Appena bandito il Concorso a cattedra, nella gazzetta di oggi 26 febbraio 2016. Confermate le anticipazioni delle scorse settimane; il concorso sarà per soli docenti abilitati e restano esclusi i docenti di ruolo.
Ecco i bandi:
Scarica il bando per Infanzia e Primaria
Scarica il bando per la scuola secondaria
Scarica il bando per il sostegno
Modalità delle prove e programmi di studio sono contenuti nel DM n. 95 del 23 febbraio 2016 e nell’Allegato A dello stesso decreto in cui vengono confermate le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi.
Già a una prima occhiata i bandi risultano attaccabili sotto diversi aspetti e saranno certamente oggetto di procedure di ricorso, in particolare sotto il profilo della legittimità dei titoli richiesti per la partecipazione.
Sembrerebbe essere ormai un’abitudine in Italia quella di ricorrere contro le procedure concorsuali; da anni non c’è selezione pubblica che non dia il via a una valanga di ricorsi che spesso bloccano le procedure, creando disagi e criticità per gli aventi diritto e paralisi per le amministrazioni che non sono in grado di gestirli.
Gli argomenti dell'articolo
I requisiti di accesso al Concorso a Cattedra 2016 e i motivi di possibile contestazione mediante ricorso
- Alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell’art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 110, della legge non può partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
- I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Di fatto ciò significa che saranno esclusi dalla prossima tornata concorsuale i laureati non in possesso di abilitazione (anche se laureati prima dell’entrata in vigore della normativa sull’abilitazione), i precari non abilitati (anche se con 36 mesi di servizio), i docenti di ruolo e gli specializzandi nel sostegno e abilitandi nelle discipline.
Da più parti si ritengono illegittime tali esclusioni, soprattutto alla luce di diverse sentenze del Consiglio di Stato che hanno ribadito il principio per cui l’accesso al concorso deve essere consentito a tutti coloro che sono in possesso del previsto titolo accademico, come d’altra parte era previsto dal concorso bandito nel 2012.
Molto probabilmente presenteranno domanda di partecipazione al prossimo concorso anche soggetti non in possesso del titolo abilitante. Alla domanda farà seguito la proposizione di un ricorso al TAR con l’obiettivo di partecipare con riserva alle prove selettive, in attesa del pronunciamento del Tribunale amministrativo.
A tale scopo già diversi studi legali hanno avviato le pre-adesioni al ricorso innanzi al TAR, finalizzato a permettere la partecipazione di tutti gli aspiranti docenti al Concorso Docenti 2016.
Chi potrà aderire al ricorso
- Coloro che hanno conseguito la Laurea prima dell’a.a. 2001/2002 (cd. vecchio ordinamento);
- Coloro che hanno conseguito la Laurea successivamente all’a.a. 2001/2002, non abilitati all’insegnamento;
- Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e non hanno ancora conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che possono aderire al ricorso anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al TFA, ma non hanno effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso;
- Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) e non hanno conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che possono aderire al ricorso anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al PAS, ma non hanno effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso;
- Coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso di Specializzazione per il SOSTEGNO e non hanno ancora conseguito l’abilitazione. Al riguardo, si precisa che possono aderire al ricorso anche coloro che hanno ottenuto l’ammissione al Corso di specializzazione, ma non hanno ancora effettuato l’iscrizione ed iniziato il corso;
- I docenti già in ruolo, cui è impedito di partecipare al Concorso per altra classe di concorso
Le motivazioni del ricorso
In generale, le motivazioni che portano i candidati a rivolgersi alla giustizia amministrativa, competente in materia, per denunciare presunte irregolarità nello svolgimento dell’iter sono diverse e possono riguardare la fase iniziale di predisposizione del bando, quella di svolgimento della prova o la successiva fase di predisposizione della graduatoria finale.
Nella predisposizione del bando, ad esempio, possono essere inseriti dei requisiti che non sono previsti dalla legislazione o dai regolamenti che disciplinano le procedure di assunzione in quello specifico settore oppure possono essere previste esclusioni non giustificate. Il bando che si ritiene irregolare è un atto impugnabile autonomamente e si può ottenere un provvedimento del Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l’ammissione alle procedure concorsuali con riserva, in attesa della decisione definitiva.
Le maggiori irregolarità, tuttavia, si riscontrano nella fase di svolgimento delle prove. Le motivazioni per presentare ricorso sono innumerevoli, come dimostrano i tanti ricorsi presentati in questi anni. Si va dall’aver consentito di portare in aula borse o zaini senza aver controllato il contenuto alla possibilità di utilizzare smartphone per comunicare con l’esterno o per effettuare ricerche.
Altri aspetti, invece, riguardano il mancato rispetto del necessario anonimato della prova consegnata, con l’apposizione di etichette che consentivano di individuare direttamente i candidati oppure con l’utilizzo di buste trasparenti che consentivano di individuare la persona che aveva consegnato la prova.
Altre volte i candidati sono stati esclusi per aver dimenticato di apporre una firma su una qualche documentazione prevista dalla procedura. Per concorsi nazionali che prevedevano lo svolgimento delle prove in diverse sedi, la mancata coincidenza dei tempi di inizio delle prove (a volte anche con un ritardo di ore) è stato un motivo di ricorso.
Anche la successiva fase di predisposizione della graduatoria finale può essere oggetto di ricorso, soprattutto laddove si contesta il mancato riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per titoli posseduti dal candidato o per situazioni personali che davano diritto a tale punteggio..
Dove e quando presentare il ricorso
Le controversie in materia di concorsi pubblici sono di competenza della giustizia amministrativa, vale a dire che in prima istanza il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo regionale (TAR) mentre come giurisdizione di appello opera il Consiglio di Stato.
Ovviamente per poter presentare ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato amministrativista; visti i costi non proprio economici dell’intera procedura, che può raggiungere anche diverse migliaia di euro, è consigliabile, laddove possibile, proporre un ricorso collettivo che consente in parte di suddividere le spese cui si andrà incontro. In caso di persone con difficoltà economiche e in presenza di determinati requisiti reddituali, ci si può avvalere del patrocinio a spese dello Stato.
Uno degli elementi fondamentali da tener conto nella presentazione del ricorso è il tempo. Trattandosi di azioni che mirano a far dichiarare l’annullamento di un atto il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
Per quanto riguarda nello specifico il settore dei concorsi e delle prove di ammissioni alle facoltà a numero chiuso ciò significa che il termine decorre dalla pubblicazione del bando, se è questo atto che si vuole impugnare, dallo svolgimento della prova, se si vogliono denunciare irregolarità rilevate nel corso della stessa, o dalla pubblicazione della graduatoria, se oggetto dell’impugnativa è quest’ultimo atto.
Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso. Si tenga presente che nel conteggio vanno inclusi tutti i giorni e non soltanto quelli lavorativi.
Il ricorso al TAR
Termini così stretti per depositare il ricorso richiedono un’attivazione immediata da parte del ricorrente, che deve consentire al proprio legale di esperire tutte le azioni necessarie. Per questo motivo non conviene attendere gli ultimi giorni per rivolgersi all’avvocato ma se si intende impugnare l’atto è bene farlo nell’arco di pochi giorni.
All’avvocato occorre fornire tutti gli elementi utili per poter istruire il ricorso. L’articolo 40 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevede che esso debba contenere le seguenti informazioni:
- gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
- l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
- l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l’indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
- la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Per le controversie relative a concorsi pubblici la competenza è del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che provvede all’espletamento del concorso stesso. Tutte le decisioni prese dai TAR possono essere appellate nel giudizio di secondo grado al Consiglio di Stato, con sede a Roma.
La fase cautelare e la fase di merito
La procedura dinanzi al TAR prevede una prima fase cautelare, volta ad evitare che gli effetti dell’atto ritenuto illegittimo possano causare un danno irreparabile per il ricorrente. In questo caso le parti depositano presso il Tribunale gli atti di causa più importanti e chiedono un provvedimento cautelare di sospensione degli atti chiamata “sospensiva”.
Si tratta di un’ordinanza del TAR con valore temporale e non definitivo con cui vengono sospesi temporaneamente gli atti impugnati. L’ordinanza sospensiva viene emanata nell’arco di pochi giorni. Con questo provvedimento è possibile partecipare, con riserva, alle prove concorsuali.
Con la fase di merito, invece, le parti in causa depositano tutti gli atti e vengono tratte conclusioni anche in base all’accoglimento della fase cautelare. Al termine del procedimento il TAR emana una sentenza motivata con cui accoglie, se fondato, o respinge, se infondato, il ricorso.
La decisione del TAR (sia la sospensiva, sia le sentenze di merito) può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato
Il nostro ordinamento prevede anche la possibilità di impugnare un atto mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Si tratta di un rimedio di carattere generale, esperibile cioè in tutti i casi in cui non sia escluso dalla legge o sia incompatibile con il sistema; è proponibile contro atti nei cui confronti, in ragione del loro carattere definitivo, non sono esperibili rimedi amministrativi.
È caratterizzato dall’alternatività rispetto al ricorso al giudice amministrativo; ciò vuol dire che se si è già presentato ricorso al TAR non è più attivabile, così come non se è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non si può seguire la via giurisdizionale. Il ricorso deve essere proposto entro il termine di 120 giorni
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