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Il decreto legislativo 62/2024 introduce cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità
Il decreto legislativo 62/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio e in vigore dal 30 giugno 2024, introduce nuove modalità di valutazione unitaria per una migliore assistenza e integrazione delle persone con disabilità in Italia. Il decreto, emanato in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, ridefinisce il concetto stesso di disabilità e modifica le procedure di valutazione.
Una nuova definizione di disabilità
Il decreto abbandona la terminologia obsoleta e potenzialmente discriminatoria, sostituendo termini come “handicap” e “invalidità” con “persona con disabilità”. Innanzi tutto, l’art. 3 aggiorna la definizione di “persona con disabilità”: è tale “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
Questa nuova definizione, in linea con la Convenzione ONU del 2006, sottolinea l’importanza di considerare la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, piuttosto che come una caratteristica intrinseca dell’individuo. Da notare che (art. 4 del decreto) da ora, in ogni testo normativo, la parola «handicap» è sostituita con «condizione di disabilità»; parimenti, le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite con «persona con disabilità».
Valutazione di base e progetto di vita individuale
Il decreto introduce la “valutazione di base“, un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari. Questa valutazione, dal 1° gennaio 2026 affidata in via esclusiva all’INPS, si svolgerà in un’unica visita collegiale e si baserà sull’utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La valutazione di base ha la funzione di strumento preordinato al riconoscimento della condizione di disabilità, all’accertamento dell’invalidità civile e, per quanto qui più interessa, all’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica ( art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).
Inoltre, il decreto sancisce il diritto delle persone con disabilità a richiedere l’attivazione di un “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato“, uno strumento (appunto) personalizzato volto a favorire l’inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita. Il progetto di vita, elaborato in collaborazione con la persona con disabilità e i suoi familiari, terrà conto delle esigenze, dei desideri e delle aspettative dell’individuo, promuovendo la sua autonomia e partecipazione attiva nella società. Il suo obiettivo principale è garantire il riconoscimento della condizione di disabilità e dei relativi diritti civili e sociali, compreso il diritto alla vita indipendente. In tale prospettiva, viene sottolineata l’essenzialità “strategica” del progetto di vita individuale, inteso quale strumento per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri (art. 18, c. 3).
L’accomodamento ragionevole
Il decreto, introducendo nella L. 104/1992 il nuovo art. 5-bis, definisce anche il concetto di “accomodamento ragionevole“, in conformità alla Convenzione ONU per le persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18). L’accomodamento ragionevole consiste nelle modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali. Di conseguenza, all’accomodamento ragionevole si deve ricorrere esclusivamente in via sussidiaria e allorquando il diritto non è in concreto pienamente esercitabile (ad esempio, è ipotizzabile il ricorso all’accomodamento ragionevole per garantire l’accessibilità a un treno, in attesa della predisposizione di banchine a raso, o attraverso l’utilizzo temporaneo di apposito elevatore).
Sperimentazione e applicazione graduale
Il decreto entrerà in vigore il 30 giugno 2024. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione per l’applicazione provvisoria e a campione, in diverse realtà territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base.