Il massofisioterapista svolge la sua attività su prescrizione del medico e si occupa della prevenzione, del recupero e del mantenimento del benessere fisico del paziente attraverso l’uso di tecniche terapeutiche come la rieducazione posturale e motoria, la ginnastica correttiva, la manipolazione vertebrale e altre procedure riabilitative per la cura di diverse patologie muscolo-scheletriche quali, tra le altre, contratture, distorsioni, stiramenti e strappi muscolari.
Il suo lavoro, inoltre, può essere di supporto nella cura della scoliosi e dell’ernia del disco. Interviene, dunque, nei disagi causati dalla riduzione della mobilità in quanto operatore ausiliario di area sanitaria che esegue interventi e trattamenti massoterapici.
Grazie alle sue competenze, il massofisioterapista è in grado di operare con le altre figure professionali coinvolte nell’intervento terapeutico, presso strutture sia pubbliche sia private, essendo in possesso di una preparazione e di una solida cultura di base che gli consentono sicure competenze operative atte alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione.
Gli argomenti dell'articolo
Diventare massofisioterapista: il percorso formativo
L’inquadramento giuridico del massofisioterapista differisce da quello delle altre Professioni Sanitarie, in quanto questa figura non ha un ordinamento didattico universitario né consegue un diploma di laurea, ma segue dei corsi specialistici riconosciuti in Massofisioterapia, della durata di due o tre anni erogati dalla Regione di appartenenza che le consentono di operare come specialista del massaggio terapeutico.
I corsi prevedono un percorso formativo che includono esercitazioni pratiche di massaggio e conoscenze teoriche attraverso discipline di studio che al termine del percorso assicurano le più adeguate capacità operative legate non solo all’arte dei massaggi ma anche alla riabilitazione psico-fisica e motoria. Il percorso prevede, infatti, il tirocinio presso strutture accreditate pubbliche e private.
Nonostante le tante differenze previste dalla professione, chi decide di intraprendere questo lavoro può iniziare con una preparazione base relativa ai corsi di massaggio base e massaggio sportivo, che serviranno a fornire le basi su cui poi approfondire il proprio percorso di formazione.
Tra le materie e le discipline caratterizzanti affrontate a livello teorico-pratico figurano metodologia della massofisioterapia, patologie della mobilità, patologia generale, patologia medica e chirurgica, traumatologia, ortopedia, anatomia, igiene, fisica, legislazione del settore, psicologia, farmacologia, terapie strumentali, dermatologia, chinesiologia, tecniche di pronto soccorso.
Il corso per diventare massofisioterapista ha una durata complessiva di 2250 ore articolate su tre anni e si conclude con un esame finale e il rilascio del diploma, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal rappresentante della Regione.
Alcuni corsi regionali consentono di ottenere ulteriori competenze specialistiche immediatamente spendibili nell’ambito del lavoro, se si tratta ad esempio di corsi convenzionati con la Federazione Nazionale di Pesistica (FIPE) del CONI che permettono di accedere alle qualifiche di Personal Trainer di primo livello con il riconoscimento dei crediti formativi.
Gli ambiti di competenza. Di cosa si occupa il massofisioterapista?
L’attività professionale di massaggiatore-massofisioterapista attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, applicato allo sport è praticata a seconda delle indicazioni del medico di riferimento con modalità differenti. Questa professione vanta una lunga storia e tradizione in quanto la combinazione di tecniche di massoterapia e fisioterapia hanno dato origine alla disciplina della Massofisioterapia come la conosciamo oggi.
In generale, il massofisioterapista esegue trattamenti basati sul massaggio in diverse zone del corpo, secondo le indicazioni del medico, allo scopo di migliorare posture, attività biologiche, stato psico-fisico, stato della muscolatura e dell’apparato muscolo-scheletrico. La manipolazione dei muscoli e del tessuto connettivale costituisce, infatti, l’attività principale del massofisioterapista.
Più nello specifico, un massofisioterapista offre le seguenti prestazioni:
- ginnastica posturale
- preparazione atletica
- elettrostimolazione
- tecarterapia, sia come trattamento curativo intensivo per la completa risoluzione di un problema e trattamento di prevenzione, sia per il mantenimento di uno stato di benessere generale
- terapia manuale
- riabilitazione post-operatoria
- massoterapia
L’inquadramento giuridico del massofisioterapista
La formazione professionale di un massofisioterapista è stata a lungo dibattuta al livello normativo e, in base all’anno in cui è stato rilasciato il diploma, la questione cambia notevolmente.
Esistono, infatti, diplomi triennali che equiparano il massofisioterapista al fisioterapista, ovvero quei diplomi conseguiti entro il marzo 1999, quando è stato istituito il corso di Laurea in Fisioterapia, e che riguardano, pertanto, una generazione precedente rispetto a quella odierna, così come per il diploma biennale che era in vigore per chi si è diplomato entro il 1999, tramite corsi statali o autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione e che prevedono l’equivalenza con il diploma di fisioterapista tramite l’acquisizione di crediti formativi universitari integrativi.
Fondamentalmente, laddove il fisioterapista è colui che ha conseguito una laurea triennale in Fisioterapia abilitante all’esercizio della professione, il massofisioterapista ottiene un diploma seguendo corsi regionali o professionali. Questo diploma non consentiva precedentemente l’accesso ai corsi di riconversione creditizia in fisioterapia, ma poi con una sentenza dell’aprile 2017 il consiglio di giustizia amministrativa ha confermato un orientamento per cui i diplomati in massofisioterapia possono iscriversi al terzo anno del corso di Fisioterapia, senza dover sostenere un test di accesso.
Quanto alla formazione e al riconoscimento della sua professionalità, bisogna far riferimento alla normativa vigente, che in alcuni casi, come detto, equipara questa figura a quella del fisioterapista, in base all’anno di conseguimento del diploma:
- il massofisioterapista con diploma triennale conseguito, in base alla legge del 19 maggio 1971, n. 403, diplomatosi entro il 17 marzo 1999 tramite corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, fruisce dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista ed è, giuridicamente, un fisioterapista
- il massofisioterapista con diploma biennale conseguito in base alla summenzionata legge e diplomatosi anch’egli entro il 17 marzo 1999 grazie a corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, può godere dell’equivalenza al fisioterapista, anche attraverso l’acquisizione di crediti formativi universitari integrativi. Anche in tal caso è, giuridicamente, un fisioterapista
- il massaggiatore-massofisioterapista formatosi dopo il 1999 attraverso corsi di formazione erogati da istituti privati autorizzati dalla Regione e iniziati dopo il 31 dicembre 1995, viene definito invece un “operatore di interesse sanitario” non riconducibile, quindi, alle Professioni Sanitarie rientranti nell’elenco degli “operatori sanitari” stilato dal Ministero della Salute. L’attestato di qualifica conseguito da tale figura non è, quindi, assimilabile per legge ai titoli di studio e di abilitazione del personale delle Professioni Sanitarie (tra i quali il fisioterapista) né permette l’accesso a percorsi accademici di riconversione.
Ma vediamo più da vicino il quadro normativo regolante la professione.
Nel D.M. n. 105 del 1997 si legge che il massofisioterapista è una figura sanitaria formata ai sensi della legge 403 del 19 maggio 1971 che all’art. 1 comma 1 la definiva “professione sanitaria ausiliaria”: “La professione sanitaria ausiliare di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.
Successivamente, la legge n. 145 del 2018 e il D.M. del 9 agosto 2019 hanno stabilito che: “i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; visto il comma 4-bis, dell’articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Tali disposizioni, dunque, “si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie”, prevedendo dunque l’iscrizione ad elenchi speciali ad esaurimento dei massofisioterapisti istituiti presso gli Ordini summenzionati, il cui titolo di massofisioterapista è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Ma cosa si intende con elenchi speciali ad esaurimento? Con l’istituzione degli elenchi speciali, in numero di 18, nel multialbo in cui collocare varie figure professionali tra cui il Massofisioterapista diplomatosi dopo il 1999 (mentre per chi si è diplomato prima di tale data è concessa l’equipollenza al Fisioterapista) viene offerta la possibilità ai massofisioterpisti di poter continuare ad esercitare la propria attività senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione. Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono possedere per essere iscritti in tali elenchi.
Si tratta dunque di un sistema regolamentato in cui soltanto chi è iscritto negli Albi professionali o negli elenchi speciali ad esaurimento può operare. Dunque i massofisioterapisti sono inclusi in un elenco speciale, ma con status e modalità differenti da quelle previste per le Professioni Sanitarie (per il cui esercizio è necessario iscriversi a un Albo) o per coloro che ne hanno uno di riferimento (gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento del super-Ordine).
Di fatti, dopo l’entrata in vigore della legge e del D.M. di cui sopra, la maggior parte dei massofisioterapisti si è iscritta all’elenco speciale ad esaurimento presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche (iscrizione che è stata prorogata al 30 giugno scorso). L’istituzione degli elenchi speciali ha infatti avuto l’intento di preservare migliaia di lavoratori (circa 20.000 professionisti) i quali, non trovandosi nelle condizioni di potersi iscrivere agli albi avrebbero perso il loro lavoro; inoltre, si è voluto in tal modo regolarizzare la posizione di tutti i soggetti interessati dalle leggi 3/2018 e 145/2018 e dai relativi decreti attuativi. Nel decreto si legge, inoltre, che una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell’Ordine dei TSRM e PSTRP e con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Dove lavora un massofisioterapista?
Il massofisioterapista svolge la sua attività all’interno di strutture mediche abilitate, come dipendente, oppure come di libero professionista presso il suo studio professionale di massofisioterapia, attività per la quale è richiesta l’apertura di partita IVA.
La professione è molto richiesta in ambito sportivo, rappresentando di fatto un punto di riferimento per diverse società e associazioni sportive concernenti qualsiasi tipo di sport che possono così avvalersi di una figura che aiuti gli atleti nelle fasi pre-gara o post-gara con massaggi terapeutici e riabilitativi, manipolazioni mirate di muscoli e tessuti connettivi.
Ma il massofisioterpaista può trovare impiego anche in tutte quelle strutture che si occupano di riabilitazione posturale o motoria, in cui vi siano pazienti con riduzione della mobilità o che soffrono di disturbi muscolo-scheletrici.
L’accesso nel Servizio Sanitario Nazionale e in altri enti pubblici è sottoposto al superamento di un concorso pubblico.
Concorsi pubblici per massofisioterapisti: requisiti di ammissione
Per poter partecipare al concorso, è essenziale essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici e dei seguenti requisiti specifici:
- Laurea in Fisioterapia, oppure diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero uno dei seguenti titoli conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario:
– titolo di Fisiokinesiterapista
– titolo di Terapista della riabilitazione
– titolo di Tecnico fisioterapista della riabilitazione
– titolo di Terapista della riabilitazione dell’apparato motore
– titolo di Massofisioterapista, con corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403), attestato regionale conforme alla legge 403/71 e al D.M. 19 settembre 1997. - iscrizione all’Ordine professionale
- conoscenza della lingua inglese o francese
- conoscenze informatiche di base, ovvero dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
Concorsi per massofisioterapisti: le prove d’esame
Il concorso consiste in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.
Più nello specifico:
- prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza professionale, etico deontologica, legislativo-sanitaria.
- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; in relazione al numero dei candidati, la prova pratica può essere espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
- prova orale: verte sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese o francese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche.
Esempi di tracce ufficiali dei concorsi per Massofisioterapisti
Concludiamo fornendo qualche esempio di tracce ufficiali d’esame dei concorsi per massofisioterapisti.
Esempi di quesiti per la prova scritta
- Il muscolo bicipite brachiale è innervato dal nervo:
a. muscolocutaneo
b. circonflesso
c. radiale
d. toracico lungo - Quale fra questi è un muscolo adduttore dell’anca?
a. Tensore della fascia lata
b. Ileopsoas
c. Gracile
d. Sartorio
Esempi di quesiti per la prova pratica
Secondo il metodo delle facilitazioni neuromuscolari propriocettive nell’esecuzione di un esercizio il movimento deve:
a. seguire uno schema a sviluppo diagonale e spirale rispetto all’asse sagittale del corpo
b. seguire il contorno di figure selezionate con il polpastrello di un dito prescelto
c. essere effettuato in accorciamento muscolare con sollecitazione di trazione
d. essere sollecitato con la pressione su determinate zone del corpo da parte del Fisioterapista
Esempi di quesiti per la prova orale
La scapola alata negli esiti di mastectomia quale nervo e quale muscoli interessa. Quale eventuale compromissione funzionale comporta?
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