Nel disegno iniziale della Legge 107 (marzo 2015) si credette che il rilancio dell’autonomia scolastica potesse avvenire non solo tramite il rafforzamento di iniziativa e managerialità del dirigente scolastico ma anche attraverso l’attribuzione di poteri in deroga, in una sorta di “commissariamento” temporaneo delle istituzioni scolastiche.
Spiccava la responsabilità attribuita in esclusiva a un figura che, nel quadro pregresso, era stata chiamata a reggere la scuola nella diarchia con gli organi collegiali, ai quali il Regolamento dell’autonomia riconosceva per intero la predisposizione del POF, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio d’istituto e dallo stesso adottato con delibera conclusiva.
La proposta governativa del 12 marzo andava a stravolgere un essenziale elemento di equilibrio disponendo che
il piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto nonché con l’eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio
Ne derivavano, a cascata, ulteriori potestà (non condivise con gli organi collegiali) che avrebbero reso il dirigente scolastico il princeps dell’istituzione con poteri da commissario per le emergenze.
Gli argomenti dell'articolo
Il ritorno all’equilibrio delle competenze, frutto della riscrittura parlamentare
Nella VII Commissione della Camera la discussione si incentrò anzitutto sui temi delle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico in materia di:
- elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa
- scelta dei docenti per l’arricchimento dell’offerta formativa
- valutazione dei neodocenti ai fini della conferma in ruolo
- premialità del personale docente già in servizio
È significativo che, nel provvedimento approvato alla Camera il 20 maggio, quale soggetto attivo delle scelte dell’autonomia sia nominato non il dirigente scolastico bensì l’istituzione scolastica stessa.
Essa si muove secondo le proprie regole ed elabora la propria progettualità in coerenza con le direttrici fondamentali che reggono la scuola pubblica: da un lato la legge n. 59/1997 (e il correlato regolamento dell’autonomia), dall’altro l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 (articolo pure esso derivato dalla legge n. 59/1997), che definisce le funzioni del dirigente scolastico, il quale
assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
A tal fine
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali
In altre parole, la VII Commissione si mosse su una linea di continuità con i provvedimenti di berlingueriana memoria, valorizzando il quadro giuridico da allora esistente e dimostrando l’incongruenza, di fatto e di diritto, dell’attribuzione al dirigente scolastico di poteri nuovi (e men che meno di poteri straordinari).
Infatti, nella pubblica amministrazione la regola fondamentale sta nella distinzione tra il potere di indirizzo e il potere di gestione. Nel caso della scuola, al consiglio d’istituto spetta il primo, al dirigente il secondo.
La scelta, nella stesura iniziale, di affidare al dirigente scolastico sia l’elaborazione che la gestione del POF triennale avrebbe creato un vulnus sia nei principi generali della pubblica amministrazione sia nel bilanciamento delle specifiche competenze interagenti nell’istituzione scolastica autonoma.
Il profilo del dirigente scolastico nella legge 107/2015
Nella stesura finale della legge n. 107 non appare più alcuna traccia dell’immagine muscolosa del preside-sindaco fornita inizialmente all’opinione pubblica.
Il profilo del dirigente scolastico, delineato nei commi 78 e seguenti dell’articolo unico della legge, appare in continuità con quello del 2001:
- nell’assicurare che “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali” (c. 2);
- nel ribadire il criterio generale dell’equilibrio istituzionale nel “rispetto delle competenze degli organi collegiali”;
- nel finalizzare la funzione dirigenziale alla gestione efficiente ed efficace delle risorse attribuite alla scuola, a partire dalle risorse umane;
- nel sottolineare la responsabilità di risultato tipica del dirigente.
Quest’ultimo aspetto è sottolineato nel successivo comma 93, relativo alla valutazione dei dirigenti scolastici.
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I nuovi compiti di gestione attribuiti al dirigente scolastico
Riportiamo, in sintesi, i principali nuovi compiti di gestione attribuiti al dirigente scolastico, seguendo l’ordine con cui compaiono nella legge.
- Comma 14: sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, il collegio dei docenti elabora il piano triennale dell’offerta formativa, da sottoporre all’approvazione finale del consiglio d’istituto
- Comma 18: il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82
- Comma 40: il dirigente scolastico individua (tramite l’apposito registro da istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) le imprese nonché gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
- Comma 84: il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse comunque disponibili, può ridurre il numero di alunni e di studenti per classe, anche in rapporto alle esigenze degli alunni con disabilità
- Comma 85: il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a dieci giorni ricorrendo al personale dell’organico dell’autonomia
- Comma 117: per il personale docente ed educativo in anno di prova, il dirigente scolastico affida, a inizio anno, le funzioni di tutor a un docente di sua scelta; a fine anno esprime la valutazione per la conferma in ruolo sulla base dell’istruttoria predisposta da tale docente tutor, sentito il comitato per la valutazione
- Comma 127: il dirigente scolastico, assegna annualmente ai docenti meritevoli il riconoscimento economico (bonus) derivato dal fondo ministeriale complessivamente ammontante a 200 milioni
Su quest’ultimo terreno si gioca, nell’istituto e nel sistema intero, la credibilità della figura dirigenziale, per la prima volta chiamata all’autonoma individuazione dei docenti da riconoscere sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti all’interno dei parametri di legge:
- qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
- risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
- responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
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