Il 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca. Il prossimo passaggio è alla Corte dei Conti per i controlli e la certificazione: agli inizi dell’autunno (si spera) le parti saranno riconvocate per la sottoscrizione definitiva, a seguito della quale il contratto entrerà in vigore.
Oltre che dall’ARAN (l’Agenzia di Rappresentanza Negoziale, che rappresenta la parte pubblica), il contratto è stato sottoscritto da quasi tutti i sindacati rappresentativi, ossia i sindacati che “pesano” almeno il 5% tra tessere sindacali e voti ottenuti in occasione del rinnovo delle RSU.
Hanno così firmato CISL, CGIL, SNALS, Gilda e ANIEF, con l’eccezione della UIL che ha fatto mancare il suo 16,42%: ma, in ogni caso, l’approvazione sindacale è andata oltre il 75% della rappresentatività, evento non comune.
Vediamo ora di capire cosa comporta questo contratto per la scuola, anzitutto per docenti e non docenti, cercando di coglierne luci ed ombre.
Gli argomenti dell'articolo
La struttura del Contratto
Il primo passo è coglierne la struttura, così da facilitarne la comprensione. Occorre anzitutto chiarire che dal 2016 (a seguito del Contratto collettivo quadro del 13 luglio) i comparti del pubblico impiego sono stati ridotti da 11 a 4.
La scuola è entrata a far parte del comparto Istruzione e ricerca, essendo stata accorpata con altre istituzioni, quali Accademie artistiche, Conservatori di musica, Università, CNR e istituzioni della Ricerca.
La struttura del Contratto è, quindi, articolata in una Parte comune iniziale e nelle quattro successive Sezioni:
- I. Scuola
- II. Università e aziende ospedaliero-universitarie
- III. Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
- IV. AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica)
La parte comune
Nella nuova struttura della contrattazione, la Parte comune enuncia norme generali e norme comuni alle 4 Sezioni. Si articola su cinque Titoli:
- Titolo I – Disposizioni generali: la struttura del CCNL, con il rinvio alle precedenti disposizioni contrattuali per quanto non normato in questa sede
- Titolo II – Relazioni sindacali
- Titolo III – Lavoro a distanza
- Titolo IV – Disposizioni particolari
- Titolo V – Responsabilità disciplinare: il Codice disciplinare e il connesso apparato delle sanzioni, applicabili (lo anticipiamo) al solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
Titolo II – Relazioni sindacali
Sono due i modelli relazionali posti alla base delle relazioni sindacali (art. 9 del D.Lgs. n. 165/2001): la partecipazione e la contrattazione integrativa.
La partecipazione è finalizzata al dialogo costruttivo tra le parti e si articola in:
- informazione
- confronto
- organismo paritetico di partecipazione
La contrattazione integrativa è, invece, finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti (nelle istituzioni scolastiche autonome il contratto integrativo d’istituto).
- L’informazione
L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previsti sia il confronto che la contrattazione integrativa, costituendo il presupposto per la loro attivazione.
- Il confronto
Questa modalità di relazione sindacale è stata contrattualizzata col precedente CCNL 2018 Istruzione e ricerca: introduce una modalità di relazione sindacale intermedia fra l’informazione e la contrattazione.
In sostanza, in talune materie sottratte alla contrattazione perché riservate alla potestà esclusiva dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, il sindacato ha ottenuto di “instaurare un dialogo approfondito (…) al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare”.
Le materie oggetto di confronto sono, ad esempio, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale, i criteri per l’individuazione dei soggetti da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS, i criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica ecc.
Al termine della fase del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Al tema della contrattazione integrativa accenneremo più avanti.
Titolo III – Lavoro a distanza
Presentata come una delle novità del contratto, quella del lavoro a distanza è semplicemente la trasposizione contrattuale dell’art. 18 della legge n. 81/2017.
Nella scuola, il lavoro a distanza è previsto solo per il personale tecnico e amministrativo e presuppone la libera adesione del dipendente attraverso la stipula di un accordo individuale.
Si presenta con due modalità: il lavoro agile e il lavoro da remoto.
Il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: si avvicina quindi al modello della responsabilità di risultato.
Il lavoro da remoto si caratterizza invece per precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro: ad esempio, il lavoro di segreteria svolto a domicilio.
Titolo IV – Disposizioni particolari
Nel Titolo IV, Disposizioni particolari, sono collocati taluni istituti contrattuali, originati da norme legislative di riconoscimento e tutela di specifici diritti, quali i seguenti.
- Congedi per le donne vittime di violenza
L’art. 18 “congedi per le donne vittime di violenza” recepisce l’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, attuativo del “Jobs Act”: la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi nell’arco temporale di tre anni. - Unioni civili
L’art. 19 “Unioni civili” applica ad ognuna delle parti dell’unione civile le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio (e ai connessi diritti di congedo), in attuazione della legge n. 76/2016. - Transizioni di genere
Con l’art. 21 “Transizioni di genere” le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere (prevista dalla legge n. 164/1982) e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Le modalità di accesso e i tempi di richiesta e attivazione dell’alias sono da specificare in un’apposita regolamentazione interna
Titolo V – Responsabilità disciplinare
L’ultimo Titolo della Parte comune è dedicato alla responsabilità disciplinare, con l’enunciazione degli obblighi del dipendente, delle sanzioni disciplinari e del Codice disciplinare.
Il tutto è rivolto al solo personale ATA, in quanto, ancora una volta, non è stata messa a tema la contrattualizzazione della materia disciplinare dei docenti, rimasta la stessa dei decreti delegati del 1974 (il n. 417, art. 94 sgg., poi passati agli artt. 492-501 del Testo unico della scuola).
C’è, è vero, un cenno all’impegno per una sessione dedicata al tema, da svolgersi entro luglio 2024: il medesimo impegno era già stato inserito nel CCNL 2018 con scadenza luglio 2018 ed è rimasto (come si sa) senza seguito.
Sembra destinato così a continuare il contenzioso giudiziario sui poteri disciplinari attribuiti dal D.Lgs. n. 75/2017 al dirigente scolastico, al quale la legge dà la possibilità di comminare sanzioni fino alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni. Le sentenze della magistratura riconoscono tale potere relativamente al personale ATA, in quanto previsto dal CCNL.
Invece, non poche sentenze, anche di Cassazione civile, non riconoscono tale potere del dirigente scolastico in relazione al personale docente ed educativo, in quanto non previsto dal CCNL: paradossalmente, si è stipulata anche questa nuova ipotesi di CCNL senza porre rimedio ad una incomprensibile lacuna.
La “Sezione Scuola”
La Sezione scuola dell’Ipotesi di CCNL 14 luglio 2023, quella di nostro interesse, è articolata su cinque Titoli, complessivamente 51 articoli:
- I – Relazioni sindacali
- II – Disposizioni generali
- III – I docenti
- IV – Personale ATA V – Trattamento economico
Titolo I – Relazioni sindacali
Di importanza centrale è l’art. 30, dedicato alla contrattazione collettiva integrativa, “finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”.
L’articolo, che riprende integralmente il 22 del precedente CCNL, dettaglia i tre livelli di contrattazione (nazionale, regionale e d’istituto), con l’elenco delle materie di specifica competenza.
A livello di istituto, la contrattazione integrativa, in sintesi, va a regolare materie quali:
- salute e sicurezza sul lavoro
- criteri per la ripartizione dei compensi accessori comunque denominati
- diritti sindacali
- flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
- risorse per la formazione del personale. La questione di maggiore interesse per il singolo istituto scolastico riguarda il riparto del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: l’Ipotesi di CCNL vi torna con l’art. 78, che ripropone l’art. 40 del precedente CCNL
Titolo II – Disposizioni generali
Il Titolo II si apre con la proclamazione della “Comunità educante e democratica”. Il testo è la riproduzione dell’art. 24 del precedente CCNL 2018, il quale, a sua volta, vi aveva trascritto l’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). Di nuovo, nel 2023, c’è l’aggiunta della qualifica “democratica”. Segue l’art. 33 “Categorie professionali”, che istituisce le categorie dei docenti e del personale ATA: difficile cogliervi una novità, a meno che lo si legga come introduzione ai successivi Titoli, dedicati per l’appunto ai docenti e al personale ATA.
La formazione
L’art. 36, dedicato alla formazione, ripropone sostanzialmente gli articoli 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, con il pregio di chiarire i criteri di attuazione in rapporto agli obblighi lavorativi dei docenti:
- i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dall’orario di insegnamento
- qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta il rimborso delle spese di viaggio
- le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle destinate alle attività funzionali all’insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
Viene ribadito che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
È confermato, per il personale docente, il diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Ci si attendeva la declinazione contrattuale del sistema di incentivi alla formazione in servizio “nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”, come disposto dall’art. 38 del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 convertito con legge n. 142 del 21 settembre 2022.
Titolo III – I docenti
Nulla di nuovo in questo Titolo della Sezione scuola:
- con l’art. 40 viene reintrodotta la definizione della Funzione docente, ripresa dal CCNL 2007, art. 26 (e “dimenticata” nel precedente CCNL)
- con l’art. 41 viene richiamata la normativa introdotta dalla legge n. 107/2015 in merito alla realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
- con l’art. 42 viene novellato l’art. 27 del CCNL 2007, relativo al Profilo professionale docente, per altro già riproposto nel CCNL 2018 (art. 27)
- nell’art. 43, dedicato all’Attività dei docenti, viene riproposta la normativa sugli orari di insegnamento dei docenti nei vari ordini scuola, sempre la stessa a partire dai decreti delegati del 1974
- ancora, nell’art. 44 viene riproposta la regolamentazione delle attività funzionali all’insegnamento (già nell’art. 29 del CCNL 2007)
Si è sopra accennato al problema posto dal rinvio dell’inserimento nel CCNL della materia disciplinare per i docenti.
L’art. 48 dell’Ipotesi dice esattamente: “Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte anti-doverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024”.
Titolo IV – Personale ATA
Un’attenzione più sistematica e incisiva è stata dedicata alla revisione dell’ordinamento del personale ATA, finalizzato a reintrodurre percorsi di crescita professionale.
Si è posta in premessa al Titolo la nuova classificazione del personale, articolata nelle quattro aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti e dei funzionari (art. 50): per tutte (ad eccezione dell’Area dei collaboratori scolastici) è previsto, tra i requisiti di accesso, il possesso della alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (ad esempio la patente ECDL – European Computer Driving Licence).
Attuale sistema di classificazione (CCNL 2007, Tabella A- Profili di area del personale ATA) | Nuovo sistema di classificazione (Ipotesi di CCNL 2023, art. 50 sgg.; inoltre: -Allegato A: declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA -Allegato B: tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA -Allegato D: tabella di corrispondenza di cui all’art. 59, comma 5, per il personale ATA |
Area D – direttore s.g.a. Area C – coordinatore amministrativo / tecnico | Funzionari ed elevata qualificazione |
Area B – assistente amministrativo / tecnico | Assistenti |
Area As – collaboratore dei servizi scolastici / agrari | Operatore scolastico / dei servizi agrari |
Area A – collaboratore scolastico | Collaboratori |
Le Aree innovate sono quelle dei funzionari e degli operatori: qualche cenno di presentazione
- L’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione
La nuova Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione è frutto della ricezione contrattuale di quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001 (art. 52, co. 1-bis: “La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione”).
Il profilo che ne viene tracciato nell’art. 55 dell’Ipotesi di CCNL corrisponde a quello dell’attuale direttore dei servizi generali e amministrativi: vi si dichiara che “presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di direzione dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.”
Questa posizione diventa oggetto di un incarico a termine di “elevata qualificazione”, di durata triennale (come quello del dirigente scolastico), attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.
Va evidenziato che, enunciando i requisiti di base per l’accesso a tale area, viene citata pure la laurea triennale:
- in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia per il personale destinato ai servizi amministrativi
- in ambito relativo allo specifico settore di competenza per il personale destinato ai servizi tecnici. Il tutto ripropone esattamente il (mai attuato) profilo C dei Coordinatori amministrativi / tecnici forniti di laurea triennale, profilo istituito dal CCNL 2007 allo scopo di dare riconoscimento giuridico ed economico ai responsabili di settore negli uffici di segreteria
- L’Area degli operatori
Si tratta di un’Area sostanzialmente simile a quella dei collaboratori scolastici: i compiti sono quasi tutti sovrapponibili.
Tuttavia, all’operatore scolastico è richiesta, in aggiunta, una competenza socio-assistenziale, che lo rende maggiormente idoneo all’assistenza delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità, unitamente alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (non richiesta ai collaboratori), che gli permette di supportare i servizi amministrativi e tecnici.
- La mobilità professionale all’interno delle aree
Nei limiti della dotazione organica, è possibile il passaggio da un profilo all’altro all’interno della stessa area: ad esempio tra assistente amministrativo e assistente tecnico. Il passaggio avviene con il possesso dei requisiti per l’accesso al profilo professionale richiesto.
- La progressione tra le aree
L’art. 58 dell’Ipotesi di CCNL 2023 contrattualizza una norma inserita nel D.Lgs. n. 165/2001(art. 52, co. 1-bis).
In sostanza, per il 50 per cento delle posizioni disponibili, le progressioni fra le Aree avvengono tramite procedura comparativa basata su:
- la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
- l’assenza di provvedimenti disciplinari
- (nella scuola) il possesso dei titoli o delle competenze professionali indicate nell’Allegato D dell’Ipotesi di CCNL 2023
Ad esempio, in fase di prima applicazione e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti
- diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti
Titolo V – Il trattamento economico
Con il Titolo V, l’Ipotesi di CCNL va a completare la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca frutto dell’accordo economico sottoscritto il 6 dicembre 2022.
Con le ulteriori e successive risorse allocate dal governo e finalizzate dall’Aran, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, e di 190 euro per i direttori s.g.a.
Gli incrementi riguardano non solo lo stipendio base ma anche:
- la RPD (Retribuzione professionale docenti) per i docenti
- il CIA (Compenso Individuale Accessorio) per il personale ATA
- l’Indennità di direzione per i DSGA
- gli importi delle posizioni economiche ATA
- le misure dei compensi orari per le attività aggiuntive del personale docente e ATA
Ad esempio, è stato aumentato da 35,00 euro a 38,50 l’importo per le ore di insegnamento aggiuntivo (supplenze) e da 17,00 euro a 19,25 l’importo orario per le ore di programmazione aggiuntiva.
Per tutte le quantificazioni si rinvia:
- alla Tabella A1- incrementi mensili della retribuzione tabellare
- alla Tabella B1 – Nuova retribuzione tabellare annua
L’ipotesi di CCNL 2023: qualche commento
Confronto fra la struttura dei contratti del 2018 e del 2023
La struttura dei due contratti è identica. Tuttavia, nel confronto fra il CCNL 2018 e l’Ipotesi del 2023, appare, nella seconda, la ricerca di una maggiore completezza nella regolamentazione dei profili professionali dei principali attori della scuola: i docenti e i non docenti.
Viene superato, in buona parte, l’orizzonte ristretto del CCNL 2018, che era stato rivolto soprattutto alla definizione delle relazioni sindacali e alla contrattazione, rinviando ai precedenti contratti (in particolare quello del 29 novembre 2007) per le materie connesse al trattamento del personale (ferie, congedi, formazione, tutela della salute e della sicurezza, specifici istituti del personale docente e non docente ecc.).
Purtuttavia, anche nell’Ipotesi di CCNL 2023, viene precisato che, per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione i precedenti CCNL (art. 1, co. 16). Fra i tanti rinvii, non dichiarati ma di fatto operanti, c’è, ad esempio, la normativa sulla possibilità di riduzione a 35 ore dell’orario settimanale del personale ATA, che ricade nelle condizioni previste dall’art. 55 del CCNL 2007.
La nuova classificazione del personale ATA e il riavvio della progressione verticale
Come sopra chiarito, le innovazioni nella classificazione del personale ATA sono derivate dalla contrattualizzazione delle norme inserite nell’art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
In particolare, va evidenziata la riserva del 50% dei posti vacanti accantonati per la progressione verticale, dall’area inferiore a quella immediatamente superiore, lasciando l’altro 50% ai nuovi accessi dall’esterno.
Il requisito fondamentale è quello del possesso del titolo di studio: ma (come sopra cennato), in fase di prima applicazione, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione può bastare il diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto ad almeno 10 anni di esperienza.
La prospettiva è quella di incentivare le motivazioni alla crescita professionale in un settore del personale scolastico in cui sono diffuse sacche di disaffezione al lavoro.
La pagina non scritta di questa Ipotesi di CCNL
Se è apprezzabile l’impegno nell’additare prospettive di carriera al personale ATA, risalta di converso la rinuncia a costruire uno sviluppo professionale nella carriera degli insegnanti.
La materia è, indubbiamente, riserva di legge (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”: art. 97, co. 2 della Costituzione): ma ogni qualvolta il Parlamento si è mosso in tale direzione, la contrarietà dei sindacati l’ha indotto a prudenti ritirate.
La pur positiva valorizzazione delle figure emergenti nella collegialità, quali le funzioni strumentali al Piano triennale dell’offerta formativa, ha carattere episodico, non arrivando ad istituzionalizzare percorsi di carriera professionale: anche il tentativo di valorizzazione dei docenti tramite il bonus (legge n. 107/2015) è stato sostanzialmente vanificato, prima tramite la contrattazione e poi tramite un nuovo intervento legislativo.
Si è istituita l’Area della “elevata qualificazione” per il personale delle segreterie: perché non si vogliono istituzionalizzare, quali percorsi di carriera, i ruoli altrettanto “elevati” dei collaboratori del dirigente scolastico o delle funzioni strumentali individuate dal collegio dei docenti?
Che il sindacalismo italiano sia ancorato all’egualitarismo sessantottino e rifiuti, per gli insegnanti, forme stabili di riconoscimento del merito e di differenziazione di carriera è realtà da molti decenni: ma che da parte governativa non vengano riavviate iniziative di legge in tal senso ingenera perplessità ancora maggiori.
Ad esempio, nel recente Regolamento per il prossimo concorso per l’arruolamento dei dirigenti scolastici (D.M.13 ottobre 2022, n. 194, Tabella A), ai collaboratori del dirigente scolastico sono riconosciuti solo punti 1,75/anno per non più di sei anni; nessun punteggio è previsto, invece, per chi ha esercitato le funzioni strumentali per l’attuazione del PTOF o è stato eletto nel consiglio d’istituto. Si rinuncia a dare valore al maggior impegno nella scuola e si continua sulla linea di delegare l’innovazione didattica ed educativa al volontariato dei docenti più motivati.
Può essere utile ricordare gli ultimi due tentativi di legiferare in tal senso.
- Il d.d.l C. 953 Aprea del 25 gennaio 2012
Nel Capo del d.d.l. C. 953 (che prese il nome dalla prima firmataria, on. Valentina Aprea), rubricato “Stato giuridico e reclutamento dei docenti”, si proponeva la riforma dello stato giuridico dei docenti (ancora oggi risalente al D.P.R. n. 417 del 1974) introducendo tre livelli di carriera: docente ordinario, docente esperto e docente senior, con il riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.
Mancò, sul finire della XVI legislatura (dimissioni del Governo Monti), la volontà politica di portare in Parlamento la proposta della V Commissione e quindi il provvedimento decadde.
- 2022: dal “docente esperto” al “docente stabilmente incentivato”
Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con il decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. “Aiuti bis) veniva istituita la figura del “docente esperto” (art. 38) nella prospettiva di un sistema di diversificazione di carriera.
I docenti di ruolo che avessero superato tre successivi percorsi triennali formativi avrebbero acquisito la qualifica di “docente esperto”, con il riconoscimento di un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro (circa 400 euro lordi mensili) in aggiunta al trattamento stipendiale in godimento.
Neppure questa misura incontrò il favore delle OO.SS. e, in sede di conversione in legge (la n. 142 del 21 settembre 2022), la qualifica di “docente esperto” fu cancellata: al suo posto fu istituito un sistema stabile di incentivi “nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva”.
La contrattazione collettiva si è appena conclusa: ma il “sistema di progressione di carriera” non è stato posto all’orine del giorno.