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Il Codice della strada: come è cambiato dal 1992 al 2021

La normativa sulla circolazione stradale è stata ogget­to di numerosi interventi, soprattutto dal 1992 a oggi, tanto che in alcuni casi si è parlato di vere e proprie riforme.

L’attuale Codice della strada è stato approvato con il D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 ed è entrato in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; in questi circa trent’anni è stato un continuo work in progress, con diverse modifiche e integrazioni.

A soli dieci anni dall’approvazione, ad esempio, fu approvato un provvedimento (il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 con il quale, fra le altre cose, si introduceva la patente a punti. Il processo di riforma è continuato con D.L. 151/2003 e il D.L. 117/2007, che hanno fissato l’attenzione sui livelli di sicurezza stradale e, nella medesima direzione, con il D.L. 92/2008 e la L. 94/2009, costituenti il cosiddetto Pacchetto sicurezza.

Sempre sul fronte della sicurezza si è successivamente intervenuto con la L. 120/2010 e l’anno seguente, per recepire alcune direttive europee sulla patente di guida, fu approvato il D.Lgs. 59/2011, concernente anche la classificazione dei veicoli e i requisiti per la guida.

Negli ultimi anni, l’intervento di maggior rilievo è rappresentato dalla L. 41/2016, che ha introdotto nel codice penale i reati di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesio­ni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis).

I provvedimenti successivi hanno riguardato i processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà, con l’introduzione del documento unico di circolazione (D.Lgs. 98/2017), la sperimentazione delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica (D.M. 28 febbraio 2018), la mobilità sostenibile (L. 2/2018) e la circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (L. 145/2018).

Le ultime norme di modifica del Codice della Strada sono state approvate nel quadro delle misure mirate alla semplificazione dei procedimenti e all’innovazione digitale (D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020).

La normativa precedente e la legge delega

La normativa sulla circolazione stradale comprendeva, fino all’approvazione del nuovo Codice, il R.D. 8-12-1933, n. 1740, il D.P.R. 15-6-1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e i molteplici provvedimenti di modificazione e integrazione.

L’esigenza di un aggiornamento di queste disposizioni e il bisogno di una revisione della materia condussero all’approvazione della L. 13-6-1991, n. 190, con la quale si delegava il Governo all’emanazione di un nuovo Codice della Strada.

Si trattava, infatti, di affrontare alcune problematiche emerse in quegli anni, connesse all’aumento del numero di veicoli in circolazione, all’evoluzione tecnologica che caratterizzava la costruzione degli autoveicoli e delle strade, all’accresciuta esigenza di tutela della sicurezza stradale e alla salvaguardia dell’ambiente, sempre più esposto all’inquinamento derivante dalla circolazione di autoveicoli. Si aggiungevano i connessi aspetti riguardanti il risparmio energetico e l’opportunità di depenalizzare alcuni comportamenti fino ad allora previsti come reati.

Queste motivazioni trovarono una specifica indicazione nei principi e nei criteri direttivi della legge delega.

Il nuovo Codice avrebbe dovuto adeguare la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa europea, agli accordi internazionali, all’evoluzione tecnica e all’aumentata complessità del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresì, la redazione e l’attuazione, da parte delle Amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indica zioni degli strumenti urbanistici.

Il Nuovo Codice della Strada e il Regolamento di attuazione

La delega fu esercitata dal Governo con l’approvazione del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, con il quale veniva varato il Nuovo Codice della strada (NCDS), il testo normativo che ancora oggi disciplina tutti i principali aspetti della circolazione stradale.

Il Nuovo Codice della strada è attualmente composto da 240 articoli, distribuiti in 7 Titoli così suddivisi.

La disciplina in materia di circolazione stradale comprende anche il D.P.R. 16-12-1992, n. 495, vale a dire il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, provvedimento ampiamente modificato, soprattutto in materia di semplificazione di procedure e di segnaletica, dal D.P.R. 16-9-1996, n. 610 e da successivi interventi.

Il Regolamento è composto da 408 articoli, suddivisi in 7 Titoli corrispondenti a quelli del Codice, e da 7 gruppi di allegati, anch’essi corrispondenti ai singoli Titoli. I primi 4 Titoli sono dotati di appendici.

I successivi interventi di riforma: dal 2001 al 2010

Nel corso degli anni le norme del Codice della Strada, ma più in generale la disciplina della circolazione stradale, sono state oggetto di ripetuti interventi di modifica.

Con la L. 22-3-2001, n. 85 il Governo fu delegato a emanare un decreto legislativo per integrare, coordinare e armonizzare il Codice e tutte le norme intervenute negli anni precedenti. Il 30 giugno dell’anno successivo entrò così in vigore D.Lgs. 15-1-2002, n. 9, che modificò il Codice intervenendo soprattutto sul limite di velocità in autostrada, che fu elevato a 150 Km/h in determinate condizioni (art. 142), sulla disciplina della patente di guida, prevedendo la patente a punti, con l’attribuzione di 20 punti scalabili di volta in volta a seconda delle infrazioni (art. 126-bis), e sui criteri per la circolazione e la registra zione dei ciclomotori, che furono resi più rigidi (art. 97).

Vennero, inoltre, introdotti il certificato di idoneità alla guida per i quattordicenni che conducessero ciclomotori (art. 116) e nuove norme sull’attività di controllo degli agenti di polizia in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti (artt. 186 e 187).

Il processo di revisione ricevette un’ulteriore spinta dal D.L. 27-6-2003, n. 151 che apportava modifiche e integrazioni soprattutto in materia di prevenzione e sicurezza della circolazione stradale.

Il legislatore, in quell’occasione, intervenne in particolare a:

  • modificare la disciplina del traffico nei centri abitati; sostituire la tabella di decurtazione dei punteggi della patente;
  • introdurre norme sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate;
  • affiancare alla polizia stradale altri corpi di polizia per l’espletamento dei servizi di sicurezza stradale;
  • inasprire le sanzioni e le pene per la violazione di alcune norme di comportamento;
  • modificare la disciplina degli illeciti amministrativi;
  • introdurre nuove norme in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Modifiche ulteriori furono apportate con il D.L. 3-8-2007, n. 117, al fine di incrementare i livelli di sicurezza stradale e adeguare le sanzioni amministrative pecuniarie. I correttivi di maggior rilevanza furono rappresentati dall’istituzione di un Fondo contro l’incidentalità notturna, dall’introduzione di obblighi e divieti in relazione alla vendita e alla somministrazionedi bevande alcoliche e superalcoliche, per stroncare il fenomeno del turismo alcolico, e dall’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative.

Dopo pochi mesi, il cosiddetto Pacchetto sicurezza (D.L. 23-5-2008, n. 92 e L. 15-7-2009, n. 94) aggiunse una specifica sanzione per la tutela del decoro delle strade, la previsione di nuovi divieti legati all’uso degli stupefacenti, l’impedimento al rilascio della patente a chi fosse privo dei necessari requisiti morali, la previsione di nuovi casi di confisca amministrativa del veicolo, l’aumento delle sanzioni per contrastare e prevenire l’incidentalità notturna, l’inasprimento delle sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcol e la previsione di nuove modalità in materia di sospensione, ritiro e revoca del certificato di idoneità alla guida.

A poco più di un anno dall’emanazione di tali provvedimenti, il legislatore ritornò a occuparsi della circolazione stradale, soprattutto in merito alla sicurezza, con la L. 29-7-2010, n. 120, composta da ben 61 articoli, tanto da essere definita come la nuova riforma del Codice della Strada. L’ampio provvedimento era suddiviso in 4 capi che riportavano, rispettivamente, modifiche al Codice della Strada (capo I), altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale (capo II), disposizioni di carattere sociale e di semplificazione (capo III) e disposizioni in materia di corretto accertamento delle violazioni (capo IV).

Dal 2011 a oggi: la mobilità elettrica e sostenibile entra nel Codice

Il recepimento della direttiva 2006/126/CE, sulla patente di guida, successivamente modificata dalla direttiva 2009/113/CE, rese necessaria l’emanazione del D.Lgs. 18-4-2011, n. 59, a sua volta corretto e modificato dal D.Lgs. 2/2013, anch’esso emanato per recepire un’altra direttiva europea concernente la patente di guida e precisamente la direttiva 2011/94/UE.

Il decreto interveniva sulle norme del Codice concernenti la classificazione dei veicoli, i requisiti per la guida e quelli per la conduzione di animali, la disciplina degli esami per la patente, le norme di validità, durata e revisione delle patenti, la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri, la conversione di patenti rilasciate da Stati dell’Unione europea, i documenti di circolazione e il regime di sospensione e revoca delle patenti e dei certificati di idoneità alla guida.

Successivamente, la L. 23-3-2016, n. 41 introduceva nel codice penale il reato di omicidio stradale (art. 589-bis), novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico, contemplando aggravanti ove il fatto fosse commesso in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure per l’ipotesi in cui il conducente non prestasse soccorso. Pene severe erano stabilite anche per le lesioni personali procurate alla guida di un veicolo e con le stesse aggravanti previste per la fattispecie di omicidio stradale.

Si interveniva anche sul fronte della razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà (di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), per permettere con il D.Lgs. 29-5-2017, n. 98 il rilascio di un documento unico che li accorpasse.

Seguivano i provvedimenti sulla sperimentazione delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica, regolamentata con decreto ministeriale (2018), e la mobilità sostenibile. Sotto quest’ultimo profilo, la L. 11-1-2018, n. 2 dettava disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete nazionale di percorribilità ciclistica, mentre con la legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018, art. 1, co. 102) prendeva corpo una prima regolamentazione della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, monowheel, monopattini).

Una disciplina di maggior dettaglio e stata successivamente introdotta per i monopattini elettrici con l’art. 1, commi da 75 a 75-septies, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Infine, raccogliendo le sollecitazioni provenienti dai Comuni, il legislatore si è servito del D.L. 16-7-2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per dettare numerose disposizioni di modifica della normativa stradale, nel più ampio quadro di misure mirate alla semplificazione dei procedimenti e all’innovazione digitale, che nulla avevano a che fare con questa materia.

Ne è derivata una miniriforma i cui contenuti hanno inciso in diversi ambiti della circolazione stradale, con norme nuove anche in materia di percorribilità ciclistica, prevenzione e accertamento delle violazioni, carta di circolazione e immatricolazione dei veicoli, rinnovo della patente di guida e tempistica delle revisioni.

Sono state introdotte, inoltre, misure di semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea. Altre disposizioni hanno riguardato la sicurezza delle infrastrutture stradali.

a cura di Luigi Grimaldi