Qualcuno lo avrà notato: dal 25 marzo sui principali siti di vendita online (unico canale di vendita, vista la forzata momentanea chiusura di tutte le librerie fisiche) lo sconto massimo applicato sul prezzo dei libri è stato ridotto dal 15 al 5%. Nessuna speculazione legata all’epidemia di coronavirus.
Si tratta semplicemente della conseguenza dell’entrata in vigore della nuova legge sulla promozione della lettura (la L. 15/2020, di modifica della L. 128/2011, la cosiddetta legge Levi) che vieta di applicare uno sconto superiore nella “vendita del libro al consumatore finale, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata”. Naturalmente tutti hanno adeguato i propri prezzi. Solo per quelli adottati dalle scuole come libri di testo la riduzione può salire al 15 per cento.
La legge pone un freno anche alla pratica di molti punti vendita della grande distribuzione di applicare una riduzione superiore, rimborsando gli acquirenti con un buono sconto da utilizzare per l’acquisto di altri prodotti.
Da ieri “sono vietate quelle iniziative commerciali che prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all’acquisto dei libri”.
Quando NON si applica la legge
La legge non si applica in diverse ipotesi che però riguardano specifiche categorie di libri e di utilizzatori: libri per bibliofili, libri d’arte, libri antichi e di edizioni esaurite, libri usati, libri posti fuori catalogo dall’editore, libri pubblicati da almeno 20 mesi e dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio, edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi e librivenduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.
Con la nuova legge resta la possibilità per gli editori di promuovere iniziative come il mese della lettura. Per un solo mese all’anno le case editrici potranno offrire i loro libri con uno sconto massimo del 20% e per ciascun marchio editoriale, anche se si dovrà attendere un decreto ministeriale che stabilirà in quali mesi potranno essere attivate tali promozioni (è comunque escluso dicembre). L’offerta non potrà riguardare titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione.
Oltre lo sconto. Cos’altro prevede la legge
La legge è intitolata “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. Molti si staranno chiedendo se la riduzione dello sconto applicabile sull’acquisto dei libri sia un modo efficace di “promuovere e sostenere la lettura”. In realtà il provvedimento contiene diverse disposizioni interessanti e alcuni incentivi economici e fiscali per chi opera in questo settore.
L’articolo 4, ad esempio, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro ad una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. Si tratta di un’iniziativa che richiama le ben note Capitale europea e italiana della cultura.
L’articolo 5 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura nell’ambito della loro autonomia. A tale scopo gli uffici scolastici regionali devono individuare, con appositi bandi, la scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado all’interno delle reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale.
L’articolo 6 istituisce la Carta della cultura, uno strumento attraverso il quale lo Stato contribuirà alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. La Carta della cultura è una carta elettronica del valore nominale di 100 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l’acquisito di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. I libri acquistati sono destinati ad uso personale e non sono rivendibili.
Gli articoli 9 e 10, invece, riportano norme a favore delle librerie, con l’istituzione dell’Albo delle librerie di qualità (quelle che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio) che dà diritto ad utilizzare il marchio di «libreria di qualità» (valido per 3 anni).
Anche edises.it ha applicato la nuova percentuale di sconto a tutti i libri in catalogo.