Neanche sotto le feste cessa l’attività dei buontemponi che si divertono a seminare panico in rete diffondendo notizie palesemente false. Le ultime richieste di chiarimenti giunte in redazione dal nostro canale Facebook riguardano l’ipotesi che i diplomati magistrali non possano partecipare al prossimo concorso a cattedra 2016, il cui decreto di autorizzazione dei posti è stato pubblicato da pochi giorni.
Gli argomenti dell'articolo
Requisiti d’accesso al prossimo concorso nella scuola
Sappiamo infatti che il requisito di accesso al concorso a cattedra 2016, come stabilito dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Al citato articolo si legge infatti che:
Per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il riconoscimento di legge
Ora è appena il caso di ricordare che una sentenza del Consiglio di Stato sul valore abilitante dei diplomi magistrali, si esprime in questi termini: “Prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”.
Il Consiglio di Stato sancisce che i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia;
Inoltre il consiglio sottolinea che i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria.
Nel parere, che viene accolto nella sua interezza dal DPR 25 marzo 2014, si riconosce il diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 pone definitivamente fine alla questione affermando che: “Illegittimo è il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.
Il decreto punta l’attenzione anche su altre questioni: “La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio”.
In altri termini: “Prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”.
La questione delle GaE
Diversa è la questione dei 23.000 docenti di scuola dell’infanzia presenti in GaE e non coinvolti nel potenziamento dell’organico che ha interessato il piano straordinario di assunzioni. Alcuni parlamentari stanno cercando in questi mesi di portare avanti il legittimo diritto di tali docenti ad essere integrati negli organici. In particolare, l’onorevole Marco Di Lello che sulla sua pagina Facebook ha recentemente rassicurato i 23.000 docenti presenti nelle GaE dell’infanzia:
Le Gm (e le Gae) non esaurite restano in vigore nonostante il concorso fino al 31.12.2016. Quindi tutte le assunzioni cdc Infanzia dei prossimi 12 mesi saranno effettuate dalle graduatorie in vigore.
Anche noi auspichiamo una positiva soluzione della vicenda: la scuola dell’infanzia, per quanto non “obbligatoria” svolge un fondamentale ruolo sociale nella socializzazione dei bambini nonché nell’emancipazione delle donne ed in definitiva nello sviluppo economico del paese.
Per una preparazione efficace al prossimo concorso:
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Il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e primaria Leggi una descrizione