Risale a febbraio 2016 la pubblicazione in Gazzetta del Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedree a posti di insegnamento; il provvedimento è in vigore ancora oggi.
Consulta la tabella di corrispondenza tra nuove e vecchie classi di concorso.
Gli argomenti dell'articolo
Cosa sono le classi di concorso?
Come indicato nella relazione illustrativa del Regolamento, con l’espressione “classe di concorso” si intende la specificazione “dei requisiti accademici utili per poter accedere all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado”. Requisito per partecipare al concorso a cattedra è il possesso da parte degli aspiranti docenti dell’abilitazione all’insegnamento, ovvero di un titolo che abbia valore abilitante per una specifica classe di concorso.
Perché le vecchie classi non erano più adeguate?
Il Nuovo Regolamento riforma le classi di insegnamento, al fine di adeguarle alle attuali esigenze formative delle scuole, abrogando il DPR 30 gennaio 1998. Già nel 2008 il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 esplicitava l’inadeguatezza delle classi di concorso e ne richiedeva la razionalizzazione e l’accorpamento per una maggiore flessibilità dell’impiego dei docenti (all’articolo 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).
A tale esigenza risponde la legge 107/2015 c.d. La Buona Scuola, specificando che il nuovo concorso per docenti non potesse essere bandito sulle vecchie classi di concorso, non più coerenti né con gli ordinamenti scolastici, né con gli ordinamenti universitari. Nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la presentazione del documento di riforma si legge infatti che, le vecchie classi di concorso:
- Non sono adeguate agli ordinamenti della cd. Riforma Gelmini e non contemplano alcuni insegnamenti come quelli dei licei musicali e coreutici istituiti con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89
- Riferiscono a vecchi ordinamenti universitari i requisiti di accesso ai corrispondenti percorsi abilitanti, precludendo di fatto ad alcune categorie di laureati, l’accesso all’insegnamento
- Consentono una scarsissima flessibilità nell’impiego di docenti.
Nelle intenzioni del MIUR il Regolamento sulle classi di concorso in vigore dal 23 febbraio 2016 contribuirà a realizzare una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali semplificando l’espletamento delle procedure concorsuali e con l’obiettivo finale di una maggiore efficienza del sistema scolastico. L’eccessivo numero di classi di concorso determina infatti difficoltà nell’assorbimento del precariato e nella fungibilità dei docenti oltre ad una gestione costosa delle procedure concorsuali, tutti svantaggi in parte superabili dal loro accorpamento e razionalizzazione.
Cosa cambia rispetto al passato?
Rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione previgente, il Dpr 14 febbraio 2016, n. 19 prevede:
- l’aggiornamento delle classi di concorso (al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria, sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento)
- l’accorpamento di classi di concorso assimilabili, per un più efficiente collocamento dei docenti (il numero delle classi passa infatti da 168 a 114)
- l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso:
- A-53 – Storia della musica
- A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A-57 – Tecnica della danza classica
- A-58 – Tecnica della danza contemporanea
- A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza
- A-63 – Tecnologie musicali
- A-64 – Teoria, analisi e composizione
- A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
- A-35 – Scienze e tecnologie della calzatura e della moda
- A-36 – Scienze e tecnologia della logistica
- A-65 – Teoria e tecnica della comunicazione
Le nuove classi di concorso
Le nuove classi di concorso interessano principalmente le discipline musicali nonché degli indirizzi di calzature, moda, grafica e comunicazione: si tratta di classi di concorso necessarie per allineare i percorsi di abilitazione alle modifiche ordinamentali, in particolare la nascita dei licei musicali e coreutici.
Di grande interesse la nuova classe A-65 “Teoria e tecnica della comunicazione” considerando la rilevanza che il settore delle comunicazioni, in particolare digitali, ha nel mercato del lavoro in termini di prospettive occupazionali.
Un discorso a parte va fatto per la nuova classe A-23 “Lingua italiana per discenti di lingua straniera”, la cui introduzione non si giustifica per l’esigenza di adeguamento ai nuovi ordinamenti, ma è determinata da ragioni sociali, in particolare dalla presenza sempre più rilevante di alunni stranieri nelle classi.
Cosa prevede il nuovo Regolamento?
Il DPR 14 febbraio 2016 N°19 (successivamente integrato dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259) è costituito da 6 articoli e tre tabelle:
- L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento, indicando la fonte normativa primaria di attribuzione di tale potere regolamentare (si tratta dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008)
- L’articolo 2 rimanda alle Tabelle allegate (Tabella A, Tabella B e TABELLA-A1) nelle quali sono individuate le nuove classi di concorso e gli insegnamenti che si ricollegano ad esse
- L’articolo 3 definisce, per ciascuna classe di concorso, i titoli di accesso ai percorsi abilitanti e le corrispondenze rispetto alle vigenti classi
- L’articolo 4 in un’ottica di semplificazione delle procedure selettive, prevede la possibilità di predisporre prove comuni tra diverse ma assimilabili classi di concorso
- Gli articoli 5 e 6 infine contengono norme transitorie e finali e dispongono la possibilità per coloro che risultano iscritti ad uno dei percorsi aventi valore di titoli di accesso alle classi di concorso attualmente vigenti di partecipare alle prove di accesso ai percorsi abilitanti e l’entrata in vigore del regolamento, il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Le tabelle allegate allo schema costituiscono parte integrante del provvedimento. La Tabella A definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado (complessivamente 81 classi contro le precedenti 116):
- La prima colonna contiene il codice identificativo della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura “NUOVA”, se non vi è confluenza;
- La seconda colonna contiene la denominazione della nuova classe di concorso, seguita dalla denominazione della precedente classe di concorso in essa confluita;
- La terza, quarta e quinta colonna contengono i requisiti (titoli) di accesso ai percorsi abilitanti suddivisi per ordinamento (rispettivamente: DM 39/1998 – vecchio ordinamento; DM 22/2005 – lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento; lauree magistrali DM 270/2004 e diplomi accademici di II livello)
- La sesta colonna elenca ove specificati, per ciascun titolo di accesso, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo
- La settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare ed eventualmente con apposito asterisco, l’insegnamento assegnato in via transitoria ad esaurimento
La Tabella-A1 elenca, limitatamente alle lauree di vecchio ordinamento, l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio. La Tabella B definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (che passano da 52 a 33):
- La prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura “NUOVA” se non vi è confluenza
- La seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione “Classe di concorso ad esaurimento”
- La terza e quarta colonna indicano la corrispondenza con i titoli di accesso previsti dai previgenti ordinamenti.
- La quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso
Che impatto avrà la riforma sui “vecchi” abilitati?
Come stabilisce l’art. 3 del Regolamento, nei commi 3 e 4, i docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento, mentre i docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione o idoneità per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, potranno accedere a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali e di reclutamento.
Materiali scaricabili
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