PEI e il profilo di funzionamento

Preselettiva TFA: la normativa per il PEI e il profilo di funzionamento

Il breve articolo che proponiamo oggi prende spunto – come quello sulla hot cognition – da un confronto nato sul gruppo telegram Edises in merito alla normativa per il PEI (Piano Educativo Individualizzato)e per il Profilo di funzionamento.

Sempre su suggerimento di una delle persone che con il proprio contributo arricchiscono il nostro gruppo, abbiamo pensato di pubblicarlo qui sul nostro blog in modo che non si perda tra i messaggi e che possa essere utile anche a chi non è con noi su Telegram per fissare alcune informazioni importanti.

Dalla Legge 517 del 1977 alla Legge 104 del 1992

A seguito della Legge 517 del 1977 comincia in Italia un periodo di sperimentazione didattica in chiave di integrazione e si cominciano a testare nuovi strumenti programmatici e attuativi delle politiche in tale ambito. Si inaugura, così, un percorso, ancora in pieno svolgimento e suscettibile di ulteriori cambiamenti e miglioramenti, che si pone oggi come obiettivo quella inclusione che tanta differenza può fare nella nostra società.

Una traccia delle politiche attuative in ambito di integrazione è la Circolare Ministeriale n. 258 del 22 settembre 1983, che invita gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i genitori di ciascun bambino, a definire “insieme un programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico)” e collegare e integrare nel “Piano educativo individualizzato” (PEI) gli interventi: didattici, educativi, terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

Il riferimento normativo resta, comunque, indubbiamente la Legge 104/1992 (art. 12) e il conseguente Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 (art. 5), che prevede, in sintesi, i seguenti steps:

  1. individuazione dell’alunno come persona handicappata e acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale;
  2. stesura di un profilo dinamico-funzionale;
  3. formulazione di un piano educativo individualizzato.

Dalla Legge 104 del 1992 al Decreto Legislativo 66 del 2017

Sull’art. 12 della Legge 104/1992 interviene il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019, a decorrere dal 1° settembre 2019), che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 e prevede che:

  1. l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento (che ingloba la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1994);
  2. il profilo di funzionamento è redatto secondo le Linee guida emanate dal Ministero della Salute nel novembre 2022, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS;
  3. il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI, redatto sulla base dei modelli unificati di cui al Decreto interministeriale 182 del 2020) e del Progetto individuale (art. 5, comma 4 Decreto Legislativo 66/2017).

La normativa per il PEI e il profilo di funzionamento in sintesi

  1. Legge 104 del 1992
  2. Decreto Legislativo 66 del 2017 come modificato dal Decreto Legislativo 96 del 2019
  3. Linee guida del Ministero della Salute per la redazione della certificazione di disabilità (novembre 2022)
  4. Decreto interministeriale 182 del 2020

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