ministeriale, e i riferimenti legislativi a cui ci rimanderà. Solo con il Decreto Ministeriale alla mano potremo vedere se e come saranno recepite le modifiche apportate dal Testo del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, coordinato con la Legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022 al Decreto Legislativo n. 59 del 2017.
Al momento, quindi, non possiamo escludere che alcune delle modifiche apportate potranno essere recepite anche per il prossimo TFA. Se sarà effettivamente così non siamo in condizione di saperlo in questo momento, così come non possiamo sapere quali saranno, quindi non ci resta che aspettare, senza però lasciarci trovare impreparati.
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