Approvate le modifiche al D.L. 44/2021 per la disciplina dei futuri concorsi pubblici. Preselezione per titoli solo per profili tecnici
Concorsi più semplici e veloci, espletati con strumenti informatici su materie specifiche per i profili richiesti, stop a test attitudinali e di logica. Queste alcune delle novità imposte dal ministro Brunetta, a capo del Dipartimento della Funzione pubblica, con le misure introdotte dall’art. 10 D.L. 44/2021 per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi pubblici. Il provvedimento è stato approvato con modifiche al Senato il 13 maggio e difficilmente potrà subire ulteriori correzioni, dovendo essere convertito in legge entro il 31 maggio .
Il decreto, oltre a rimuove taluni limiti che aggravavano le procedure concorsuali nella P.A., introduce un nuovo protocollo per lo svolgimento delle selezioni pubbliche, costituito da regole più stringenti anche per garantirne lo svolgimento in sicurezza con misure anti-COVID. Esaminiamo nel dettaglio le novità.
Gli argomenti dell'articolo
A quali concorsi si applica la Riforma Brunetta?
Le nuove regole si applicano alle procedure concorsuali indette dalle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e a quelle indette dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
Il citato comma 2 del D.Lgs. 165/2001 afferma che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.
Le nuove regole non si applicano al personale in regime di diritto pubblico (art. 3 D.Lgs. 165/2001), vale a dire magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; per costoro resta applicabile la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Le nuove procedure per i concorsi pubblici
L’art. 10 D.L. 44/2021 detta regole diverse per lo svolgimento dei concorsi pubblici distinguendo tra quelle che si applicheranno a regime dopo l’emergenza COVID (commi 1 e 2), quelle valide per i concorsi già banditi ma per i quali non è stata ancora svolta alcuna prova (comma 3) e quelle che trovano applicazione ai bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge (1° aprile 2021) e fino al termine della fase emergenziale.
Concorsi pubblici a regime e modalità semplificate dopo l’emergenza COVID
Per i concorsi che verranno banditi dopo la fine dell’emergenza COVID la riforma prevede, in deroga alla precedente disciplina e assicurandone comunque il profilo comparativo, alcune modalità di svolgimento obbligatorie e altre che possono essere adottate facoltativamente dalle amministrazioni.
Rientrano tra le modalità obbligatorie di svolgimento dei concorsi:
- l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale. La norma esclude, dunque, la possibilità di svolgere prove preselettive, finora ampiamente utilizzate dalle amministrazioni per effettuare una prima “riduzione” del numero dei candidati da ammettere alla successiva prova scritta. La misura si applica al reclutamento di personale non dirigenziale;
- la previsione di una fase di valutazione dei titoli, legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione alle successive prove: tale fase è limitata ai soli profili, qualificati dalle amministrazioni in sede di bando, a elevata specializzazione tecnica. Nella versione originaria del decreto la preventiva valutazione dei titoli era stata estesa a tutte le prove concorsuali, senza limitazione alcuna, di fatto penalizzando quei concorrenti neodiplomati o neolaureati che non possono vantare alcun titolo e che per questo motivo erano esclusi “aprioristicamente” dalle successive fasi concorsuali. In sede di conversione la norma è stata corretta limitandola ai soli profili a “elevata specializzazione tecnica”;
- l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
- l’obbligo per la commissione valutatrice di definire, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni, che vanno pubblicati sul sito dell’amministrazione insieme alla graduatoria finale.
Rientrano, invece, tra le modalità facoltative di svolgimento dei concorsi, che ciascuna amministrazione può valutare se inserire o meno:
- la possibilità di svolgere in videoconferenza la prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- la facoltà di far concorrere al punteggio finale anche i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, in misura comunque non superiore a un terzo;
- l’utilizzo di sedi decentrate, pubbliche o private, anche sulla base del numero e della provenienza geografica dei candidati, e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Concorsi pubblici durante l’emergenza COVID: prevista solo la prova scritta
Il decreto introduce misure di semplificazione anche per i concorsi i cui bandi sono stati pubblicati dal 1° aprile 2021 e che saranno applicabili fino al permanere dello stato di emergenza COVID.
Le previsioni (alcune comuni a quelle già esaminate per lo svolgimento dei concorsi a regime) sono le seguenti:
- si può prevedere lo svolgimento della sola prova scritta, mentre quella orale sarà facoltativa. Tale disposizione si applica limitatamente alle procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale;
- si deve promuovere l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
- si deve introdurre la valutazione ex ante dei titoli ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, limitatamente aiprofili ad alta specializzazione tecnica;
Tra le misure di semplificazione che le amministrazioni possono adottare rientrano quelle sullo svolgimento in sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), l’eventuale adozione della videoconferenza per la prova orale, la non contestualità delle prove e la valutazione dei titoli e dell’eventuale esperienza professionale, che possono concorrere al punteggio finale (comunque in misura non superiore a 1/3).
Concorsi già banditi ma per i quali non è stata svolta alcuna prova
Il decreto contiene disposizioni che si applicano ai concorsi già banditi dalle varie amministrazioni ma per i quali non è stata ancora svolta alcuna fase concorsuale. Lo scopo è, chiaramente, quello di far partire e accelerare lo svolgimento dei tanti concorsi bloccati negli ultimi anni.
Il provvedimento obbliga le amministrazioni a ricorrere in modo massiccio all’utilizzo degli strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove. La vera novità, tuttavia, è la possibilità di modificare il bando (con riapertura dei termini e dandone ampia pubblicità) allo scopo di introdurre le seguenti misure di semplificazione (anche in questo caso alcune comuni a quelle già esaminati per lo svolgimento dei concorsi a regime):
- la valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione a fasi successive, limitatamente ai profili ad alta specializzazione tecnica. È possibile anche prevedere che i titoli e l’eventuale esperienza professionale possano concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo;
- lo svolgimento di una sola prova scritta e di un’eventuale prova orale;
- la gestione del concorso attraverso sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
- l’introduzione dell’ipotesi di non contestualità e l’uso della videoconferenza per la prova orale.
Svolgimento in presenza: rimosso il limite dei 30 partecipanti
Sino al 6 aprile 2021 era consentito lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali solo nei casi in cui si prevedeva la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione. Dal 3 maggio 2021 si consente lo svolgimento delle procedure selettive in presenza, nel rispetto del nuovo Protocollo validato dal Comitato tecnico-scientifico che coordina gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Rimosso il limite dei 30 partecipanti a sessione, le nuove regole anti-COVID per la sicurezza delle procedure concorsuali sono:
- obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- durata massima della prova di 1 ora;
- obbligo di indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, mascherine FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
- svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
- percorsi dedicati e separati di entrata e di uscita;
- adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.
P.A. del Mezzogiorno: assunzioni con concorso unico in modalità “fast track”
Prevista una procedura semplificata anche per l’assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno, per garantire l’attuazione interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Il reclutamento del suddetto personale, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, avviene mediante concorsi pubblici unici, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica che si avvale a tal fine della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM). Per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) è prevista la facoltà, non l’obbligo, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
In particolare, la procedura concorsuale semplificata prevede:
- una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi e il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale;
- una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.
Queste le caratteristiche del concorso pubblico secondo le nuove procedure “fast track” (rapida), che permetterà tempi ridotti a un’ora, modalità di svolgimento della prova digitale in sedi decentrate e conclusione dell’iter concorsuale entro 100 giorni, dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale alle graduatorie finali.
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