Come diventare infermiere: dall’iscrizione all’albo agli sbocchi occupazionali

La formazione di un infermiere si basa su una solida convivenza tra teoria e pratica. Tale approccio è finalizzato alla definizione di un professionista che possiede conoscenze scientifiche ben definite, accompagnate da un codice deontologico e da una profonda cultura professionale.

Queste abilità e conoscenze, insieme alle capacità organizzative e tecniche, si acquisiscono in tutta la fase della formazione, il cui percorso completo è così articolato:

  • Laurea in Infermieristica (L)
  • Master di primo livello
  • Laurea Magistrale (ex specialistica) in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM)
  • Master di secondo livello

La laurea magistrale, il master di secondo livello e il dottorato di ricerca fanno parte della formazione post-base per la pratica specialistica e forniscono all’infermiere conoscenze cliniche avanzate che consentano di effettuare specifiche prestazioni presso:

  • Sanità pubblica
  • Pediatria
  • Salute mentale-psichiatria
  • Geriatria

Per approfondimenti sull’iter formativo dell’infermiere consigliamo la lettura dell’articolo Diventare infermiere: storia di una professione.

La formazione continua e il programma E.C.M.

Il progresso della scienza medica richiede una formazione continua. 

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 assegna alla formazione una funzione fondamentale e, all’art. 16bis, comma 2 – aggiunto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 – definisce la formazione continua come

attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Il percorso comprende quindi l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.

  • L’aggiornamento professionale – precisa l’art. 16bis – “è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali
  • La formazione permanente comprende “le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale”.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). Questo decreto prevede l’aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti, per meglio rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e alla propria crescita professionale.

Ogni operatore sanitario provvede alla formazione E.C.M. in completa autonomia – anche mediante programmi formativi a distanza (E.C.M. e-learning), con letture di corsi, compilazione di questionari a risposta multipla e videoconferenze, in gruppo o individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. La partecipazione al programma E.C.M. è un dovere previsto anche dal Codice deontologico.

Il profilo professionale dell’infermiere

Il profilo professionale dell’infermiere è così individuato dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 739/1994: “L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”.

La principale novità di questo provvedimento, rispetto alla precedente regolamentazione, sta nel fatto che la professione infermieristica perde formalmente il tradizionale carattere di ausiliarietà, e acquisisce un’autonoma identità. L’infermiere è un professionista che risponde direttamente del proprio operato, pur mantenendo in vigore il mansionario. Il principio per cui il professionista sanitario è chiamato a operare autonomamente, secondo una responsabilità definita dal profilo professionale e dal Codice Deontologico, si consolida con la legge n. 251/2000.

L’iscrizione all’albo professionale degli infermieri

Con la legge 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin), entrata in vigore il 15 febbraio dello stesso anno,  viene istituita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI). A livello provinciale/interprovinciale operano gli Ordini Professioni Infermieristiche (OPI) che accolgono solo le categorie degli infermieri e degli infermieri pediatrici (ex vigilatori d’infanzia). Gli assistenti sanitari sono scorporati ed entrano nella Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. E’ un passaggio importante in quanto il Collegio era un semplice ente ausiliario dello Stato mentre l’Ordine opera come ente sussidiario dello Stato e può quindi svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
L’obbligo di iscrizione all’albo professionale trova conferma nella normativa vigente e la mancata iscrizione equivale ad esercizio abusivo della professione. L’iscrizione all’albo consente e legittima l’esercizio dell’attività professionale. Per iscriversi all’albo professionale del capoluogo di Provincia dove si è residenti, è necessario munirsi di:

  • N. 1 marca da bollo € 16,00
  • N. 2 fotografie formato tessera uguali e recenti
  • Fotocopia del codice fiscale
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità carta d’identità, passaporto o patente
  • Ricevuta comprovante il pagamento sul c/c postale n. 8003 intestato a Tasse Concessioni Governative di Pescara di € 168,00, causale: iscrizione Albo Professionale eseguito da nome e cognome di chi scrive
  • Ricevuta comprovante il pagamento sul c/c postale n. 10233039 intestato a Collegio IPASVI di Frosinone di € 165,00; causale: iscrizione Albo Professionale eseguito da… (nome e cognome di chi scrive)
  • Presso la sede del Collegio si dovrà compilare e firmare un modulo prestampato per chiedere l’iscrizione.

Tre albi per tre figure

Ogni collegio provinciale è obbligato per legge ad avere tre Albi Professionali distinti per le seguenti figure professionali:

  • Infermieri Professionali
  • Assistenti Sanitari
  • Vigilatrici d’Infanzia

Coloro che sono in possesso di più diplomi, possono effettuare l’iscrizione a più Albi Professionali, purché presentino i relativi Diplomi e paghino per ognuno la Tassa di Concessione Governativa oltre la quota di iscrizione agli Albi.

Dove lavora un infermiere?

Una volta conseguiti i titoli necessari per l’esercizio della professione, l’infermiere potrà trovare occupazione presso strutture pubbliche, strutture private (distretti sanitari, ambulatori specialistici) o potrà lavorare privatamente (come libero professionista) prestando assistenza a domicilio.

Ma la figura dell’infermiere trova spazio anche in industrie, villaggi turistici, navi da crociera, scuole, ministeri e altre strutture pubbliche.

L’infermiere libero professionista

L’infermiere che decide di esercitare la libera professione potrà farlo in forma individuale o associata. Le forme di esercizio sono quella di lavoratore autonomo, di socio di cooperativa sociale, di socio di studio associato professionale. L’infermiere libero professionista in ogni caso, ha l’obbligo di:

  1. Iscriversi all’Albo Professionale
  2. Acquisire un numero di partita IVA
  3. Presentare domanda per la pubblicità sanitaria: secondo la legge 175 del 5 febbraio 1992 ed il decreto 657/94 si prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del sindaco anche per la semplice predisposizione di carta intestata, biglietti da visita, targhe e per l’inserimento di un’inserzione nell’elenco telefonico.
  4. Comunicare al Collegio di inizio attività libero professionale, attraverso la compilazione e la consegna del modulo di presentazione informativa dell’esercizio di attività di libero professionista
  5. Iscriversi all’ENPAPI Ente Nazionale Di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica attraverso l’invio all’Ente, a mezzo raccomandata a./r., della domanda di iscrizione e la copia di alcuni documenti; si rimanda al sito dell’ENPAPI per le modalità di iscrizione (www.enpapi.it)

Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli del Comparto Sanità e, in particolare gli infermieri, non possono svolgere la doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi.

L’impiego presso strutture private

Il rapporto lavorativo privato nasce dall’incontro della volontà del datore con quella del prestatore di lavoro (natura contrattuale del rapporto di lavoro), anche se queste figure ben si possono ricondurre all’area dei rapporti costituiti coattivamente (per esempio, assunzione obbligatoria dei lavoratori appartenenti alle categorie protette). In linea di principio, la forma del contratto di lavoro è libera, salvo che la legge richieda in maniera espressa l’atto scritto, (per esempio, patto di prova, contratto a termine), ovvero ai fini della prova (per esempio, contratto a progetto).

Impiego presso strutture pubbliche

Il rapporto di lavoro del personale sanitario presso le strutture pubbliche è disciplinato dalle leggi sul pubblico impiego. Nella pubblica amministrazione sono stati introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi che incentivano la produttività e la qualità della prestazione lavorativa.

Ciò avviene secondo le modalità stabilite in sede contrattuale, anche attraverso l’affermazione del principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

Concorsi per infermieri

Quanto ai sistemi di reclutamento, il concorso pubblico per esami e titoli – finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio per ciascun candidato – è quello che garantisce l’effettività della selezione e pari opportunità a tutti i concorrenti. normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (D.P.R. 220/2001).

In genere l’iter concorsuale è articolato in questo modo:

  • Preselezione (solo per alcuni concorsi): ovvero un test su argomenti di cultura generale e professionale
  • Prova scritta: domande a risposta sintetica o brevi elaborati su disciplina professionale infermieristica, aspetti etici e deontologici, legislazione sanitaria e professionale, diritto amministrativo e del lavoro
  • Prove pratiche: esecuzione di tecniche specifiche su protocolli assistenziali, descrizione e/o simulazioni di interventi clinici infermieristici.
  • Prova orale: colloquio su tutte le materie delle altre prove, una lingua straniera e l’informatica

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