Vuoi intraprendere la carriera scolastica e sapere come diventare insegnante?
In Italia non è semplicissimo; quasi ogni anno gli aspiranti insegnanti devono confrontarsi con nuove norme e nuovi decreti che nella maggior parte dei casi stravolgono le regole valide fino a poco tempo prima.
Spesso poi le normative vengono diffuse con ritardo e le indiscrezioni che trapelano hanno come unico effetto quello di provocare panico e scompiglio tra chi sogna un giorno di diventare insegnante e sedere dall’altra parte della cattedra.
Sogni di diventare professore? In questa guida pratica ti spieghiamo passo dopo passo l’iter per diventare insegnante a partire dall’abilitazione:
- Come prendere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia-primaria e nella scuola secondaria
- Come conseguire l’abilitazione all’insegnamento all’estero
- Come diventare insegnante di sostegno
- Come diventare insegnante di religione
Abilitazione all’insegnamento: come si consegue
Il primo passo da compiere per per diventare professore è acquisire una abilitazione all’insegnamento. Il possesso di un titolo che abbia valore abilitante per una specifica classe di concorso, infatti, rappresenta il requisito fondamentale per diventare insegnante.
Anche in assenza di abilitazione, comunque, è possibile accedere all’insegnamento: un’interessante alternativa per svolgere la professione di insegnante è quella dell’educazione online. Esistono infatti piattaforme che facilitano l’incontro tra studenti ed insegnanti, registrandosi sulle quali è possibile impartire lezioni online nel proprio ambito di specializzazione. Tra le piattaforme più utilizzate su cui poter insegnare online c’è Preply, che consente di svolgere l’attività anche agli insegnanti non ancora abilitati (è comunque necessario ricevere prima la verifica del proprio profilo sul sito).
Abilitazione all’insegnamento per Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria l’abilitazione si ottiene già attraverso il percorso accademico: la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (SFP) è infatti già di per sé abilitante.
Per la scuola dell’infanzia vale anche il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.
Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è a numero programmato; l’ammissione si svolge ogni anno orientativamente nel mese di settembre e prevede un test di accesso su un programma definito con apposito decreto ministeriale.
Abilitazione all’insegnamento per la Scuola secondaria: dal TFA al FIT all’attuale percorso di formazione iniziale e abilitazione. Come si consegue l’abilitazione dal 2023
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, a partire dal 2010 l’unico modo per conseguire l’abilitazione era TFA (Tirocinio Formativo Attivo) un percorso annuale a numero programmato, istituito presso le Università e al quale si poteva accedere solo dopo il conseguimento della laurea magistrale. Al termine del tirocinio formativo attivo si otteneva l’abilitazione ad insegnare per una specifica classe di insegnamento, detta “classe di concorso”.
Gli ultimi ad abilitarsi in questo modo sono stati i “tieffini” del terzo corso (i partecipanti al corso attivato nel 2016). Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione alla legge 107 del 2015, “La buona scuola”) aveva infatti previsto un percorso triennale (cosiddetto percorso FIT – Formazione Iniziale e Tirocinio) per gli aspiranti docenti.
La Legge di bilancio 2019 cambiò di nuovo le regole e, dal primo gennaio 2019, ha soppresso il cosiddetto percorso triennale FIT sostituendolo con un concorso abilitante cui segue un percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Il decreto legge n. 36 del 2022 (dopo le modifiche della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79) ha, ancora una volta, rivoluzionato il sistema di reclutamento dei docenti e previsto un Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale, e valutazione conclusiva.
Vediamo allora come si ottiene oggi l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto legislativo n. 59 del 2017 (dopo le modifiche del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36) prevede che si possa diventare insegnanti dopo un percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione. Il nuovo sistema prevede che, dopo aver conseguito una laurea magistrale (triennale per ITP) l’aspirante docente deve iscriversi ad un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU (crediti formativi universitari); il percorso è gestito, per ciascuna classe di concorso, dalle Università ed è attivato sulla base del fabbisogno di cattedre. Per verificare a quali classi di concorso dia accesso il proprio titolo di studio, sono disponibili appositi motori di ricerca: del Ministero istruzione per i titoli di studio vecchio ordinamento o di altre organizzazioni (qui quello della FLC-CGIL). Il percorso comprende attività di tirocinio, diretto e indiretto, per non meno di 20 CFU/CFA; per ogni CFU, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
L’abilitazione così conseguita:
- non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali (di cui fra poco si dirà);
- ha durata illimitata.
Dopo il decreto legge 36/2022, il decreto legislativo n. 59/2017 consente, inoltre, una modalità semplificata per il conseguimento dell’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione a coloro che vantano già un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e a coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno (art. 2-ter, comma 4). In questo caso sono sufficienti 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 crediti nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 di tirocinio diretto.
Prendere l’abilitazione all’insegnamento all’estero
Considerate le numerose difficoltà per conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Italia, negli ultimi anni si è assistito al nascere di numerose agenzie che propongono master a pagamento (i cui costi sono davvero notevoli, tra i 7.000 e i 10.000 euro) e che si ritiene permetterebbero ai laureati italiani di conseguire l’abilitazione alla professione di docente.
Insomma, basterebbe iscriversi a un corso intensivo universitario presso un ateneo di una qualsiasi città romena così da ottenere, nell’arco di pochi mesi, l’abilitazione all’insegnamento.
È bene sottolineare che si tratta di una scorciatoia il cui successo non è affatto assicurato. Non esiste, infatti, un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero (la Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti) ed il Ministero è quanto meno “riluttante” a riconoscere tali titoli. Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022), affermando che il Ministero dell’Istruzione deve esaminare singolarmente le istanze di riconoscimento e valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione conseguito all’estero, disponendo eventuali opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).
La riforma delle classi di concorso
Ma cosa sono le classi di concorso nella scuola? Con questa espressione vengono indicati i “requisiti accademici utili per poter accedere all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado”.
Tra le deleghe al Governo previste dalla Legge 107/2015, la Buona Scuola, oltre alla riforma del percorso di formazione e reclutamento, vi era anche la riforma delle classi di concorso, un riordino atteso da molti anni che è stata portato a termine con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 2016, n. 19 e successivamente integrato con il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259). La riformaha previsto tre grandi cambiamenti rispetto al passato.
- Innanzi tutto, l’aggiornamento delle classi di concorso tiene conto delle modifiche ordinamentali relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria, sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento.
- In secondo luogo, l’accorpamento di alcune classi di concorso assimilabili per rendere più efficiente l’occupazione dei docenti (il numero delle classi è passato infatti da 168 a 114).
- Infine, l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso e nello specifico:
- A-53 – Storia della musica
- A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A-57 – Tecnica della danza classica
- A-58 – Tecnica della danza contemporanea
- A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza
- A-63 – Tecnologie musicali
- A-64 – Teoria, analisi e composizione
- A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
- A-35 – Scienze e tecnologie della calzatura e della moda
- A-36 – Scienze e tecnologia della logistica
- A-65 – Teoria e tecnica della comunicazione
Le nuove classi di concorso, che interessano principalmente le discipline musicali, gli indirizzi di calzature, di moda, di grafica e di comunicazione, sono indispensabili per conformare i percorsi di abilitazione alle recenti modifiche ordinamentali, in particolare la nascita dei licei musicali e coreutici.
Consulta la tabella di sintesi sulla corrispondenza tra vecchie e nuove classi di concorso
Il regolamento sulle classi di concorso è costituito da 6 articoli e tre tabelle:
- L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento, indicando la fonte normativa primaria di attribuzione di tale potere regolamentare (si tratta dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008).
- L’articolo 2 rimanda alle Tabelle allegate (Tabella A, Tabella B e Tabella A/1) nelle quali sono individuate le nuove classi di concorso e i relativi insegnamenti.
- L’articolo 3 definisce, per ciascuna classe di concorso, i titoli di accesso ai percorsi abilitanti e le corrispondenze rispetto alle vigenti classi
- L’articolo 4 prevede la possibilità di predisporre prove comuni tra diverse, ma assimilabili classi di concorso.
- Gli articoli 5 e 6 contengono le norme transitorie e finali.
Le tabelle allegate allo schema costituiscono parte integrante del provvedimento. In particolare:
La Tabella A definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado (complessivamente 81 classi):
- la prima colonna contiene il codice identificativo della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura “NUOVA”, se non vi è confluenza;
- la seconda colonna contiene la denominazione della nuova classe di concorso, seguita dalla denominazione della precedente classe di concorso in essa confluita;
- la terza, quarta e quinta colonna contengono i requisiti (titoli) di accesso ai percorsi abilitanti suddivisi per ordinamento (rispettivamente: DM 39/1998 – vecchio ordinamento; DM 22/2005 – lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento; lauree magistrali DM 270/2004 e diplomi accademici di II livello)
- la sesta colonna elenca ove specificati, per ciascun titolo di accesso, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo
- la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare ed eventualmente con apposito asterisco, l’insegnamento assegnato in via transitoria ad esaurimento
La Tabella A/1 elenca, limitatamente alle lauree di vecchio ordinamento, l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio.
La Tabella B definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (ridotte da 52 a 33):
- la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura “NUOVA” se non vi è confluenza
- la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione “Classe di concorso ad esaurimento”
- la terza e quarta colonna indicano la corrispondenza con i titoli di accesso previsti dai previgenti ordinamenti
- la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso.
Una nuova revisione delle classi di concorso è comunque prevista, anche in questo caso, dal Decreto legge n. 36/2022 che mira a promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Il concorso a cattedra per i docenti di scuola secondaria
Dopo aver conseguito l’abilitazione al termine del percorso universitario di 60 CFU, l’aspirante docente dovrà partecipare ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale. Il concorso consiste in:
a) una prova scritta basata su quesiti a risposta aperta, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari della classe di concorso del candidato nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese. Al fine di limitare il numero di candidati che sostengono la prova scritta, l’accesso alla prova può essere riservato a coloro che superino una eventuale prova preselettiva;
b) una prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
Al termine delle prove si procede alla formazione della graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la Graduatoria di merito comprende i soli vincitori).
L’effettiva immissione in ruolo è condizionata all’esito positivo del periodo annuale di prova in servizio. Il vincitore di concorso infatti deve:
a) prestare servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche;
b) superare un test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente;
c) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
I concorsi a cattedra straordinari
Quella finora descritta è la modalità ordinaria di reclutamento. Dopo il decreto legge n. 36/2022, ad essa si affiancano altre due modalità straordinarie, con carattere derogatorio:
– una prima modalità semplificata è riservata a coloro i quali hanno già insegnato presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. In questo caso, è possibile partecipare al concorso senza aver prima concluso la formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l’acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo;
– una seconda modalità straordinaria, permette, fino al 31 dicembre 2024, di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l’anno di prova e l’eventuale immissione in servizio.
Programmi e testi per il concorso scuola
Rispetto ai precedenti concorsi, nel 2016 le modalità di selezione dei docenti si sono concentrate prevalentemente sulla valutazione delle capacità e delle attitudini dei candidati all’insegnamento e non più sulle sole conoscenze o sulle basi possedute.
Anche per i prossimi concorsi a cattedre, si preannuncia questa stessa attenzione non solo a “cosa il futuro docente sa” ma anche a “come è capace di trasmettere” le sue conoscenze.
Le competenze disciplinari
Le competenze disciplinari che ciascun docente deve dimostrare sono elencate (suddivise per classe di concorso) nell’Allegato A del DM n. 95 del 2016.
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I programmi d’esame del concorso scuola sono i medesimi del TFA. I bandi di concorso che disciplinavano le prove di accesso al Tirocinio Formativo Attivo rinviavano infatti in modo esplicito ai programmi del concorso scuola per la definizione degli argomenti di studio.
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Per una verifica delle competenze acquisite, possono rivelarsi utili gli eserciziari, raccolte di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata. Il commento fornito per ciascun quesito favorisce un rapido riepilogo delle nozioni fondamentali e consente di fissare i concetti chiave.
In vista della prova scritta, sarà utile consultare le raccolte di Tracce svolte, ampie raccolte di domande a risposta aperta suddivise per area disciplinare. Ognuno dei quesiti è corredato da un percorso di svolgimento (che evidenzia i punti chiave da trattare) e da un’ipotesi di trattazione sintetica.
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Le competenze sulle metodologie e tecnologie didattiche
Nel corso della prova orale, invece, oltre alle conoscenze disciplinari, saranno accertate anche le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento.
Nel precedente concorso tali conoscenze erano sintetizzate nelle cosiddette Avvertenze generali ai programmi d’esame. Queste ultime, infatti, richiedevano ai candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola il possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali in ordine al settore o ai settori disciplinari previsti da ciascuna classe di concorso:
Argomento del programma | Capitolo e paragrafo corrispondente |
1. dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto. | Cap. 4 Le competenze didattiche del docente; Cap. 5 La progettazione del curricolo § 5.2-5.4; Cap. 6 Ambienti di apprendimento § 6.5-6.11; Cap. 7 Le competenze sociali del docente § 7.2-7.4; Cap. 8 Stili di apprendimento e stili di insegnamento; Cap. 12 La scuola dell’infanzia e del primo ciclo; Cap 13 Secondo ciclo di istruzione; Cap. 14 Gli ordinamenti di istituti professionali, istituti tecnici, licei |
2. Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione. | Cap. 2 Psicologia dello sviluppo Cap. 1 Le teorie dell’apprendimento e la psicologia dell’educazione |
3. Conoscenze pedagogico didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. | Cap. 3 Le competenze psico-pedagogiche Cap. 4 Le competenze didattiche del docente Cap. 7 Le competenze sociali del docente |
4. Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica. | Cap. 9 Dalla disabilità ai Bisogni Educativi Speciali |
5. Competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. | Cap. 6 Libri di testo e nuove tecnologie per la didattica |
6. Conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico. | Cap. 16 Autonomia scolastica e dirigenza + estensioni web |
7. Conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con particolare riguardo a: | |
a) Costituzione italiana; | Cap. 19 L’ordinamento dello Stato |
b) Legge 107/2015; | Cap. 10 L’evoluzione storica della scuola italiana |
c) autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al DPR 275/1999 “Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche” | Cap. 16 Autonomia scolastica |
d) D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e formazione” | Cap. 11 Il diritto all’educazione e all’istruzione nel sistema scolastico italiano |
e) ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione: | Cap. 12 La scuola dell’infanzia e del primo ciclo Cap. 13 Il secondo ciclo dell’istruzione: parte generale Cap. 14 Gli ordinamenti di istituti professionali, istituti tecnici, licei |
– D.M. 139/2007 (adempimento dell’obbligo di istruzione) | – Il diritto all’istruzione nel sistema nazionale, §11.1 |
– DPR 89/2009 (scuola dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione) | Cap. 12 La scuola dell’infanzia e del primo ciclo |
– D.M. 16/11/2012, n. 254 (Indicazioni nazionali per il curricolo scuola infanzia e primo ciclo di istruzione) | – Il curricolo nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, §5.2 |
– DPR 15/3/2010, n. 87 (Riordino istituti professionali) | – Il curricolo negli istituti tecnici e professionali, §5.4 – Ordinamenti scolastici: gli istituti professionali, §14.1 |
– D.Lgs. 13/4/2017, n. 61 (Revisione percorsi istruzione professionale) | – Ordinamenti scolastici: gli istituti professionali, §14.1 |
– DPR 15/3/2010, n. 88 (Riordino istituti tecnici) | – Il curricolo negli istituti tecnici e professionali, §5.4 – Ordinamenti scolastici: gli istituti tecnici, §14.2 |
– DPR 15/3/2010, n. 89 (Riordino licei) | – Il PECUP e le Indicazioni nazionali per i licei, §5.3 – Ordinamenti scolastici: i licei, §14.3 |
– DPR 22/6/2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione degli alunni) | – La valutazione nella scuola del secondo ciclo, §13.5 |
– D.Lgs. 13/4/2017, n. 62 (Valutazione nel primo ciclo e esami di Stato) | – La valutazione nella scuola del primo ciclo, §12.6-12.8 – La valutazione nella scuola del secondo ciclo, §13.5 |
– D.M. 3/10/2017, n. 741 (Esami di Stato conclusivi del primo ciclo) | – La valutazione nella scuola del primo ciclo, §12.6-12.8 |
– D.M. 3/10/2017, n. 742 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo) | – La certificazione delle competenze, §12.7.7 |
– Legge 20/8/2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica) | – Da “Cittadinanza e Costituzione” a “Educazione civica”, §7.7 |
f) governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I); | Cap. 17 La comunità scolastica come luogo della partecipazione: gli organi collegiali – coordinamento delle competenze nell’istituzione scolastica autonoma, §16.6.2 |
g) stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente, D.M. 850/2015 sull’anno di formazione e prova per docenti neoassunti); | Cap. 18 L’insegnante: stato giuridico e profilo contrattuale – assegnazione alle classi, §17.4.3 – formulazione dell’orario delle lezioni, §17.4.3 – incarichi triennali per l’organico dell’autonomia, §16.4 – incompatibilità, §22.2 sgg. – part time per il personale scolastico, §22.2.3 |
h) compiti e finalità di Invalsi e Indire; | – Indire (Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa), §16.7.1 – Indire come Agenzia nazionale di Erasmus+, §15.4.2 – Invalsi, §16.7.1 – funzioni dell’Invalsi, §16.7.2 |
i) DPR 80/2013 (sistema nazionale di valutazione); | – Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) DPR 80/2013, §16.7 – soggetti costitutivi del SNV, §16.7.1 |
j) normativa generale per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati); | Cap. 9 Bisogni Educativi Speciali |
– L. 5/2/1992, n. 104 (legge quadro sui diritti persone handicappate) | §9.1 e ss. Approfondimento web |
– L. 8/10/2010, n. 170 (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) | §9.2 e ss. Approfondimento web |
– Linee guida Disturbi Specifici dell’Apprendimento allegate al D.M. 12/7/2011, n. 5669 | §9.2 e ss. Approfondimento web |
– Disposizioni relative ai BES | §9.3 e ss. Approfondimento web |
– D.Lgs. 13/4/2017, n. 66 (decreto inclusione) | §9.1 e ss. Approfondimento web |
– Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19.02.2014); | §9.5-9.6 e ss. Approfondimento web |
– Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18.12.2014); | §9.3.6. |
– Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del 15.04.2015) | §7.6 e ss §17.4.6 Approfondimento web |
11. Conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa recepiti dall’ordinamento italiano: | |
a) Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente; | §5.2.4 §5.3.1 §8.5.3 §15.4.1 |
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I 24 CFU servono ancora? Sì, fino al 31 dicembre 2024 (ma solo se conseguiti entro ottobre 2022)
Il Decreto legislativo 59/2017, fino alle modifiche apportate dal Decreto legge n. 36/2022, aveva previsto due requisiti per poter partecipare ai concorsi a cattedra (art. 5 del decreto 59/2017):
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell’AFAM, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 CFU (crediti formativi universitari) o, nel caso di Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 24 CFA (crediti formativi accademici) conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Con il Decreto 616/2017 il Ministero aveva specificato modalità e costi di acquisizione dei 24 crediti universitari e/o accademici necessari per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria. I 24 CFU/CFA potevano essere acquisiti in forma curricolare (nel corso degli studi universitari), aggiuntiva o extra-curricolare.
Nel nuovo sistema di reclutamento disegnato dal Decreto legge n. 36/2022, i 24 CFU non costituiscono più un requisito per partecipare al concorso nazionale (sono sostituiti dai 60 CFU/CFA che si ottengono al termine del percorso universitario di formazione iniziale). L’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 prevede però una semplificazione limitata nel tempo: fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare al concorso a cattedra coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti in precedenza quale requisito di accesso al concorso.
Leggi il nostro articolo sui 24 CFU e come ottenerli.
Come diventare insegnante di sostegno: specializzazione e concorso
L’insegnante di sostegno è un docente specializzato, previsto dalla L. 517/1977, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in situazione di handicap per attuare “forme di integrazione a favore dell’alunno” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di quest’ultimo”.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione alla delega sulla formazione iniziale dei docenti prevista dalla legge 107 del 2015 “La buona scuola”) e il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (che invece dà attuazione alla delega sull’inclusione scolastica) prevedono due differenti percorsi per gli aspiranti docenti sui posti di sostegno:
- per svolgere attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria occorre conseguire il titolo di specializzazione “in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica”.
Il corso dura un anno ed è attivato presso le università autorizzate dal Ministero; ai fini dell’accesso è richiesto il superamento di una prova preselettiva cui può accedere chi è in possesso della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria che abbia conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione. Al termine del corso si potrà insegnare sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (articolo 12 del decreto 66 del 2017). Per l’avvio di queste nuove regole occorrerà attendere un apposito decreto del MIUR; - per quanto riguarda gli aspiranti docenti candidati ai posti di sostegno nella scuola secondaria, il percorso è simile a quello visto per gli aspiranti docenti sui posti comuni: con il concorso nazionale, un certo numero di posti sarà riservato al sostegno. Potranno concorrere per tali posti quanti siano in possesso della specializzazione sul sostegno didattico. Quanti supereranno il concorso, potranno accedere al periodo di prova in servizio di durata annuale, al termine del quale li attenderà l’assunzione a tempo indeterminato.
In attesa che tale sistema entri pienamente in vigore, il percorso formativo e i requisiti per diventare insegnante di sostegno sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010 (Regolamento per la formazione iniziale dei docenti) e da decreti attuativi di quest’ultimo provvedimento. Sebbene spesso si parli di “abilitazione al sostegno didattico” o, ancora, di TFA sostegno, quella per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è una specializzazione universitaria. I corsi universitari sono a numero chiuso.
La prova di accesso, predisposta dalle università, consiste nella verifica, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, di una serie di competenze (didattiche, su empatia e intelligenza emotiva, su creatività e pensiero divergente, organizzative e di legislazione scolastica). Le prove selettive si articolano in:
- una prova preliminare, quesiti a riposta multipla su competenze professionali e competenze linguistiche
- una o più prove scritte ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
- una prova orale, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali
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Per saperne di più su come conseguire la specializzazione sul sostegno, leggi l’articolo Specializzazione sostegno didattico: via ai nuovi corsi.
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Come diventare insegnante di religione
L’Intesa del 28 giugno 2012 fra MIUR e Conferenza episcopale italiana (recepita con D.P.R. n. 175/2012), individua i titoli professionali richiesti per i docenti dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC) a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’IRC può essere impartito:
- da insegnanti in possesso di uno dei titoli richiesti per la scuola secondaria (v. sopra);
- da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana;
- da insegnanti della sezione o della classe in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’IRC.
Il 14 dicembre 2020 è stata firmata dall’allora ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, l’Intesa che fa partire il concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica. Il concorso era già previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/2019 (il cosiddetto “decreto salva-precari”). Il concorso avrebbe dovuto partire entro l’anno 2020, termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal Decreto legge 183/2020.
Cosa si deve fare per diventare insegnante di religione? Per saperne di più e prepararti al concorso 2022 per Insegnanti di religione cattolica, sfoglia un estratto del relativo manuale Edises
Come diventare insegnante ITP (insegnante tecnico-pratico)
L’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) è un docente con competenze tecnico-pratiche cui è affidata la responsabilità delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori delle scuole del secondo ciclo.
Fino al 2024/2025 (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 59/2017), per diventare ITP occorre il diploma di maturità di un istituto tecnico o professionale che attesti le competenze tecniche e pratiche del soggetto. Per sapere quali sono i diplomi validi per partecipare ai concorsi ITP occorre consultare la Tabella B del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 2016, n. 19.
Dopo l’anno scolastico 2024/2025, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesto il possesso di questi due requisiti:
- la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso,
- 60 CFU conseguiti con il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
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Come diventare insegnante di Educazione motoria nella scuola primaria
Con la legge di bilancio 2022 è stato introdotto il nuovo insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria affidata a un docente specifico, nello specifico per le classi quinte a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per le quarte a partire dall’anno 2023/2024.
Dunque, con questa normativa viene istituita la nuova classe di concorso di “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.
Il Ministero dell’Istruzione ha illustrato la bozza di regolamento del concorso per l’insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola primaria e sul decreto ha espresso parere favorevole il Consiglio superiore della pubblica Istruzione.
Per prepararti al Concorso a Cattedra per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sfoglia una demo e l’indice del Manuale Edises: le principali conoscenze teoriche e preziosi spunti operativi per l’attività d’aula.