a cura di
Genzianella Foresti
Dall’autrice del volume Preside: la sfumatura di un mestiere, una serie di consigli per Dirigenti Scolastici per affrontare alcuni momenti “difficili” nella vita lavorativa: un procedimento disciplinare o una visita ispettiva, l’incarico in una scuola di nuova istituzione, impostare la contrattazione in materia di smart working, atti di violenza nei confronti del personale scolastico.
Il tutto, alla luce delle ultime novità normative: CCNL Dirigenti 2024, Legge n. 25/2024 sulla sicurezza del personale scolastico.
Gli argomenti dell'articolo
E se a “sbagliare” fosse il DS stesso?
Nel testo Preside: la sfumatura di un mestiere, si trovano vari capitoli dedicati ai compiti del dirigente scolastico, al ruolo dei dirigenti tecnici, alle sanzioni previste in tema di sicurezza e così via. Molteplici sono le responsabilità in capo al dirigente e, per quanto si operi con impegno, serietà e coscienza, qualche “buccia di banana” la si può sempre incontrare.
Vediamo ora le due casistiche principali, che possono anche “coesistere”:
- Il DS è sottoposto a procedimento disciplinare, avviato dall’USR e con il coinvolgimento dell’UPD (Ufficio dei Procedimenti Disciplinari);
- Il DS è oggetto di una visita ispettiva, avviata dall’USR o, in casi più gravi, dal Ministero stesso.
Le principali fonti normative per il procedimento disciplinare sono:
- il D.Lgs. 165/2001, già ampiamente citato nel testo, in particolare in relazione ai procedimenti disciplinari di tutto il personale;
- il CCNL per la dirigenza, che ne fissa le sanzioni disciplinari, sempre in connnessione con il D.Lgs. 165/2001.
Tralasciando i reati penali nei quali il dolo gioca un ruolo determinante (furto, peculato, falsa attestazione del servizio, etc.) l’attenzione maggiore va posta a quelle situazioni “al pericoloso confine” tra discrezionalità, colpa lieve e, talvolta, colpa grave. La responsabilità che investe il capo d’istituto in questi casi è una responsabilità dirigenziale, strettamente connessa al suo ruolo, ai suoi compiti e, quindi, ai suoi doveri.
Per quanto concerne il contratto di lavoro, citiamo l’ipotesi di CCNL sottoscritta il 13 marzo 2024 e relativo al triennio 2019/2021 che, tra le diverse novità rispetto al precedente del 2019, interviene anche sulle sanzioni disciplinari, in particolare modificando la precedente previsione (art. 28) che consentiva il licenziamento dopo due provvedimenti di sospensione, senza considerarne la singola durata. Si trattava infatti di un’evidente violazione del principio di gradualità. Si è inoltre dato atto che, dopo due anni dalla loro applicazione, non si tiene più conto delle sanzioni disciplinari comminate anche per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi dirigenziali.
Riprendiamo ora il decreto 165/2001 e in particolare gli articoli:
Art. 55 bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
“7. Il ((…)) dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell’incolpato ((…)), che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall’Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.”
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare)
“1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare.”
…
“3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all’articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4.”
I termini per l’avvio, la contestazione d’addebito, l’audizione a difesa e la conclusione del procedimento sono quelli ben noti per tutte le PA, già trattati nel Capitolo 45 del volume. Delicata è la fase di avvio e in particolare l’individuazione della data di acquisizione della notizia d’infrazione, soprattutto se la notizia non giunge con nota scritta, esposto, denucia, ma risulta da una o più segnalazioni di comportamenti non corretti pervenute per via orale, che saranno naturalmente prese in considerazione se sufficientemente circonstanziate. Inoltre il nesso tra procedimento penale e procedimento disciplinare, che riguarda anch’esso tutti i pubblici dipendenti, esula dalle competenze del dirigente scolastico, quale soggetto attivo in un procedimento disciplinare verso un dipendente, ma ancora di più quale “oggetto” di un procedimento penale. Le decisioni, in entrambi i casi, spettano infatti all’UPD (Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari) dell’Ufficio Scolastico Regionale.
L’USR può inoltre disporre accertamenti ispettivi nei confronti di un dirigente scolastico il cui comportamento faccia sorgere qualche dubbio. Come il DS deve agire in questi casi può non essere semplice. Di norma gli verrà prima chiesta una relazione sui fatti segnalati ed è bene che il DS la stenda con attenzione e senza troppe “scuse” a priori (Excusatio non petita, accusatio manifesta). È bene pertanto limitarsi a chiarire gli addebiti contestati nel modo più sereno possibile, senza eccessivi ricorsi a vuoti di memoria o a spiegazioni del tipo “in quei giorni ero tanto preso da mille impegni”. Questo vale, ovviamente, anche durante l’interlocuzione con l’UPD o con gli ispettori, astendendosi il più possibile da atteggiamenti di supponenza, che celano l’arroganza di chi si ritiene infallibile, ma anche da “lagne” del tipo: perché proprio a me, che lavoro sempre e tanto. Inoltre l’ispettore, così come vale per il dirigente stesso durante l’audizione a difesa di un proprio dipendente, non può indagare su altre questioni che non siano oggetto della contestazione e dell’incarico ricevuto dall’USR. Resta salvo il ricorso all’autorità giudiziaria nel caso si rilevino reati per i quali corre l’obbligo di denuncia.
Il consiglio
Ritenendo superfluo, e anche offensivo, il consiglio di “adempiere ai propri compiti con disciplina e onore” (art. 54 della Costituzione), mi permetto di tratteggiare alcune situazioni, che possono dare luogo a contenziosi non sempre facilmente sanabili, suggerendo in quale modo agire per evitarli o almeno per arginarli:
- alcuni genitori o anche alunni, tipicamente delle scuole superiori, presentano all’USR un esposto accusando il dirigente di scarso interesse verso il buon funzionameno della scuola, di incapacità di prendere provvedimenti verso docenti non idonei al proprio lavoro e così via. Poiché difficilmente queste segnalazioni nascono dal nulla, è sempre bene che il DS mostri un atteggiamento volto all’ascolto tempestivo delle varie istanze, accompagnato da una presenza costante nei momenti significativi come i consigli di classe, oltre agli scrutini. Ciò consente di interloquire con i rappresentanti di classe, di conoscere meglio i docenti, di “armonizzare” i comportamenti e le scelte dei diversi team. Se poi si è comunque chiamati in causa, si avranno elementi per chiarire la propria posizione e la modalità con la quale si è intervenuti anche in via disciplinare verso qualche docente, se del caso. Talvolta poi i genitori si rivolgono al dirigente “interrogandolo” su cosa ha fatto contro quel tal docente o quella tale famiglia. Rispondete subito e senza esitazioni con un asettico: “non si preoccupi, ho fatto tutto quanto necessario. A voi famiglia interessa, giustamente, il risultato, ma non la strada con la quale lo si è perseguito”.
L’inerzia di fronte a talune situazioni non sarà mai vista con benevolenza se si arriva ad un contenzioso vero e proprio, a una denuncia o a un esposto; far finta di ignorare o peggio ancora ignorare un problema, sperando che magicamente rientri da solo, certamente non risolve la situazione ma la amplifica;
- accusa da parte di qualche sindacato o di qualche lavoratore per comportamenti ritenuti antisindacali. Anche in questo caso “prevenire” è meglio che curare. Rispettate i tempi della contrattazione, invitate i componenti della RSU e ascoltate con pazienza le loro richieste, non negate a priori le assemblee sindacali, mantenete un atteggiamento “disteso” verso gli scioperi, anche quando sconvolgono i vostri piani. Trattate tutti i sindacati allo stesso modo, indipendentemente dalla vostra posizione personale, e seguite con attenzione quanto stabilisce la normativa e quanto prevede il CCNL. Va da sé che dovete conoscere bene entrambi. Naturalmente tutto ciò non significa accettare supinamente ogni richiesta per evitare grane, rappresenta piuttosto la modalità corretta di agire, tenendosi lontano da scontri ideologici che non portano a nulla di buono. Non tocca a noi DS, né alla RSU o ai sindacati, piegare le leggi al nostro interesse. La contrattazione di istituto non è un’assemblea sindacale, così come non lo è un Collegio docenti. Evitate di infilarvi “da soli” in situazioni dalle quali è poi difficile uscire;
- abbiamo più volte parlato nel testo di “inerzia” nell’agire. La fretta non è mai una buona consigliera, ma il girarsi dall’altra parte è anche peggio, soprattutto nei casi in cui a soffrirne sono direttamente gli alunni. E non mi riferisco solo ai casi eclatanti (pedofilia, eccesso dei mezzi di correzione, etc.) ma a quella zona grigia che passa rapidamente dall’eccessiva confidenza verso gli alunni, in particolare nella secondaria, alle molestie, dagli scherzi innocui alle battute pesanti, e così via. Non esiste un’unica ricetta per affrontare queste situazioni, ma certamente vanno affrontate: con un primo colloquio informale con il docente, con una contestazione di addebito o con una segnalazione all’USR, in base alla gravità dei fatti contestati. Il “non credevo, mi pareva impossibile” non è un esimente, ma piuttosto un aggravante: eravamo a conoscenza dei fatti e li abbiamo sottovalutati. Si tratta di colpa lieve? Più facilmente sarà vista come una colpa grave, escludendo il dolo derivante da amicizia o altri interessi. Se poi non ci rendiamo nemmeno conto di cosa accade nella nostra scuola, allora più che di colpa si dovrebbe parlare di una incapacità a svolgere il proprio ruolo. Il DS non dirige la scuola solo in senso tecnico o burocratico, limitandosi ad applicare le norme, presenziare agli scrutini e firmare le circolari, ma dirige la scuola nel suo “insieme”, costituito dal personale, dagli studenti e dalle famiglie. Vanno ascoltate e comprese le istanze di tutti.
E se mi danno una scuola di nuova istituzione?
L’ultima sezione del testo Preside: la sfumatura di un mestiere ha cercato, nelle poche pagine della Parte Quarta, di fornire qualche consiglio circa la scelta della scuola da accettare come primo incarico, sempre che si sia nelle condizioni di poter scegliere. In realtà si è trattato più di una sorta di ripasso di quali e quanti tipi di scuole esistano, riforme a parte, e delle incognite che ciascuna può presentare.
Si rende ora necessario un approfondimento sulle scuole di nuova istituzione, che non rappresentano certo una novità, ma che via via troveranno sempre più spazio nelle varie delibere regionali. La Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1, comma 557, ha dato infatti attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico, a decorrere dall’anno scolastico 2024/25, prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che aveva fissato i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, oltre alla loro distribuzione tra le varie regioni. Criteri ripresi e precisati nel successivo Decreto Interministeriale del 30 giugno 2023, n. 127, sul quale è poi intervenuto il Decreto Milleproroghe 2024, con un ulteriore correttivo.
Al di là dei calcoli, delle stime e delle scelte effettuate da ogni Regione, vale la pena sottolineare che, a fronte di istituzioni scolastiche ben note, si affiancano e in parte ne prendono il posto nuove scuole. Un dato è certo: il numero di istituzioni scolastiche, e quindi di dirigenti, è in calo, ma non tanto per effetto di tagli normativi, come si potrebbe pensare, quanto per effetto del ben noto calo demografico. Inoltre, ogni docente, diventato dirigente, deve avere ben chiaro che il suo nuovo contratto non stabilirà la titolarità di un ufficio, come avveniva per gli incarichi di docenza, ma gli attribuirà un incarico temporaneo, di tre anni. La paura dell’essere perdente posto non riguarda quindi né i dirigenti attuali, né i futuri. Può capitare che la scuola da lui diretta venga accorpata o unita con altra scuola: il DS non sarà “perdente posto”, non essendo “suo” quel posto, ma – secondo criteri di vario tipo sui quali ora non interveniamo – gli verrà assegnata altra scuola.
Vediamo ora le diverse possibilità di primo incarico che si andrà a ricoprire, in relazione non tanto alla scuola quanto al dirigente uscente:
- scuola con un titolare che lascia l’incarico per trasferimento o per pensionamento. Si tratta della situazione normale e l’avvicendamento sarà piuttosto lineare; la scuola certamente non cambia codice e di norma neanche il DSGA. Per quanto riguarda il personale si tratta dei normali trasferimenti;
- scuola precedentemente diretta da un reggente: il personale e le famiglie stesse saranno lieti di accogliere un dirigente “tutto per loro”; il passaggio dovrebbe essere semplice;
- scuola di nuova istituzione; le possibilità in questo caso sono a loro volta diverse in ragione del tipo di “unione” che la singola Regione ha stabilito:
- l’istituto di dimensioni maggiori accorpa l’istituto più piccolo;
- due istituti vengono fusi in un terzo, di nuova istituzione;
- viene fatto lo spostamento di qualche plesso da una scuola ad un’altra.
Nel caso di una nuova istituzione, residuale per incarichi iniziali ma non esclusa a priori, la situazione è più complessa; ci si troverà di fronte ad un corpo docente risultato di “due corpi” docente, con una graduatoria di istituto rifatta, con qualche trasferimento d’ufficio che rompe la continuità di più di un consiglio di classe e così via. Il “si stava meglio prima” sarà il tema ricorrente in sala professori per almeno un po’ di tempo, talvolta anche per anni. Le difficoltà per il nuovo DS, infatti, non sono solo relative ai molteplici passaggi burocratici, quanto piuttosto alla capacità di trattare tutti senza distinzione: non c’è una scuola di serie A e una di serie B, una scuola che ci guadagna e una che ci perde, etc. Vediamo ora i vari casi:
- nel caso di scuola accorpante, la scuola accorpata avrà chiuso la contabilità al 31 agosto, ma entro il 30 ottobre, va effettuato il passaggio di consegne fra i rispettivi DSGA, alla presenza del nuovo DS e del Presidente del CdI; analogamente ciò avviene per la “parte” relativa al plesso ricevuto. Il nuovo DS deve quindi procedere alle variazioni del programma annuale e all’aggiornamento dell’inventario. Attenzione, inoltre, alla composizione del nuovo Consiglio di istituto e del Comitato di valutazione; i membri ancora in carica restano tali. La scuola accorpata vedrà la sua perdita di autonomia (anche se magari era già in reggenza) come un torto e i più rancorosi andranno alla ricerca dei possibili colpevoli;
- nel caso di nuova istituzione, la situazione gestionale è ancora più complessa: oltre al passaggio di consegna con le scuole “unite” si tratterà di fare un programma annuale da settembre a dicembre, prima del programma annuale dell’anno successivo. Si dovrà ottenere un nuovo codice fiscale e si dovrà nominare subito l’RSPP. Il Consiglio di istituto, ormai decaduto e in attesa di nuove elezioni, viene sostituito da un Commissario, nominato dall’USR. Eletto poi il nuovo Consiglio, si deve procedere anche alla costituzione del nuovo Comitato di valutazione. Anche se non c’è una scuola accorpante e una accorpata, ciascuna delle due scuole vivrà questa unione come un “favore” fatto all’altra. Unendo poi due istituti, in qualunque modo ciò avvenga, i componenti delle rispettive RSU restano in carica e il loro numero può superare il classico “TRE”. Se per qualche ragione, invece il numero scende sotto due, chiaramente la RSU decade e si devono aspettare le nuove elezioni. La proroga non è possibile: da quale lista si dovrebbero prendere i sostituti?
- quando poi una scuola “riceve” un plesso, la scuola ricevente non sempre è ben disposta all’accoglienza e il plesso in arrivo tende a sentirsi “strappato” dal suo nucleo originario. Il Consiglio di Istituto della scuola ricevente decade e devono svolgersi nuove elezioni, mentre per quello della scuola che ha perso un plesso decadono gli eventuali eletti del plesso staccato, che vanno sostituiti secondo le normali regole della surroga.
Il consiglio
Trattandosi di un concorso regionale con un numero non elevato di posti da assegnare va da sé che raramente si avranno troppe scelte. In ogni caso, al di là dei consigli già presenti nel testo, mi permetto di aggiungerne un altro alla luce della mia esperienza di DS che ha passato “la palla” ad un altro DS. Se il DS uscente, qualunque ne sia la ragione, si rende disponibile ad aiutarvi e se vi siete fatti l’idea che la scuola sia stata retta abbastanza bene, ascoltate i suoi suggerimenti, seguite certamente la vostra strada, ma non esitate ad avere confronti o chiedere consigli. Possono sempre essere utili. Se poi il “vecchio” DS vi sembra troppo invadente e proprio non riesce a staccarsi dalla “sua” scuola, avrete modo di fargli comprendere che è sempre ben accolto, ma che ora siete voi a dirigere l’istituto. Un ultimo suggerimento, che potrà apparire superfluo ai più, è “evitate di parlare male di chi ci ha preceduto”. Prima o poi tocca a tutti di “essere sostituiti”.
Come impostare la contrattazione con il nuovo CCNL 2024 e Le nuove norme sulla sicurezza del personale scolastico
Altri esempi di vita lavorativa di un DS corredati di consigli sono disponibili nel file scaricabile qui sotto.
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