EDUCAZIONE INCLUSIVA

Educazione inclusiva: i nuovi modelli PEI

I nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato valorizzano fortemente un approccio “interistituzionale” alla definizione del progetto di vita della persona con disabilità.

Con il Decreto n. 182 del 29 dicembre 2020 sono stati adottati il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le relative Linee guida: le numerose novità introdotte costituiscono una stimolante occasione per tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione, interrogandosi sul cammino fin qui fatto e sui possibili interventi di revisione e miglioramento. Analizziamo dunque le principali novità che caratterizzano il provvedimento.

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Educazione inclusiva: le novità introdotte

A seguito del decreto, il PEI deve ora essere stilato su un modello unico per tutto il territorio nazionale, diverso solo per ordine e grado di istruzione (in precedenza, invece, ogni istituto scolastico lo elaborava su un proprio format). Il documento è elaborato ed approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), e deve tener conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, con particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale di cui alla classificazione ICF dell’OMS. Redatto a partire dalla scuola dell’infanzia, il PEI va aggiornato in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.

Il decreto 182/2020, inoltre, valorizza fortemente un approccio “interistituzionale” alla definizione del progetto di vita della persona con disabilità, di cui il PEI costituisce un aspetto significativo. L’accertamento della disabilità (da parte dell’INPS), infatti, è propedeutico al Profilo di Funzionamento (a cura dell’UMV – Unità multidisciplinare di valutazione dell’ASL) che, a sua volta, è propedeutico al PEI-Progetto Educativo Individualizzato (elaborato e approvato dal GLO) e al Progetto Individuale (a cura dell’Ente Locale).

L’art. 2 del decreto definisce il PEI come uno “strumento di progettazione educativa e didattica”, che accompagna l’alunno a partire dalla scuola dell’infanzia fino al termine della sua carriera scolastica, integrato in caso di “nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”, nonché ridefinito in occasione dei passaggi fra i vari gradi di istruzione o in caso di trasferimento dell’alunno da una scuola ad un’altra.

Il PEI ha validità annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati”. Il PEI, inoltre, “garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità”.

Una novità assoluta prevista dal Decreto Interministeriale in oggetto riguarda la versione digitale del modello di PEI (art. 19) la cui compilazione dovrà avvenire, in modalità telematica da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, tramite accesso al sistema SIDI, previa registrazione per essere abilitati ad accedere al sito con apposite credenziali. In virtù di ciò, il Ministero dell’Istruzione è impegnato a predisporre uno strumento informatico di compilazione del PEI in grado di interagire con le banche dati esistenti.

Al termine dell’anno scolastico 2020/2021, i modelli di PEI saranno sottoposti a revisione e potranno essere integrati e/o modificati, sulla base delle indicazioni e/o osservazioni pervenute dalle Istituzioni scolastiche (art. 21) che li avranno collaudati e potranno esprimere i punti di forza e i punti di debolezza.

Le Linee guida

Il riferimento cardine per la compilazione delle sezioni del nuovo PEI sono le Linee guida adottate dal Decreto n. 182/2020 con l’Allegato B, parte integrante dello stesso Decreto.

Le Linee guida rappresentano un documento operativo corposo, impegnativo, ma meritevole di attenzione, poiché sono una bussola di orientamento per i componenti del Gruppo di Lavoro Operativo che devono operare e procedere, nel rispetto delle specifiche competenze e dei rispettivi ruoli, alla compilazione del PEI in modo programmato, trasparente, operativo e flessibile, in vista del successo formativo da garantire ad ogni bambino/alunno/studente con disabilità, e al fine del migliore inserimento possibile nel contesto scolastico ed extrascolastico.

In particolare, le Linee guida invitano ad una riflessione ragionata sulle varie sezioni che compongono il PEI, al fine di elaborarlo con più responsabilità e consapevolezza in merito al nuovo modo di leggere la disabilità in ottica ICF.

Un nuovo “percorso di inclusione di qualità”

Il nuovo modello di PEI finisce così per aggiungere un nuovo e decisivo tassello per quel percorso di inclusione di qualità, in vista del soddisfacimento delle esigenze educative e di istruzione degli alunni con disabilità, delineato dal Decreto Legislativo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità).

In attuazione della Legge n. 107 del 2015, tale Decreto legislativo ha infatti definito le nuove procedure di certificazione e di documentazione della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e la successiva stesura del Profilo di Funzionamento (PF), redatto secondo il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale (quando è richiesto) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) efficacemente collegato al Progetto di vita dell’alunno con disabilità.

Nel nuovo processo di inclusione scolastica, il Profilo di Funzionamento presenta molti punti di contatto con l’azione pedagogico-didattica, avocando a sé per la sua compilazione la collaborazione e la sinergia, oltre che dell’equipe multidisciplinare, anche degli insegnanti, della famiglia e, dove è possibile, anche la “partecipazione attiva” dell’alunno, cui il Decreto ha dato ampia centralità.

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