La disciplina delle attività economiche e produttive nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana e di Igiene del Comune di Roma

Se ti stai preparando al Concorso per 800 Vigili Urbani al Comune di Roma saprai che tra gli argomenti richiesti per la prova scritta è presente anche il nuovo Regolamento di Polizia Urbana che abbimo analizzato in questo approfondimento.

In questo articolo andiamo ad analizzare il Capo II del nuovo Regolamento che prevede le norme relative alla disciplina delle attività economiche e produttive della Capitale.

Le norme sulla disciplina delle attività economiche e produttive del comune di Roma

Ecco, nel dettaglio, cosa prevede il comma II del nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma.

Dispositivi di amplificazione

È pevisto il divieto di installare all’esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora che deve essere diffusa solo all’interno di locali opportunamente insonorizzati e, comunque, non superare i limiti previsti dai regolamenti comunali nonché il divieto di esercitare su area pubblica, mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo o che impedisca od intralci la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità.

Esercizio di attività di mercificazione della persona come soggetto fotografico nel sito UNESCO Villa Borghese

Parimenti all’interno del sito UNESCO, lungo il perimetro ed all’interno del Parco denominato “Villa Borghese”, nonché nei pressi dei siti di interesse storico, artistico e monumentale, è vietato esercitare qualsiasi attività che, dietro offerta o corrispettivo in denaro, anche pattuito al momento, configuri la mercificazione della propria o altrui persona, come soggetto fotografico anche con abbigliamento storico o costumi in genere, fatto salvo quanto previsto da norme e regolamenti vigenti in materia di esercizio dell’arte di strada.

Altre attività commerciali in siti monumentali della città

Ai fini della tutela del patrimonio artistico, storico e monumentale della città, in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata l’attività di intermediazione e promozione di tour turistici, la vendita di biglietti per musei, teatri ed eventi culturali e turistici, la promozione di attività commerciali, di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di ogni altra attività di impresa che non sia espressamente autorizzata e risultante dal titolo abilitativo.

In questo modo il Regolamento ha voluto evitare che nelle aree maggiormente frequentate dai turisti possano svolgersi attività commerciali che siano di ostacolo e di intralcio alla fruizione delle aree pubbliche, creando, come accaduto in passato, anche momenti di tensione tra attività commerciali concorrenti.

Il Regolamento si è posto anche il problema di tutelare la salute pubblica dei cittadini e dei turisti e, allo scopo di contrastare i fenomeni conservazione delle merci, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di Roma Capitale ha sancito il divieto di offrire in vendita cibi e/o bevande da parte di soggetti non autorizzati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Le norme atte a prevenire il disturbo della quiete pubblica

L’articolo 16 del Regolamento in esame disciplina, invece, gli impianti produttivi e le altre attività economiche stabilendo che le attività di deposito, non funzionali ad altra attività, anche a cielo aperto e qualunque altra attività produttiva e/o di servizi sono soggette a comunicazione e devono essere esercitate in conformità alle norme urbanistico-edilizie e ambientali.

Il successivo articolo si concentra, invece, sugli obblighi degli esercenti prevedendo che il titolo abilitativo per l’attività esercitata e l’eventuale concessione del suolo pubblico comprensiva di planimetria e dei metri quadrati autorizzati devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza e che i gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l’obbligo di porre in essere, sia nel locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.

A tal proposito appare necessario richiamare la sentenza emessa dalla Suprema Corte in data 03.11.2021 n. 39344. In tale decisione i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che:

“risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica attività” ovviamente affinchè il titolare di una attività commerciale possa essere condannato per il cd. rumore antropico sarà necessario che la pubblica accusa dimostri: “il superamento dei limiti di tollerabilità del rumore, attraverso l’esame degli esposti presentati dai cittadini e attraverso gli accertamenti effettuati dalla P.G. operante”.

Ancora nel medesimo articolo 17 si stabilisce che negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l’obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all’ordinaria pulizia dell’area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.

Le norme in materia di occupazione del suolo pubblico

Con riferimento a tale aspetto appare necessario richiamare una recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato. Il massimo organo giudiziario amministrativo ha, infatti, stabilito (CDS sent. Sez. V del 20.11.2015 n. 5298) il Comune ha il potere di regolamentare la collocazione di oggetti di arredamento urbano in area centrale e molto frequentata dell’abitato, adiacente ad altra già sottoposta alla stessa regolamentazione. Ciò in quanto l’ente locale deve poter esercitare tutti i poteri congiunti alla potestà urbanistica, alla potestà di regolamentazione della viabilità e, soprattutto, alla potestà afferente alla tutela del decoro urbano.

I Giudici del Consiglio di Stato hanno motivato tale decisione sul presupposto che nelle premesse del provvedimento impugnato il Comune ha evidenziato che la differenziazione nella disciplina per l’occupazione del suolo pubblico e/o privato all’esterno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed esercizi similari è “giustificata a causa della nuova fisionomia che hanno assunto alcune aree urbane rispetto ad altre a seguito degli interventi di arredo urbano nonché della necessità di garantire la percorribilità dei marciapiedi e degli altri spazi adibiti al passaggio pedonale” precisando inoltre che per quanto riguarda l’area di cui ora si tratta era stato concordato con le associazioni dei commercianti e dei pubblici esercizi di estendere ad essa la disciplina già dettata per l’altra contigua in quanto “tale area, con gli interventi di qualificazione pubblica e privata realizzati negli ultimi anni, oggi presentano caratteri di omogeneità per quel che riguarda le tipologie di offerta e di clientela complessive”.

Fatta questa breve premessa circa il potere del Comune di regolamentare l’occupazione degli spazi ricadenti sia sul suolo pubblico sia sul suolo privato ad esso limitrofo occorre, di seguito, soffermarsi sulla nuova disciplina introdotta dal Regolamento capitolino entrato in vigore nel 2019.

Il Regolamento ha, infatti, inteso, anche regolamentare, in materia di occupazione del suolo pubblico, l’uso degli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato sancendo il divieto di esporre cartelli e insegne non autorizzati, merci, vivande di ogni genere (cucinate e non), strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all’esposizione – ancorché amovibili – e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato.

Infine per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, essa è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione dai competenti uffici capitolini.

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