Vuoi intraprendere la carriera scolastica e sapere come diventare insegnante nel 2024?
In Italia non è semplicissimo; quasi ogni anno gli aspiranti insegnanti devono confrontarsi con nuove norme che cambiano le regole valide fino a poco tempo prima.
Spesso, poi, le normative vengono diffuse con ritardo e le indiscrezioni che trapelano hanno come unico effetto quello di provocare panico e scompiglio tra chi sogna un giorno di diventare insegnante e sedere dall’altra parte della cattedra.
In questa guida pratica ti spieghiamo passo dopo passo come diventare insegnante a partire dall’abilitazione.
Gli argomenti dell'articolo
Abilitazione all’insegnamento: come si consegue
Il primo passo da compiere per poter accedere alla professione di docente è acquisire una abilitazione all’insegnamento. . Il possesso di un titolo che abbia valore abilitante per una specifica classe di concorso, infatti, rappresenta il requisito fondamentale per poter insegnare, sia nelle scuole statali che nelle scuole paritarie.
Diverso è il caso di chi si offre per lezioni private: in tal caso prevale il rapporto fiduciario tra docente e allievo. Esistono infatti piattaforme che facilitano l’incontro tra studenti ed insegnanti, registrandosi sulle quali è possibile impartire lezioni online nel proprio ambito di specializzazione. Tra le piattaforme più utilizzate su cui poter insegnare online c’è Preply, che consente di svolgere l’attività anche agli insegnanti non ancora abilitati (è comunque necessario ricevere prima la verifica del proprio profilo sul sito).
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria l’abilitazione si ottiene già attraverso il percorso accademico: la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (SFP) è infatti già di per sé abilitante.
Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è a numero programmato; l’ammissione si svolge ogni anno orientativamente nel mese di settembre e prevede un test di accesso su un programma definito con apposito decreto ministeriale.
Scuola secondaria: come si consegue l’abilitazione dal 2023
Il decreto legge n. 36 del 2022 (convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 44) ha, rivoluzionato il sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie riscrivendo il citato decreto legislativo n. 59/2017 che istituisce il Sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
È oggi previsto un modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti con tre passaggi fondamentali:
- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale;
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale, e valutazione conclusiva.
Vediamo allora come si ottiene oggi l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie.
Il nuovo sistema prevede che, dopo aver conseguito una laurea magistrale (triennale per gli insegnanti tecnico pratici ITP: vedi oltre) l’aspirante docente deve iscriversi ad un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU (crediti formativi universitari).
Per ciascuna classe di concorso, il percorso è gestito dalle Università ed è attivato sulla base del fabbisogno di cattedre. Per verificare a quali classi di concorso dia accesso il proprio titolo di studio, sono disponibili appositi motori di ricerca: del Ministero dell’istruzione e del merito o di altre organizzazioni (qui quello della FLC-CGIL). Il percorso comprende attività di tirocinio, diretto e indiretto, per non meno di 20 CFU/CFA; per ogni CFU, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.
Il percorso si conclude con una prova finale comprendente una prova scritta (un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso) e una lezione simulata.
L’abilitazione così conseguita:
- non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali (di cui fra poco si dirà);
- ha durata illimitata.
Sono previste due modalità semplificate per il conseguimento dell’abilitazione:
- la prima è riservata a coloro sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno: in questi casi, basta l’acquisizione di 30 CFU tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
- la seconda è riservata a coloro hanno svolto servizio presso scuole sia statali che paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione: anche per loro basta l’acquisizione di 30 CFU.
Prendere l’abilitazione all’insegnamento all’estero
Negli ultimi anni si è assistito al nascere di numerose agenzie che propongono master a pagamento (costi tra i 7.000 e i 10.000 euro) che permetterebbero ai laureati italiani di conseguire l’abilitazione alla professione di docente. È bene sottolineare che si tratta di una scorciatoia il cui successo non è affatto assicurato. Non esiste, infatti, un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero: la Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, ne prevede infatti la valutazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022), affermando che il Ministero dell’Istruzione deve esaminare singolarmente le istanze di riconoscimento e valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione conseguito all’estero, disponendo eventuali opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Le attività di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero sono state affidate al Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (art. 5, co. 18 D.L. 44/2023). Per saperne di più leggi l’articolo Abilitazioni all’insegnamento all’estero facili e immediate?
La riforma delle classi di concorso
Ma cosa sono le classi di concorso nella scuola? Con questa espressione vengono indicati i “requisiti accademici utili per poter accedere all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado”.
La riforma delle classi di concorso è continuamente in via di aggiornamento in un processo di razionalizzazione e di accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e l’adeguamento alle discipline istituite con nuovi provvedimenti legislativi.
La riforma attuale è stata avviata con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 2016, n. 19, successivamente integrato con il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017 n. 259).
Consulta la tabella di sintesi sulla corrispondenza tra vecchie e nuove classi di concorso
Al D.P.R. n. 19/2016 sono allegate le Tabelle A, A/1 e B.
La Tabella A definisce le classi di concorso e di abilitazione per le scuole secondarie di primo e di secondo grado (complessivamente 81 classi):
- la prima colonna contiene il codice identificativo della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi di concorso, oppure la dicitura “NUOVA”, se non vi è confluenza;
- la seconda colonna contiene la denominazione della nuova classe di concorso, seguita dalla denominazione della precedente classe di concorso in essa confluita;
- la terza, quarta e quinta colonna contengono i requisiti (titoli) di accesso ai percorsi abilitanti suddivisi per ordinamento (rispettivamente: DM 39/1998 – vecchio ordinamento; DM 22/2005 – lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento; lauree magistrali DM 270/2004 e diplomi accademici di II livello)
- la sesta colonna elenca ove specificati, per ciascun titolo di accesso, i crediti formativi universitari che occorre eventualmente possedere in aggiunta al titolo
- la settima colonna individua gli indirizzi di studi assegnati a ciascuna classe di concorso, nonché, ove del caso, una specifica nota che individua la nuova classe di abilitazione che appartenga al medesimo ambito disciplinare ed eventualmente con apposito asterisco, l’insegnamento assegnato in via transitoria ad esaurimento
La Tabella A/1 elenca, limitatamente alle lauree di vecchio ordinamento, l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio.
La Tabella B definisce le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (ridotte da 52 a 33):
- la prima colonna elenca il codice della nuova classe di concorso, nonché la confluenza con la o le precedenti classi concorso, oppure la dicitura “NUOVA” se non vi è confluenza
- la seconda colonna contiene la denominazione della classe di concorso, nonché quella della o delle precedenti classi di concorso, nonché, eventualmente, la dizione “Classe di concorso ad esaurimento”
- la terza e quarta colonna indicano la corrispondenza con i titoli di accesso previsti dai previgenti ordinamenti
- la quinta colonna elenca gli indirizzi di studio e discipline e/o laboratori cui può accedere la classe di concorso.
Con Decreto ministeriale 22 dicembre 2023 è stato disposto un aggiornamento delle classi di concorso nell’ambito delle misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), misure introdotte dal Decreto legge n. 36/2022.
Ad esso sono allegati gli aggiornamenti della Tabella A e della Tabella A/1.
Invece, nulla è cambiato per la Tabella B relativa alle Classi di concorso per gli ITP.
Il concorso a cattedra
Dopo aver conseguito l’abilitazione al termine del percorso universitario di 60 CFU (30 CFU con le modalità semplificate di cui sopra), l’aspirante docente partecipa ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale (nel caso in cui i posti messi a bando siano in numero esiguo).
Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure, con decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (art. 20) sono state previste nuove e semplificate modalità di selezione degli aspiranti docenti. Fino al 2026, data di completamento delle riforme legate al PNRR, il concorso a cattedra (sia per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per le secondarie) consiste in:
a) una prova scritta, basata su quesiti a risposta chiusa, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese;
b) una prova orale, con la quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico.
Al termine delle prove si procede alla formazione della graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando.
L’effettiva immissione in ruolo è condizionata all’esito positivo del periodo annuale di prova e formazione in servizio.
Il vincitore di concorso assegnato all’organico di un determinato istituto, a seguito della sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato, deve:
a) prestare servizio in prova per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi in attività didattiche, svolgendo le attività formative previste dal decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022;
b) al termine dell’anno di prova, sostenere il colloquio con il Comitato per la valutazione dei docenti, colloquio che si conclude con il test finale, volto a verificare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente: al termine del colloquio, il Comitato esprime il parere sul superamento dell’anno di prova;
c) ricevere una valutazione positiva da parte del dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato.
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
I concorsi a cattedra straordinari
Quella finora descritta è la modalità ordinaria di reclutamento vigente (almeno fino alla fine del 2026). A seguito del decreto legge n. 36/2022 e delle modifiche apportate con D.L. 75/2023, alla modalità ordinaria si affiancano altre due modalità straordinarie, con carattere derogatorio:
- una prima modalità semplificata è riservata a coloro i quali hanno già insegnato presso istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. In questo caso, è possibile partecipare al concorso senza aver prima concluso la formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l’acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l’effettiva immissione in ruolo;
- una seconda modalità straordinaria permette, fino al 31 dicembre 2024, di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l’anno di prova e l’eventuale immissione in servizio.
Programmi e testi per il concorso scuola
Rispetto ai precedenti concorsi, le ultime modalità di selezione dei docenti si sono concentrate sulla valutazione delle capacità e delle attitudini dei candidati all’insegnamento e non più sulle sole conoscenze disciplinari possedute.
Anche per i prossimi concorsi a cattedre, si preannuncia questa stessa attenzione non solo a “cosa sa” ma anche a “come è capace di trasmettere” le sue conoscenze.
Le competenze sulle metodologie e tecnologie didattiche
Per prepararsi in vista della prova scritta, il manuale e l’eserciziario Edises consentono di acquisire velocemente le nozioni richieste e simulare la prova concorsuale (grazie al software online) è indirizzato a quanti intendono prepararsi al concorso straordinario per docenti e raccoglie tutte le conoscenze teoriche richieste ai candidati.
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Il manuale è suddiviso in sei parti.
La Prima Parte, dedicata alle competenze pedagogiche e psico-pedagogiche, illustra i meccanismi alla base dello sviluppo sociale e le relazioni di gruppo, i fondamenti della psicologia dello sviluppo cognitivo e i principali contributi pedagogici in tema di sviluppo e apprendimento.
La Seconda Parte riguarda le competenze su intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente riferite al riconoscimento e alla comprensione di emozioni, alla capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica.
La Terza Parte si occupa delle competenze didattico-metodologiche e descrive le principali metodologie a disposizione del docente per realizzare un’azione didattica efficace con riferimento anche alle nuove tecnologie digitali.
La Quarta Parte è dedicata alle competenze per una scuola inclusiva e si ripercorrono le tappe della scuola italiana verso un modello educativo improntato all’inclusività.
La Quinta Parte sulla Legislazione e normativa scolastica: illustra le linee portanti del sistema scolastico italiano (i principi affermati nella Costituzione e le principali norme che vi hanno dato attuazione; gli ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo) e si sofferma sulle disposizioni che regolano le istituzioni scolastiche (l’autonomia; la governance delle istituzioni scolastiche; lo stato giuridico del docente, il sistema nazionale di valutazione).
La Sesta Parte riguarda l’ordinamento della Repubblica e la Pubblica Amministrazione: tratteggia la cornice normativa ed amministrativa entro cui devono muoversi quanti operano nel mondo della scuola.
L’eserciziario consente di testare il livello di preparazione raggiunto negli ambiti oggetto della prova scritta nonché sulla conoscenza della lingua inglese e delle competenze digitali
I 24 CFU: servono ancora? Sì, fino al 31 dicembre 2024 (ma solo se conseguiti entro ottobre 2022)
Il Decreto legislativo 59/2017, fino alle modifiche apportate dal Decreto legge n. 36/2022, aveva previsto due requisiti per poter partecipare ai concorsi a cattedra (art. 5 del decreto 59/2017):
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell’AFAM, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 CFU (crediti formativi universitari) o, nel caso di Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 24 CFA (crediti formativi accademici) conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Con il Decreto 616/2017 il Ministero aveva specificato modalità e costi di acquisizione dei 24 crediti universitari e/o accademici necessari per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria. I 24 CFU/CFA potevano essere acquisiti in forma curricolare (nel corso degli studi universitari), aggiuntiva o extra-curricolare.
Nel nuovo sistema di reclutamento disegnato dal Decreto legge n. 36/2022, i 24 CFU non costituiscono più un requisito per partecipare al concorso nazionale (sono sostituiti dai 60 CFU/CFA che si ottengono al termine del percorso universitario di formazione iniziale). L’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 prevede però una semplificazione limitata nel tempo: fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare al concorso a cattedra coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti in precedenza quale requisito di accesso al concorso.
Leggi qui il nostro articolo sui 24 CFU e come ottenerli.
Le competenze disciplinari
Le competenze disciplinari che ciascun docente deve dimostrare sono elencate (suddivise per classe di concorso) nell’Allegato A del DM n. 95 del 2016.
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Per una verifica delle competenze acquisite, possono rivelarsi utili gli eserciziari, raccolte di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata. Il commento fornito per ciascun quesito favorisce un rapido riepilogo delle nozioni fondamentali e consente di fissare i concetti chiave.
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Come diventare insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno è un docente specializzato, previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in situazione di disabilità per attuare “forme di integrazione a favore dell’alunno” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di quest’ultimo”.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (che dà attuazione alla delega sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, delega prevista dalla legge 107 del 2015 “La buona scuola”) e il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione all’analoga delega sulla formazione iniziale dei docenti) prevedono due differenti percorsi per gli aspiranti docenti sui posti di sostegno:
- nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria occorre conseguire il titolo di specializzazione “in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica” (art. 12 del D.Lgs. 66/2017). Il corso dura un anno ed è attivato presso le università autorizzate dal Ministero; ai fini dell’accesso è richiesto il superamento di una prova preselettiva cui può accedere chi è in possesso della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria che abbia conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione.
- nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il percorso è simile a quello per gli aspiranti docenti sui posti comuni. Il concorso nazionale bandisce un contingente di posti per il sostegno e vi possono concorrere quanti siano in possesso della specializzazione sul sostegno didattico (art. 6 del D.Lgs. 59/2017).
Il percorso formativo e i requisiti per diventare insegnante di sostegno sono stabiliti dall’art. 13 del Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010 e da decreti attuativi. Sebbene spesso si parli di “abilitazione al sostegno didattico” o, ancora, di TFA sostegno, quella per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è una specializzazione universitaria. I corsi universitari sono a numero chiuso.
La prova di accesso, predisposta dalle università, consiste nella verifica, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, di una serie di competenze (didattiche, su empatia e intelligenza emotiva, su creatività e pensiero divergente, organizzative e di legislazione scolastica). Le prove selettive si articolano in:
- una prova preliminare, quesiti a riposta multipla su competenze professionali e competenze linguistiche
- una o più prove scritte ovvero pratiche sulle materie della prova preliminare;
- una prova orale, sulle materie delle prove scritte e su questioni motivazionali
Scopri nei dettagli come diventare insegnante di sostegno nella nostra guida alla professione
Per saperne di più su come conseguire la specializzazione sul sostegno, leggi l’articolo Specializzazione sostegno didattico: via ai nuovi corsi.
Sfoglia i nostri volumi dedicati al Sostegno didattico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Come diventare insegnante di religione
I rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall’Accordo del 18 febbraio 1984, Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e che ha di fatto sostituito il Concordato del 1929.
Lo specifico punto dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) nell’ordinamento scolastico italiano è stato oggetto dell’Intesa del 28 giugno 2012 fra MIUR e Conferenza episcopale italiana, Intesa alla quale è stata data esecuzione con D.P.R. n. 175 del 20 agosto 2012: vi sono individuati, tra l’altro, i titoli professionali richiesti per i docenti.
Per l’IRC nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’IRC può essere impartito:
- da insegnanti in possesso di uno dei titoli richiesti per la scuola secondaria (v. sopra);
- da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana;
- da insegnanti della sezione o della classe in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’IRC.
A distanza di 15 anni dal precedente concorso, nel 2019 è stato previsto il nuovo concorso (legge n. 159, art. 1-bis): il Ministero è stato autorizzato a bandire, previa Intesa con la CEI, un concorso per la copertura dei posti per l’IRC.
Dopo vari rinvii e modifiche legislative, a seguito del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (art. 47, c. 9, lett. b) e del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (art. 20, c. 6), è stato determinato il riparto delle quote di posti riservate:
- alla procedura straordinaria, con il 70% dei posti riservati ai docenti che, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive;
- al concorso ordinario, con il restante 30 per cento dei posti.
Complessivamente, i posti messi a bando sono 6.428, di cui:
> 4.500 per lo straordinario, dei quali 2.164 per la scuola dell’infanzia e della primaria e 2.336 per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
> 1.928 per il concorso ordinario, dei quali 927 per la scuola dell’infanzia e della primaria e 1.001 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per saperne di più e prepararti al concorso 2024 per Insegnanti di religione cattolica, sfoglia un estratto del relativo manuale Edises.
Come diventare Insegnante Tecnico Pratico (ITP)
L’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) è un docente con competenze tecnico-pratiche cui è affidata la responsabilità delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori delle scuole del secondo ciclo.
Fino al 2024/2025 (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 59/2017), per diventare ITP occorre il diploma di maturità di un istituto tecnico o professionale che attesti le competenze tecniche e pratiche del soggetto. Per sapere quali sono i diplomi validi per partecipare ai concorsi ITP occorre consultare la Tabella B del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Febbraio 2016, n. 19 (v. sopra).
Dopo l’anno scolastico 2024/2025, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso viene richiesto il possesso di questi due requisiti:
- la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso,
- 60 CFU conseguiti con il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Per lo studio e il ripasso delle discipline di insegnamento, consulta il catalogo Edises
Come diventare insegnante di Educazione Motoria nella scuola primaria
Con la legge di bilancio 2022 è stato introdotto, limitatamente alle classi quarte e quinte, il nuovo insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria affidata a un docente specifico per due ore settimanali per classe.
Di conseguenza, è stata istituita la nuova classe di concorso di “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”: il primo concorso è stato bandito con D.M. n. 1330 del 4 agosto 2023.
I requisiti per partecipare al concorso sono (congiuntamente):
- laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Per prepararti al Concorso a Cattedra per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sfoglia una demo e l’indice del Manuale Edises: le principali conoscenze teoriche e preziosi spunti operativi per l’attività d’aula.
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