Se ti stai preparando al Concorso per 800 Vigili Urbani al Comune di Roma saprai che tra gli argomenti richiesti per la prova scritta è presente anche il Regolamento di Polizia Urbana e di Igiene del Comune di Roma. Lo stesso argomento sarà approfondito anche in sede di colloquio orale.
In questo approfondimento analizziamo questo Regolamento e tutte le novità dalla sua entrata in vigore.
Gli argomenti dell'articolo
Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e di Igiene del Comune di Roma
Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, entrato in vigore l’8 luglio 2019, ha sostituito, abrogandolo (cfr. art. 35 del Regolamento), il vecchio Regolamento che era stato adottato l’8 novembre 1946 ed aveva subito, nel corso del tempo, diverse modifiche ed integrazioni. Come si legge nel verbale del Consiglio Comunale di Roma del 6 giugno 2019 vi era l’esigenza di modificare un Regolamento che presentava evidenti segni di obsolescenza normativa in relazione ai contenuti, alla terminologia, agli interessi tutelati, all’apparato sanzionatorio e cautelare.
Rispetto al vecchio testo è stata mantenuta esclusivamente l’organizzazione della struttura interna in Titoli, Capi ed Articoli, mentre tutto ciò che concerne la sistemazione degli argomenti ed i relativi contenuti è stato completamente rivisto.
La struttura del Regolamento
Il Regolamento comprende cinque titoli:
- Disposizioni Generali (Titolo I),
- Convivenza Civile e Sociale (Titolo II),
- Sicurezza e Decoro (Titolo III),
- Sanzioni (Titolo IV)
- Abrogazioni (Titolo V).
L’Articolo 1 del titolo I riporta l’oggetto e le finalità del Regolamento precisando che esso è finalizzato a tutelare l’esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività prevedendo norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile. Nel Regolamento si pone particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità.
Per il perseguimento di queste finalità il Regolamento disciplina i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina in materia di:
- a) attività economiche ed esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
- b) occupazione di spazi pubblici;
- c) sicurezza urbana e decoro ambientale;
- d) condotte rispettose della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;
- e) tutela degli animali.
Infine il Regolamento si prefigge la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, nonché del paesaggio e la fruibilità di parchi, giardini e spazi verdi.
L’Articolo 3 del titolo I disciplina l’attività di polizia urbana stabilendo che “le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. I controlli di competenza della Polizia Locale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato al fine di assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, cercando, ove possibile, di garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività. Qualora nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi capitolini preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate. Il coordinamento operativo di tali interventi con gli uffici eventualmente chiamati a concorrere è in capo al Responsabile del servizio della Polizia Locale”.
Le nuove regole – spiega una nota pubblicata sul sito web del Campidolgio – offriranno maggiori strumenti a disposizione della Polizia Locale romana in relazione a numerosi aspetti della vita cittadina, con particolare attenzione al rispetto del patrimonio artistico e culturale della Capitale, dei beni comuni, delle norme circa le attività economiche e produttive esercitate su suolo pubblico, dell’occupazione di spazi pubblici, della sicurezza urbana, del decoro ambientale, della quiete pubblica e privata, degli animali.
Le novità del Regolamento di Polizia Urbana e di Igiene del Comune di Roma
Il nuovo regolamento di Polizia Urbana e di Igiene del Comune di Roma prevede diverse novità che analizziamo di seguito.
Daspo urbano
Tra le novità principali c’è l’applicazione del cosiddetto “Daspo Urbano”, misura di legge prevista dal febbraio 2017 con la quale i sindaci – in collaborazione con il Prefetto – possono sanzionare il soggetto e poi vietargli l’accesso per 48 ore in determinate aree della città. In caso di recidiva, il colpevole potrà essere segnalato al Questore che potrà erogare il Daspo fino a 60 giorni. Specificati anche i quartieri dove sarà applicabile. Si va dal centro storico a Prati, dall’Esquilino, Monti, Trastevere, Pigneto, San Lorenzo, Testaccio, a Viale Marconi. E ancora dall’Eur ad Ostia, da via Tuscolana all’immancabile Ponte Milvio.
Decoro urbano
Una tutela speciale riguarda il Sito Unesco, l’area della città dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono previste sanzioni anti-graffiti, contro chi imbratta e deturpa il patrimonio monumentale e architettonico della città. Accanto alle conseguenze penali, il Regolamento prevede anche che i responsabili di questi atti provvedano al ripristino dei luoghi e dei monumenti danneggiati in base alle attuali norme del diritto civile.
Entrano inoltre nel Regolamento misure a tutela del decoro di alcuni luoghi sensibili, quali scuole, ospedali, università, musei, aree adibite a verde pubblico, o comunque soggetti a consistenti flussi turistici, dove è possibile intervenire contro soggetti e attività che ne impediscono la fruizione.
Emanate anche regole anti-bivacco e quelle che puniscono chi abbandona mozziconi di sigaretta su suolo pubblico, nelle acque, negli scarichi. Il Regolamento prevede inoltre a chi non è non autorizzato il divieto di distribuire, affiggere ed esporre manifestini, autoadesivi e simili su beni pubblici, ma anche su pali dell’illuminazione e segnaletica stradale. È infine vietato il rovistaggio e il prelievo dei rifiuti dai cassonetti.
Consumo e vendita di bevande alcoliche
Sono state stabilite regole certe durante tutto l’anno, e non più solo nei mesi estivi, che riguardano il consumo, la somministrazione, la vendita al dettaglio e da asporto di bevande alcoliche.
Diventano così definitive le norme che intendono tutelare la quiete pubblica e limitare i fenomeni dovuti ai comportamenti negativi legati all’eccessivo consumo di alcolici, soprattutto all’aperto.
Stop anche ai Pub-Crawl, i cosiddetti “tour alcolici”. Le norme prevedono un divieto specifico per l’organizzazione e la sponsorizzazione di percorsi finalizzati esclusivamente al consumo di alcolici tra birrerie, pub e wine-bar.
Bagni nelle fontane storiche
Vengono regolamentati i divieti e le sanzioni per chi deciderà di fare un bagno in una delle fontane storiche di Roma o usarle in modo improprio gettandovi oggetti, danneggiandole, salendoci, arrampicandovici o sdraiandosi su di esse.
Tra le fontane oggetto del divieto figurano Fontana di Trevi, la Fontana dei Leoni a piazza del Popolo, la Barcaccia di piazza di Spagna, il ‘Fontanone’ del Gianicolo e molte altre. La tutela, in misura diversa, riguarda anche i cosiddetti “nasoni” di Roma.
Prostituzione su strada
Alcune norme riguardano la tutela della dignità delle persone e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento della prostituzione. Norme che hanno l’obiettivo di “ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione” e garantire la “sicurezza della circolazione stradale”, ma anche di offrire tutela alle persone vittime di sfruttamento.
Il nuovo regolamento prevede il divieto di esibire nudità o assumere comportamenti diretti inequivocabilmente a offrire prestazioni sessuali, di ingaggiare o concordare prestazioni e ad appartarsi in luogo pubblico con soggetti che esercitino l’attività di prostituzione.
Daspo e sanzioni sono previsti anche nei confronti dei “clienti” e per chi adotta comportamenti osceni, nelle modalità già previste dal Decreto Minniti.
Cura e tutela degli animali
Per i proprietari di animali vigono le buone regole di custodia e cura. Quindi l’obbligo di assicurarne il benessere, assicurando che non arrechino danno a persone e cose. Per la salvaguardia di marciapiedi e giardini, viene recepito nel Regolamento anche l’obbligo per chi possiede un animale di portare con sé sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
Le nuove disposizioni per i proprietari dei beni immobili e dei condomini
L’ Art. 12 del Regolamento disciplina, in particolare le immissioni acustiche moleste. Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che “Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 le emissioni sonore in locali o abitazioni private non devono superare il limite della norma tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati”. Tale norma regolamentare è sostanzialmente riproduttiva dell’art. 844 c.c. in materia di immissioni, la prescrizione del codice civile vieta qualsiasi immissione (di rumori, di fumi, di calore ed altro) che supera il limite della normale tollerabilità avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene la propagazione.
La ratio del comma in esame, quindi, potrebbe essere al più ravvisata e spiegata in relazione al fatto che in orario notturno il limite della normale tollerabilità va inteso in senso ancor più restrittivo, di talché una determinata propagazione acustica, al limite tollerabile in orario diurno, potrà non esserlo nel corso della notte.
Il comma 3 fissa innanzitutto i limiti delle immissioni acustiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad esempio, esercizi commerciali, i quali possono trovarsi anche in stabili in comunione) stabilendo che “l’uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati”. Dispone, altresì, che “nelle abitazioni o nei luoghi privati, l’uso di tali strumenti a fini privati non deve arrecare molestia alla quiete dei vicini e, comunque, dalle ore 22.00 alle ore 8.00, i suoni non devono superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati”.
L’art. 23 impone una serie di obblighi a carico dei proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private relativi alla pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza a protezione del decoro e della sicurezza urbana. Tali obblighi quando sono relativi ad aree private in comunione incombono sull’amministratore del condominio ancorché la sua figura sia espressamente menzionata solo alla lett. c).
In particolare, la norma in questione dispone che, ferme restando le disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani:
- nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, devono mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio [lett. a);
- gli sfalci d’erba, e simili, dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di settore [lett. b);
- durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2.00 in corrispondenza degli accessi [lett. c);
- al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre, è fatto divieto di abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali si possa raccogliere l’acqua piovana evitando, in tal modo, qualsiasi formazione di acqua stagnante provvedendo anche alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche.
Le modifiche relative al sistema sanzionatorio
Dall’esame della discussione in Consiglio Comunale relativamente alla approvazione del nuovo Regolamento è emerso che una delle ragioni che hanno determinato l’adozione del Regolamento è stata la necessità di adeguare il sistema sanzionatorio divenuto anacronistico. Le principali novità rispetto al passato sono:
- l’espressa attribuzione delle funzioni di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento in via principale al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;
- la possibilità di procedere al sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la possibilità di oblare, in via contestuale o in sede amministrativa dinanzi all’agente accertatore (in caso di contestazione diretta) o al Sindaco, la contravvenzione, evitando l’applicazione della sanzione amministrativa;
- la possibilità del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta nei limiti di quanto stabilito per ciascuna violazione con separata deliberazione della Giunta Capitolina, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 6897;
- l’applicazione delle sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore;
- la disciplina dell’autotutela esecutiva preordinata all’eliminazione degli effetti ingiusti dell’illecito.
L’art. 32 indica la fonte della disciplina del sistema sanzionatorio a presidio del Regolamento e assegna le funzioni di prevenzione e vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in esso contenute, stabilendo che:
- il procedimento sanzionatorio è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (cd. Legge di depenalizzazione) e dal vigente Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- è sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ai sensi della predetta legge;
- le funzioni di prevenzione e vigilanza ai fini del rispetto delle norme del Regolamento sono assegnate, in via principale, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e, solo in via ausiliaria e sussidiaria, a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore nonché agli altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco.
L’art. 33 indica, invece, le sanzioni amministrative da applicarsi alle violazioni del Regolamento, stabilendo la possibilità del pagamento in misura ridotta, l’obbligo per il trasgressore di ripristinare lo stato luogo o di sostenere le spese di ripristino, l’applicazione della misura della sospensione dell’esercizio dell’attività. Nello specifico è previsto che:
- si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL8 (comma 1);
- la somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione della Giunta Capitolina adottata ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 6899 (comma 1);
- si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normative di settore (comma 2);
- il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese del ripristino, fermo restando che, in caso di inottemperanza a detto obbligo, l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l’esecuzione d’ufficio degli interventi di ripristino, con spese a carico del trasgressore medesimo secondo quanto previsto ai fini del recupero coattivo dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (comma 3);
- in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli artt. 14, 15, 17, 18 e 28 del Regolamento, è prevista la sospensione dell’attività per quindici giorni (comma 4), intendendosi per reiterazione la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell’arco temporale di centottanta giorni rispetto alla prima (comma 5).
L’art. 34 disciplina il procedimento di autotutela esecutiva, come rimedio residuale attuabile da parte dell’Amministrazione (quando non vi siano altri rimedi utilmente praticabili), al fine di impedire che “le azioni o le omissioni che hanno costituito l’illecito, oggetto di accertamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689, possano determinare una ingiusta modificazione o lesione del preesistente assetto dello stato dei luoghi e delle cose”.
L’autotutela esecutiva si sostanzia, di fatto, nell’esecuzione coattiva degli interventi di ripristino, con mezzi propri dell’Amministrazione e riconduzione delle relative spese a carico del trasgressore (comma 1).
Il provvedimento che dispone l’esecuzione coattiva è adottato dal Dipartimento competente (comma 2), al quale la Polizia Locale di Roma Capitale o qualsiasi altro organo di Polizia nazionale o locale o comunque autorizzato all’accertamento al quale appartiene il pubblico ufficiale accertatore trasmette entro cinque giorni dall’accertamento il rapporto informativo che rilevi il contenuto della violazione, la protrazione illecita degli effetti dell’abuso, l’alterazione del preesistente stato dei luoghi ed attesti la mancata ricorrenza di norme speciali che rendano l’interesse pubblico tutelabile con mezzi diversi (comma 3).
Il Dipartimento competente, con riferimento ai beni del demanio, del patrimonio pubblico e delle aree private aperte all’uso pubblico, entro i cinque giorni successivi, adotta il provvedimento di autotutela esecutiva, recante l’intimazione all’autore dell’illecito e, se rinvenibili, agli eventuali coobbligati, a realizzare gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose. Lo stesso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene anche indicazioni circa tempi e modi di esecuzione delle azioni e l’espressa diffida ad adempiere entro i tre giorni successivi alla sua notificazione, con avvertimento che, in mancanza, si procederà d’ufficio con addebito delle spese.
Il compito di verifica spetta alla Polizia Locale di Roma Capitale (comma 4). Nei limiti di quanto previsto dal provvedimento di autotutela esecutiva, spetta alla Polizia Locale di Roma Capitale curarne l’esecuzione provvedendo (comma 5):
- alla scadenza del termine assegnato, a rilevarne l’avvenuta o la mancata ottemperanza (cfr. anche comma 4);
- ad eseguire, in via coattiva, gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, anche apponendo, se necessario, sigilli, sottoponendo a sequestro conservativo le cose da asportare connotate di apprezzabile rilevanza economica e disponendo il conferimento in discarica delle cose da rimuovere prive di apprezzabile rilevanza economica.
Nei commi finali è previsto che:
- ove l’azione esecutiva comporti attività diverse da quelle di cui al comma 5 o comunque implichi competenze estranee a quelle alle attribuzioni proprie della Polizia Locale, quest’ultima ne informa il Dipartimento o il Municipio competente affinché provveda autonomamente all’esecuzione coattiva, anche impegnando organi di altre strutture burocratiche competenti (comma 6);
- delle operazioni di esecuzione coattiva è comunque redatto verbale, come pure, in caso, dell’apposizione dei sigilli, del sequestro o dell’affidamento in custodia (comma 6);
- i beni sequestrati e rimossi possono essere restituiti a domanda degli interessati, da parte del Dipartimento o del Municipio che ha adottato il provvedimento di autotutela esecutiva, a fronte del rimborso delle spese di esecuzione coattiva e che, altrimenti, i beni stessi sono posti in vendita o distrutti decorsi sessanta giorni da parte della stessa Amministrazione (comma 6);
- in ogni caso, è predisposta nota spese delle operazioni di esecuzione coattiva a cura del responsabile dell’esecuzione, il quale la trasmette al Dipartimento Entrate per l’avvio delle operazioni di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (comma 6);
- le attività di esecuzione sono mere misure di attuazione dei provvedimenti di autotutela esecutiva e che possono essere impugnate, unitamente a questi ultimi, dinanzi al T.A.R. per il Lazio (comma 7).
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