limiti età partecipazione concorsi pubblici

Non c’è “posto” per vecchi: i limiti di età per partecipare ai concorsi pubblici

L’interrogativo, ciclicamente, ricorre. Esistono ancora limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici? Mi pare di aver letto che erano stati aboliti, ma allora perché il concorso al quale voglio partecipare li prevede ancora? Proviamo a chiarire alcuni aspetti.

La legge Bassanini: i limiti di età sono aboliti. Anzi no

Il punto di partenza è quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, della L. 127/1997 (la seconda Bassanini) che in modo molto chiaro aveva disposto l’eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici. La norma, ancora oggi vigente, afferma testualmente che la “partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”. Con l’aggiunta del “salvo deroghe” il legislatore, a fronte dell’affermazione del principio generale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età, legittimava il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi ad una larga fetta di concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza.

Limiti di età nei concorsi pubblici: l’Europa conferma, la Corte europea precisa

Sulla questione dei limiti di età è intervenuta anche l’Unione europea che, nella sostanza, ha confermato quanto stabilito dalla Bassanini. L’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 consente disparità di trattamento con riferimento alla “fissazione di un’età massima per l’assunzione”, precisando, però, che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionata all’attività per la quale si concorre.

La normativa europea è stata esaminata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 novembre 2014 nella causa C-416/13. In quella sede i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto le ragioni di un cittadino spagnolo che aveva presentato ricorso contro un bando della Comunità autonoma delle Asturie che stabiliva a 30 anni il limite anagrafico di partecipazione ad un concorso per agente di polizia locale.

Il limite è stato giudicato discriminatorio nei confronti di altri cittadini titolari delle medesime capacità, a prescindere dall’età, ed eccessivo rispetto alle finalità stabilite dalla direttiva europea. In particolare la Corte ha sottolineato come il bando, allo scopo di assicurarsi che i candidati fossero in possesso delle “condizioni fisiche e psichiche adeguate per l’esercizio delle funzioni proprie dell’incarico da svolgere”, prevedeva comunque il superamento di prove fisiche rigorose ed eliminatorie, una modalità di selezione più efficace e meno restrittiva rispetto all’imposizione di un’età massima per la partecipazione.

Al momento, quindi, la situazione per quanto riguarda la fissazione di limiti età partecipazione concorsi pubblici è la seguente: ricorrendo determinate condizioni, i limiti di età per partecipare ai concorsi pubblici sono pienamente legittimi secondo la legislazione italiana ed europea (norme mai abrogate o modificate) anche se, laddove fossero considerati discriminatori e sproporzionati, potrebbero essere oggetto di impugnazione presso un tribunale italiano, richiamando quanto affermato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia europea.

L’ambiguità dei termini “superamento” e “compimento”

Una questione particolare riguardante il superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, e che ha impegnato non poco la giurisprudenza amministrativa, è quella relativa all’esatta interpretazione dei termini “superamento” e “compimento” presenti nei bandi.

Risolutiva è stata sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza 2 dicembre 2011 n. 21, ha chiarito che quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, questi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno; pertanto si “supera” il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola del bando. Detto altrimenti, superare e compiere vanno intese quali espressioni fungibili, entrambe evocando la conclusione di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno.

A quale data si fa riferimento per stabilire i limiti di età?

Nel 2005 una persona presentava domanda per un concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate e nello specifico per la Direzione regionale del Piemonte. Nel bando era indicato come limite d’età 32 anni (si trattava di assunzione con contratto di formazione e lavoro), età posseduta dalla concorrente al momento della presentazione della domanda. Dopo aver superato tutte le prove concorsuali, però, le era stata negata l’assunzione perché, dati i tempi di svolgimento della selezione, nel frattempo aveva compiuto 33 anni.

Al contenzioso instaurato ha posto fine il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6465 del 27 settembre 2019 laddove ha affermato che “i requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, a nulla rilevando l’età posseduta dal candidato al susseguente momento della sottoscrizione del contratto”.

I limiti di età nel nuovo regolamento per i concorsi pubblici 2023

Con l’emanazione del nuovo regolamento per i concorsi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 29/06/2023, i limiti di età per partecipare alle selezioni sono stati aboliti, salvo eccezioni emanate dalle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio.

Limiti di età per l’accesso per i concorsi militari

La possibilità di deroga fornita dalla legge ha giustificato – e giustifica tutt’ora – la presenza di limitazioni anagrafiche alla partecipazione ai concorsi militari in ragione “della particolare natura del servizio”. L’Italia non solo pone dei limiti di età oggettivamente bassi per l’accesso volontario nell’Esercito, ma neanche riconosce in pieno il requisito dell’ex militare di leva, volontario in ferma biennale o annuale e ausiliari, per l’accesso nelle Forze di Polizia. Ecco i limiti previsti dal nostro ordinamento per i Carabinieri e per la Polizia di Stato.

Carabinieri

  • Concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia: da 17 a 22 anni. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri non dovranno superare il 28° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Inoltre, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, comunque non superiore a tre anni.
  • Corso triennale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori. Si distingue in:
    • Militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, gli Allievi carabinieri e gli Ufficiali in ferma prefissata: limite massimo di 30 anni
    • Cittadini italiani: da 17 a 26 anni: limite elevato a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una du­rata non inferiore alla ferma obbligatoria
  • Concorsi per Allievo carabiniere (aperti anche ai civili). Si distingue in:
    • Volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo: limite massimo di 28 anni
    • Cittadini italiani: da 17 a 24 anni. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è elevato a 25 anni.

Polizia di Stato

Per i Commissari e Direttore Tecnico: fino a 30 anni. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione degli appartenenti:

  • ai ruoli degli Agenti e Assistenti e dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno 3 anni di anzianità alla data del bando
  • al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti

Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età sale a 40 anni:

  • per Allievi Vice ispettori e Allievi Vice ispettori tecnici: limite massimo di età 28 anni (D.M. n. 103 del 31 luglio 2018).
  • per i Vice ispettori: da 18 a 32 anni. Per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno il limite d’età sale a 40 anni
  • per gli Allievi Agenti e Allievi Agenti Tecnici  (i concorsi sono aperti anche ai civili dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018): da 18 a 26 anni (D.M. n. 103 del 31 luglio 2018).

Per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato: limite di età 35 anni (D.M. n. 103 del 31 luglio 2018). Per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato: limite di età 32 anni (D.M. n. 103 del 31 luglio 2018).

Limiti di età per i concorsi nei Vigili del Fuoco

Per i concorsi di Vigile del fuoco i limiti di età sono stati fissati con il D.M. 167/2019. Il provvedimento prevede i seguenti limiti:

  • 26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del fuoco;
  • 30 anni per quelli che consentono l’accesso alla qualifica di Ispettore antincendi;
  • 45 anni per i ruoli tecnico-professionali.

Limiti diversi sono fissati per l’accesso ad altre qualifiche (banda musicale, atleti, ruoli dirigenziali, volontari).

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