In Italia la professione di Psicologo è regolamentata dalla Legge n°56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”, (integrata con il deposito della L. n°4 del 14-01-99) ed è subordinata al possesso dell’abilitazione professionale. Questa Legge precisa che:
la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende inoltre le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Gli argomenti dell'articolo
Albo Professionale degli Psicologi: struttura e requisiti di accesso
Al termine del percorso di studi universitario, per esercitare la professione di psicologo è necessario sostenere un Esame di Stato ed iscriversi all’Albo degli Psicologi della propria Regione. L’iscrizione all’Albo prevede il versamento di una tassa di iscrizione annuale. Una volta iscritto, il professionista deve versare la quota secondo le scadenze stabilite, onde evitare di incorrere nelle more. Vengono ammessi all’Esame di Stato i laureati in Psicologia in possesso di documentazione adeguata che attesti il completamento del tirocinio pratico. L’esame può essere sostenuto in qualunque sede universitaria, anche se diversa da quella dove è stata conseguita la laurea. Le relative tasse e la modulistica sono regolamentate dai singoli atenei.
Esame di Stato Psicologi 2024: scadenze e date di esame
I candidati per partecipare alla prima sessione degli esami di stato devono presentare la domanda entro il 24 giugno mentre, per la seconda sessione, il termine ultimo è fissato al 21 ottobre 2024.
Per i possessori di laurea magistrale, di laurea specialistica, o di diploma di laurea conseguito
secondo il previgente ordinamento, gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 25 luglio 2024 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2024.
La struttura dell’Ordine degli Psicologi
L’Ordine degli psicologi è organizzato con sedi regionali (eccetto le province di Trento e Bolzano organizzate su base provinciale) e un organismo nazionale di cui fanno parte i Presidenti dei singoli Ordini Regionali. Dopo la riforma del 2001 (D.P.R. 328/2001) all’interno dell’Ordine Professionale sono state istituite due sezioni:
- la sezione A, che abilita alla professione di Psicologo. Possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di Psicologo, avendo effettuato il percorso universitario comprensivo della laurea magistrale nella classe L-58 o nella classe LM-51 e un tirocinio della durata di 1 anno presso le strutture convenzionate.
- la sezione B (settore Dottore in Scienze Psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, Dottore in Tecniche Psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità). Possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea triennale (laurea nella classe L-24) e sei mesi di tirocinio presso le strutture convenzionate (previsto dall’art. 53 del D.P.R. 5/06/2001 n°328) e che abilita alla professione di Dottore in tecniche psicologiche.
L’esame di stato
Per il 2024, l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, disciplinata dal decreto attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM-51 e i laureati della classe 34 e della classe L-24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (sezione A dell’Albo) e psicologo iunior (sezione B dell’Albo) devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio professionale di cui all’art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.
Per maggiori dettagli consulta il bando ufficiale.
Prima gli esami si strutturavano i tre prove scritte e una orale.
Le prove per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo
In precedenza, per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo, l’Esame di Stato prevedeva 3 prove scritte e una prova orale.
- La prima prova scritta verte su argomenti teorico pratici della psicologia
- La seconda prova scritta verte sulla progettazione di interventi complessi tesi alla promozione della salute psicologica e del benessere degli individui e della comunità, prevenzione del disagio psicologico o riabilitazione e recupero del danno.
- Per la terza prova scritta è richiesto al candidato di esaminare un caso clinico e procedere ad indicarne i passaggi teorico pratici o un progetto di intervento rivolto a strutture
- La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, sui contenuti del tirocinio e sul codice deontologico.
Se uno studente decide di iscriversi alla prima sessione ma poi non intende sostenere la prova e ha già versato le tasse di iscrizione, viene considerato assente e può presentarsi alla seconda sessione senza dover pagare nuovamente i relativi contributi. Lo studente che non superi le prove o si ritiri invece durante la prova, viene considerato respinto e deve ripagare le tasse per sostenere un nuovo esame.
Le prove per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo
Anche per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo l’esame di stato prevedeva tre prove scritte e una prova orale.
- La prima prova scritta verte su argomenti teorici e sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine psicologici
- La seconda prova scritta su metodi e discipline caratterizzanti il settore psicologico
- La terza prova scritta è relativa a un intervento in ambito sociale in base ad un progetto proposto dalla stessa commissione esaminatrice
- La prova orale verte sugli argomenti delle prove scritte effettuate, sui contenuti del tirocinio e sul codice deontologico.
La commissioni d’esame
La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da altri quattro membri, scelti tra docenti universitari e professionisti iscritti all’albo. La commissione ha il compito di selezionare le tracce e di correggere le prove d’esame e varia annualmente, quindi la stessa commissione è presente per le due sessioni.
Come prepararsi alle prove d’esame per l’abilitazione professionale
Per la parte ordinistica, valida per qualsiasi profilo consigliamo lo studio della Guida agli esami di Abilitazione professionale. Una nuova pubblicazione Edises che rappresenta un valido supporto per i candidati agli esami di abilitazione.
Guida all’esame di abilitazione
Guida prarica rivolta ai laureati e diplomati che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, con l’obiettivo di offrire un approfondimento della materia ordinistica valida per tutte le professioni, sia quelle regolamentate che le altre.
Il testo, aggiornato agli ultimi provvedimenti normativi è di valido supporto anche per i giovani professionisti che si iscrivono all’albo e che si affacciano al mondo professionale.
Il testo illustra inoltre le tappe della riforma delle professioni, le funzioni degli ordini, l’accesso alla professione e i titoli professionali; introduce le nozioni generali comuni agli Ordini e Collegi professionali, trattando la deontologia, il giudizio disciplinare e le tariffe.
Sedi di esame
In Italia esistono 19 sedi abilitate a sostenere l’esame di stato per psicologi. Non tutte le università italiane infatti, pur avendo in attivo il corso di laurea in psicologia, consentono di sostenere l’esame di stato. Il Mur ogni anno emana un documento in cui elenca le sedi dove è possibile effettuare l’esame di stato per ogni professione. Consulta il documento MUR per conoscere le sedi di svolgimento degli esami.
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