linee guida svolgimento concorsi

Le Linee guida del Ministro sullo svolgimento dei concorsi pubblici

Il 24 aprile 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato la direttiva n. 3, un interessante documento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali che si pone come un vero e proprio vademecum in materia. Nel testo sono illustrate tutte le fasi e le modalità organizzative dei concorsi pubblici, con specifiche indicazioni sulle novità che saranno introdotte nei prossimi mesi. In questo articolo si esaminano i punti di maggiore rilevanza trattati, rimandando all’allegato per il documento integrale.

Il quadro normativo

La direttiva chiarisce in primo luogo qual è la sua finalità, specificando che è stata emanata per “favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l’obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni”. Il successivo passaggio ricorda, poi, le principali norme che disciplinano la materia: l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente) e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione). A queste previsioni generali vanno aggiunte quelle relative a specifiche categorie di personale, tra cui il personale in regime di diritto pubblico, quello delle istituzioni educative e quello del Servizio sanitario nazionale.

Le procedure di reclutamento

La seconda parte del documento entra direttamente nel merito delle modalità di svolgimento dei concorsi esaminando i vari passaggi, dalla scelta della procedura più idonea fino alla formazione delle graduatorie.

La scelta della procedura

Il documento ricorda subito che “non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità. Nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere”. In pratica ill bando di concorso può prevedere una procedura:
  • di concorso pubblico per soli esami. La selezione è aperta a tutti (fatto salvo il possesso dei titoli di studio richiesti) e i vincitori saranno i soggetti che avranno superato con il punteggio più alto le diverse prove;
  • di concorso pubblico per soli titoli. Non ci sono prove scritte o orali; i vincitori sono scelti sulla base dei titoli posseduti e che devono essere valutati da un’apposita commissione. Sommando tutti i punteggi attribuiti ai vari titoli si stila una graduatoria e si procede all’assunzione. I titoli possono essere di servizio (attività già svolta presso amministrazioni pubbliche) oppure di altra tipologia (studi, pubblicazioni, appartenenza a specifiche categorie ecc.);
  • di concorso pubblico per titoli ed esami. In questo caso ai punteggi ottenuti dopo aver superato le varie prove si sommano quelli che possono essere attribuiti per il possesso di determinati titoli. Spesso questi ultimi possono far aumentare di molto il voto finale. Normalmente il punteggio dei titoli è preso in considerazione solo se si superano le prove d’esame (non prima). È la procedura più comune;
  • di corso-concorso. Aver superato tutte le prove del concorso non è sufficiente per poter essere assunti. Il corso-concorso (anche se sarebbe più corretto parlare di concorso-corso) affianca alla selezione iniziale una fase di formazione, al termine della quale si deve superare un esame di idoneità. È una procedura obbligatoria per il reclutamento dei dirigenti e per alcune categorie di funzionari;
  • di selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta. Dimenticate i quiz, i temi, le domande e tutte le nozioni che normalmente sono richieste per affrontare un concorso; in questo caso la prova è solo pratica, anche se ciò non significa che non si debba mettere mano a carta e penna (immaginate un aspirante agente di polizia municipale al quale è richiesta la stesura di un verbale).

L’organizzazione delle procedure

Questa sezione del documento si sofferma sulle novità in arrivo nei prossimi mesi nell’organizzazione dei concorsi pubblici. Una norma approvata nel 2013 obbliga le amministrazioni dello Stato, le Agenzie e agli Enti pubblici economici, a bandire concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni (art. 4, co. 3-quinquies, D.L. 101/2013). Cosa sono i concorsi pubblici unici? In pratica tutte le amministrazioni statali dovranno comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica il numero e il profilo del personale di cui hanno bisogno e che intendono assumere nei mesi successivi. Il Dipartimento provvederà ad accorpare questi profili in modo omogeneo (ad esempio nei vari Ministeri e Agenzie sono da assumere 3.000 persone con qualifica di funzionario) e provvederà ad emanare un unico bando e a svolgere un’unica procedura concorsuale. Al termine le diverse amministrazioni che hanno fatto richiesta provvederanno ad assumere personale dalla graduatoria che è stata così formata. Anche gli idonei non assunti potranno essere “ripescati” laddove altre amministrazioni dovessero inoltrare domanda per lo stesso profilo professionale (art. 35, co. 5-ter, D.Lgs. 165/2001: le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione). Il concorso unico sarà organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM). Il concorso unico sarà un obbligo solo per le amministrazioni centrali dello Stato, anche se è prevista la facoltà per le restanti amministrazioni (in particolare Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, ASL) di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per l’organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni (art. 35, co. 5, D.Lgs. 165/2001, nella versione introdotta dal D.Lgs. 75/2017). Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima Regione, il concorso unico può svolgersi anche in ambito regionale; inoltre, se dalla programmazione del fabbisogno regionale emerge una rilevante disponibilità di posti da bandire, si può procedere con concorsi unici regionali. Anche laddove non vi sia l’obbligo di bandire un concorso unico centralizzato, la direttiva consiglia comunque di procedere ad una gestione aggregata (ad esempio costituendo uffici dedicati alla gestione di concorsi comuni o strutture preposte alla relativa funzione) o anche solo parzialmente aggregata (gestendo unitariamente alcune fasi e disgiuntamente le successive). Per poter avviare concorsi centralizzati occorre svolgere una delicata attività preliminare di profilazione delle diverse figure professionali operanti nelle amministrazioni pubbliche. In pratica devono essere individuate quelle che presentano caratteristiche simili con riferimento al titolo di studio richiesto, alla posizione lavorativa da ricoprire, agli strumenti di lavoro da utilizzare, alla descrizione delle finalità che contraddistinguono la posizione, all’ordinamento professionale del comparto e conseguente inquadramento, alla posizione nell’organigramma, alle responsabilità attribuite e alla tipologia delle relazioni che deve intrattenere.

I requisiti di ammissione

Si tratta di un aspetto che può incidere in modo considerevole sul numero di persone che effettivamente possono partecipare al concorso, tanto che le Linee Guida consigliano di tener conto dell’effetto che una determinata richiesta può produrre e se è da ritenersi congrua per il profilo professionale richiesto (ad esempio, chiedere ai candidati un’esperienza professionale probabilmente porta alla selezione delle persone più preparate, ma esclude i candidati più giovani). Potrebbe interessarti l’articolo sull’equipollenza dei titoli di studio per partecipare ai concorsi pubblici Le Linee Guida si soffermano anche sulla possibilità (ora prevista dall’art. 35, co. 3, lett. e-ter del D.Lgs. 165/2001, lettera aggiunta dal D.Lgs. 75/2017) di poter richiedere il possesso del dottorato di ricerca per l’accesso a determinate posizioni. Si sottolinea, in particolare, che è una facoltà da utilizzare solo per “profili particolarmente qualificati o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole: si pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure professionali di altissima specializzazione e competenza”; in caso contrario si tratterebbe solo di un’inutile discriminazione tra potenziali candidati. Un ultimo passaggio riguarda la verifica delle competenze linguistiche e informatiche, che potranno essere oggetto, oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti di ammissione. Quest’ultimo passaggio, di fatto, autorizza i bandi a richiedere una certificazione di un certo livello di conoscenza della lingua inglese, sulla base del sistema di esami diffuso a livello internazionale (come è successo con il contestatissimo concorso per 365 Analisti di processo nell’INPS). Potrebbe interessarti anche il nostro approfondimento sui requisiti generali per la partecipazione ai concorsi.

La preselezione

Per questa fase della procedura concorsuale le indicazioni sono sostanzialmente 3:
  1. le domande non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico);
  2. la preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso;
  3. è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all’esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commettessero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.
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I titoli

In questo caso le Linee Guida sottolineano la necessità di “assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l’attività lavorativa svolta”. Un’altra indicazione è quella di prevedere un limite al numero di titoli che ciascun candidato può presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti, al numero di pubblicazioni prodotte, al numero di attività di formazione fruite), in modo che ciascun candidato sia indotto a indicare solo quelli maggiormente rilevanti.

Le prove

Il documento prende in considerazione sia la prova teorica che quella pratica e orale. Secondo le Linee Guida “la prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull’applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato”. Superare la prova scritta: guida pratica alla stesura di un elaborato [edisesfile formtype=”pdf” url=”https://blog.edises.it/wp-content/uploads/2016/08/Guida_alla_stesura_di_un_elaborato.pdf” title=”Superare la prova scritta: guida pratica alla stesura di un elaborato” description=”Scarica il file gratuitamente” buttontxt=”Conferma” buttonlink=”” value=”ConcorsiPubblici” activity=”ScaricaGuida” ] Anche la prova pratica implica la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distingue da quella teorica perché corrisponde a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato. Finalità analoga è attribuita alla prova orale, volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni. Per una preparazione completa ed efficace a tutte le prove consulta il nostro catalogo di pubblicazioni dedicate ai concorsi pubblici

La formazione della graduatoria

Con riferimento alle graduatorie le Linee Guida sottolineano la novità relativa al tetto massimo di soggetti che possono essere dichiarati idonei. L’art. 35, co. 3, lett. e-bis, D.Lgs. 165/2001 (nel testo modificato dal D.Lgs. 75/2017) prevede, infatti, che non è possibile stabilire un numero di idonei superiore al 20% dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore. Lo scopo è quello di evitare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e che possono bloccare la possibilità per le amministrazione di svolgere nuovi concorsi, anche a distanza di anni, in caso di proroghe.

Il Portale del reclutamento

Una novità preannunciata dalla direttiva è la costituzione del Portale del reclutamento, un sistema informativo nazionale accessibile alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini per favorire il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento. L’obiettivo è quello di creare una banca dati dove poter accedere per consultare tutte le informazioni relative a tutti i concorsi pubblici, con la possibilità, in futuro, di standardizzare determinate procedure (moduli di domanda unificati, pagamento delle tasse di partecipazione ecc.).