Concorso 518 funzionari MIC

I quiz di diritto del patrimonio culturale nel concorso per 518 funzionari al MIC

Il 9 gennaio termina la possibilità di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso per 518 funzionari al MIC.

La prova scritta consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. Tra i quesiti comuni a tutti i profili professionali sono previsti quelli volti a verificare la conoscenza dei candidati sulle nozioni di diritto del patrimonio culturale.

Concorso Funzionari MIC: diritto del patrimonio culturale

A seguito di un attento esame delle banche dati ufficiali, proponiamo un approfondimento dedicato alla nozione giuridica di paesaggio quale elemento costitutivo del patrimonio culturale.

Vediamola nel dettaglio, analizzando la Convenzione Europea e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Convenzione Europea sul paesaggio

La questione dello sviluppo sostenibile sollevata alla Conferenza di Rio del 1992, ha alimentato le riflessioni sul ruolo svolto dal paesaggio in quanto fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, riflesso dell’identità e della diversità europea e, al contempo, risorsa economica legata allo sviluppo di un turismo sostenibile. 

Sulla scia di tale acquisita consapevolezza a Strasburgo il 19 luglio 2000 è stata adottata, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la Convenzione europea del paesaggio aperta alla firma degli Stati membri a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno. L’Italia ha giocato un ruolo fondamentale nel negoziato che ha portato alla stesura del documento europeo, sia per quanto riguarda le scelte delle tematiche che per l’elaborazione stessa del testo.

L’articolo 1 della Convenzione esalta la componente identitaria (e non estetica) del paesaggio, definendola parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. L’elemento più originale della Convenzione risiede, in particolare, nella sua applicazione tanto ai paesaggi ordinari, che a quelli eccezionali o degradati poiché sono tutti determinanti per la qualità dell’ambito di vita delle popolazioni in Europa.

Cosa dice il Codice dei beni culturali e del paesaggio?

L’adesione dell’Italia alla Convenzione europea ha determinato, di conseguenza, la necessità di una nuova definizione del paesaggio.

L’articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 recita, al comma 1: “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici “; e, al comma 3, che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Nell’articolo 131, comma 1, sempre del citato Codice viene, inoltre, definito il paesaggio quale territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

La componente valoriale e identitaria del paesaggio, si ricorda, già venne espressa in altra legge di epoca antecedente, la legge Croce n. 778 del 1922, relativa alla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. Nella relazione introduttiva al documento, il Ministro Benedetto Croce affermava con vigore la necessità di una regolamentazione a tutela delle bellezze naturali, quale limite all’uso dissoluto del paesaggio descritto come “rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli”. 

Oggi il D. Lgs. 42/2004 si preoccupa di tutelare il paesaggio relativamente a quegli aspetti che costituiscono rappresentazione visibile e materiale dell’identità nazionale; la tutela, si legge, è volta a “riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime” (art. 131, co.4).

È riconosciuto che anche la valorizzazione del paesaggio “concorre a promuovere lo sviluppo della cultura; a tale fine incombe sulle amministrazioni pubbliche il dovere di promuovere e sostenere, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Lavalorizzazione deve essere attuata nel rispetto delle esigenze della tutela”.

La Corte Costituzionale ha, d’altro canto, confermato che, il paesaggio, alla luce dell’art. 9 Cost. è un valore primario e assoluto, che deve essere tutelato dallo Stato in maniera prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio (cfr. Corte cost., sent., 7 novembre 2007, n. 367).

Scarica l'approfondimento sulla nozione giuridica di paesaggio

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