Come la maggior parte degli impieghi pubblici, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di Vigile del Fuoco avviene mediante il superamento di un concorso pubblico. Di seguito, tutte le informazioni utili per affrontare il concorso.
Gli argomenti dell'articolo
I concorsi per Vigile del Fuoco
L’accesso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) avviene mediante il superamento di un concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Interno: il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica il numero di posti a concorso e individua, tra l’altro, i requisiti per la partecipazione e le prove d’esame. La norma fondamentale che disciplina il concorso per Vigile del fuoco è il Decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2008, n. 163, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 5 ottobre 2021, n. 203.
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I requisiti per la partecipazione ai Concorsi per Vigile del Fuoco
Per partecipare al concorso, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- età non superiore a 26 anni. Il limite di età è fissato a 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi, in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando
- possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni
- possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego stesso
A eccezione del requisito dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, che dovrà essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo, è necessario possedere questi requisiti alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Le prove d’esame dei concorsi per Vigile del Fuoco
Il concorso per l’accesso alla qualifica di Vigile del fuoco prevede il superamento delle seguenti prove:
- prova preselettiva
- prove motorio-attitudinali
- valutazione dei titoli di merito
- accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale
La prova preselettiva
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
- storia d’Italia dal 1861 ad oggi
- elementi di chimica
- quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento
- quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
- quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza della lingua inglese
Le prove motorio-attitudinali
È ammesso a sostenere le prove motorio-attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, secondo il punteggio ottenuto alla prova preselettiva.
Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco.
L’esame prevede lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali:
- PROVA 1: valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria
- PROVA 2: valutazione resistenza
- PROVA 3: valutazione acquaticità
Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 21/30. Essendo la PROVA 1 composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.
La PROVA 1 è composta dai seguenti tre moduli, finalizzati ad accertare le capacità di equilibrio, di forza, di coordinazione e di reazione motoria del candidato:
- modulo A – traslocazione alla trave alta
- modulo B – trazioni complete alla sbarra fissa
- modulo C – piegamenti sulle braccia e spostamento laterale
Il modulo A si intende superato se il candidato effettua la traslocazione completa nel rispetto del protocollo di esecuzione e nel tempo massimo di 5’00” (300 secondi):
- viene attribuito il punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla seconda ripetizione (terza esecuzione)
- viene attribuito il punteggio di 25/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima ripetizione (seconda esecuzione)
- viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito la traslocazione completa alla prima esecuzione
Il modulo B si intende superato con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:
- candidati di genere maschile: n. 4
- candidati di genere femminile: n. 2
Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di trazioni complete e consecutive:
- candidati di genere maschile: almeno n. 13
- candidati di genere femminile: almeno n. 11
Il modulo C si intende superato con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:
- candidati di genere maschile: n. 18
- candidati di genere femminile: n. 16
Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato abbia eseguito il numero di seguito indicato di progressioni complete e consecutive:
- candidati di genere maschile: almeno n. 27
- candidati di genere femminile: almeno n. 25
La PROVA 2 valuta la resistenza e prevede la percorrenza, da parte del candidato, della distanza di 1.000 metri piani nel minor tempo possibile.
La prova si intende superata con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato percorra l’intera distanza prefissata in un tempo non superiore a:
- candidati di genere maschile: 3’55” (235 secondi)
- candidati di genere femminile: 4’55” (295 secondi)
Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato percorra l’intera distanza prefissata in un tempo inferiore o uguale a:
- candidati di genere maschile: 3’25” (205 secondi)
- candidati di genere femminile: 4’25” (265 secondi)
La PROVA 3 valuta l’acquaticità ed è composta da una serie di esercizi che il candidato deve effettuare nuotando in piscina per complessivi 25 metri, parte in galleggiamento prono, parte in immersione in apnea, nel rispetto del protocollo di esecuzione, nel minor tempo possibile.
La prova natatoria si intende superata con l’attribuzione del punteggio di 21/30, qualora il candidato la completi, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo non superiore a:
- candidati di genere maschile: 35” (35 secondi)
- candidati di genere femminile: 37” (37 secondi)
Viene attribuito il punteggio di 30/30, qualora il candidato completi la prova natatoria, secondo il protocollo di esecuzione, in un tempo inferiore o uguale a:
- candidati di genere maschile: 19” (19 secondi)
- candidati di genere femminile: 21” (21 secondi)
manuale concorsi Vigili del FUoco
Valutazione dei titoli
I candidati che hanno superato le prove motorio-attitudinali sono ammessi alla valutazione dei titoli, elencati negli allegati al bando, i cui punteggi non sono cumulabili tra loro. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. A conclusione delle prove motorio-attitudinali e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli.
L’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
L’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:
- piena integrità psichica
- parametri fisici conformi a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
- sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati
- normalità del campo visivo, della visione binoculare e della motilità oculare
- acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti
- capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 – 6000 – 8000 Hz. È escluso l’uso delle protesi acustiche
I partecipanti alle procedure concorsuali devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
- attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva
- maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell’espletamento dei compiti propri della qualifica
- capacità di comunicazione e determinazione operativa
- capacità di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessità operativa di gruppo
- adeguata capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati
- resistenza psico-fisica allo stress
- capacità di relazione finalizzata all’integrazione ed operatività di gruppo semplice e complesso, nonché capacità di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati
- attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato
Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale è formulato da una commissione medica nominata dall’amministrazione, che accerta i requisiti necessari previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
Scarica l’ultimo bando disponibile del Concorso per Vigile del Fuoco
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