Come diventare infermiere: studi, iscrizione all’albo, stipendi e sbocchi occupazionali

Quella dell’infermiere è una professione che unisce competenze tecniche, responsabilità e forte componente umana.
È un lavoro impegnativo, ma anche tra i più richiesti nel settore sanitario.

Ma ti sei mai chiesto come diventare infermiere? Se stai pensando di intraprendere questo percorso, qui scoprirai quali studi servono, come iscriversi all’albo professionale, quanto si guadagna e quali opportunità di carriera puoi costruire nel tempo.

Studi per diventare infermiere: quale percorso seguire?

Per diventare infermiere è necessario conseguire la Laurea in Infermieristica (L/SNT1), titolo abilitante alla professione.

Il percorso formativo può poi proseguire con diversi livelli di specializzazione:

  • Laurea in Infermieristica (L) – percorso triennale abilitante
  • Master di primo livello – per acquisire competenze specialistiche
  • Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1) – per ruoli di coordinamento, formazione e management
  • Master di secondo livello – per competenze cliniche avanzate e funzioni dirigenziali

La laurea magistrale, i master di secondo livello e il dottorato di ricerca rientrano nella cosiddetta formazione post-base, pensata per sviluppare competenze cliniche avanzate e specialistiche.

Grazie a questi percorsi, l’infermiere può operare in ambiti specifici come:

  • Sanità pubblica
  • Pediatria
  • Salute mentale e psichiatria
  • Geriatria

Per approfondimenti sul percorso di studi per diventare infermieri consulta la nostra guida disponibile su ammissione.it

La formazione continua e il programma E.C.M.

In ambito sanitario l’aggiornamento professionale non è una scelta, ma un obbligo. Il continuo progresso della scienza medica richiede infatti competenze sempre aggiornate per garantire cure efficaci, sicure e appropriate.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha introdotto il principio della formazione continua in sanità, definendola come

attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Il percorso comprende quindi l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.

  • L’aggiornamento professionale – precisa l’art. 16bis – “è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali
  • La formazione permanente comprende “le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale”.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha attivato, a partire dal 2002, il Sistema Italiano di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.). Questo decreto prevede l’aggiornamento professionale obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, sia dipendenti che liberi professionisti, per meglio rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e alla propria crescita professionale.

Ogni operatore sanitario provvede alla formazione E.C.M. in completa autonomia – anche mediante programmi formativi a distanza (E.C.M. e-learning), con letture di corsi, compilazione di questionari a risposta multipla e videoconferenze, in gruppo o individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. La partecipazione al programma E.C.M. è un dovere previsto anche dal Codice deontologico.

L’iscrizione all’albo professionale degli infermieri

Per esercitare la professione infermieristica in Italia è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale. Senza iscrizione, l’attività è considerata esercizio abusivo della professione, con conseguenze anche penali.

La riforma degli Ordini: cosa ha cambiato la Legge Lorenzin

Con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin) è stata istituita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), che ha sostituito i precedenti Collegi IPASVI.

A livello territoriale operano gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), presenti su base provinciale o interprovinciale. Gli OPI rappresentano esclusivamente:

  • Infermieri
  • Infermieri pediatrici

Con la riforma, gli Ordini non sono più semplici enti ausiliari, ma enti sussidiari dello Stato, con funzioni amministrative e disciplinari a tutela della professione e dei cittadini.

Perché è obbligatoria l’iscrizione all’Albo?

L’iscrizione:

  • abilita legalmente all’esercizio della professione
  • certifica il possesso dei requisiti richiesti
  • garantisce il rispetto del Codice Deontologico
  • tutela pazienti e professionisti

Senza iscrizione non è possibile lavorare né nel pubblico né nel privato.

Come iscriversi all’Albo degli Infermieri?

L’iscrizione deve essere effettuata presso l’OPI della provincia di residenza o di domicilio professionale.
In genere, sono richiesti:

  • Documento di identità valido
  • Codice fiscale
  • Titolo di laurea abilitante
  • Eventuale autocertificazione o modulistica fornita dall’Ordine
  • Ricevuta del pagamento delle tasse di concessione governativa
  • Ricevuta della quota di iscrizione all’Ordine provinciale
  • Marca da bollo (se prevista)
  • Fotografie formato tessera (se richieste)

Importi, modalità di pagamento e documentazione possono variare da provincia a provincia: è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale del proprio OPI territoriale.

L’iscrizione si perfeziona con la compilazione e la firma della domanda presso la sede dell’Ordine o tramite procedura online, dove disponibile.

Tre albi per tre figure

Ogni collegio provinciale è obbligato per legge ad avere tre Albi Professionali distinti per le seguenti figure professionali:

  • Infermieri Professionali
  • Assistenti Sanitari
  • Vigilatrici d’Infanzia

Coloro che sono in possesso di più diplomi, possono effettuare l’iscrizione a più Albi Professionali, purché presentino i relativi Diplomi e paghino per ognuno la Tassa di Concessione Governativa oltre la quota di iscrizione agli Albi.

Dove lavora un infermiere?

Una volta conseguiti i titoli necessari per l’esercizio della professione, l’infermiere potrà trovare occupazione presso strutture pubbliche, strutture private (distretti sanitari, ambulatori specialistici) o potrà lavorare privatamente (come libero professionista) prestando assistenza a domicilio.

Ma la figura dell’infermiere trova spazio anche in industrie, villaggi turistici, navi da crociera, scuole, ministeri e altre strutture pubbliche.

L’infermiere libero professionista

L’infermiere che decide di esercitare la libera professione potrà farlo in forma individuale o associata. Le forme di esercizio sono quella di lavoratore autonomo, di socio di cooperativa sociale, di socio di studio associato professionale. L’infermiere libero professionista in ogni caso, ha l’obbligo di:

  1. Iscriversi all’Albo Professionale
  2. Acquisire un numero dipartita IVA con Codice ATECO 86.94.01 “Attività infermieristiche”, entrato in vigore a partire dal 2025
  3. Presentare domanda per la pubblicità sanitaria: secondo la legge 175 del 5 febbraio 1992 ed il decreto 657/94 si prevede l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte del sindaco anche per la semplice predisposizione di carta intestata, biglietti da visita, targhe e per l’inserimento di un’inserzione nell’elenco telefonico.
  4. Comunicare al Collegio di inizio attività libero professionale, attraverso la compilazione e la consegna del modulo di presentazione informativa dell’esercizio di attività di libero professionista
  5. Iscriversi all’ENPAPI Ente Nazionale Di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica attraverso l’invio all’Ente, a mezzo raccomandata a./r., della domanda di iscrizione e la copia di alcuni documenti; si rimanda al sito dell’ENPAPI per le modalità di iscrizione (www.enpapi.it)

Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli del Comparto Sanità e, in particolare gli infermieri, non possono svolgere la doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi.

L’Infermiere di Famiglia e di Comunità – IFeC

La figura dell’infermiere di famiglia è stata delineata dalla legge 77/2020. Mentre gli infermieri ospedalieri lavorano principalmente negli ambienti clinici e ospedalieri, gli IFeC lavorano a stretto contatto con la comunità di riferimento promuovendo il benessere e la salute dei pazienti a domicilio per migliorarne la qualità della vita con le cure, l’assistenza socio-sanitaria e il supporto di cui hanno bisogno.

Per diventare Infermiere di Famiglia e di Comunità è necessaria una formazione universitaria integrata con percorsi specialistici come la laurea magistrale, il dottorato di ricerca oppure master di primo o secondo livello, per esempio il Master universitario di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità e assistenza integrata per la salute collettiva o il Master universitario di primo livello in Infermiere di famiglia e di comunità.

Lavorare come infermiere presso strutture private

Il rapporto lavorativo privato nasce dall’incontro della volontà del datore con quella del prestatore di lavoro (natura contrattuale del rapporto di lavoro), anche se queste figure ben si possono ricondurre all’area dei rapporti costituiti coattivamente (per esempio, assunzione obbligatoria dei lavoratori appartenenti alle categorie protette). In linea di principio, la forma del contratto di lavoro è libera, salvo che la legge richieda in maniera espressa l’atto scritto, (per esempio, patto di prova, contratto a termine), ovvero ai fini della prova (per esempio, contratto a progetto).

Lavorare come infermiere presso strutture pubbliche

Il rapporto di lavoro del personale sanitario presso le strutture pubbliche è disciplinato dalle leggi sul pubblico impiego. Nella pubblica amministrazione sono stati introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi che incentivano la produttività e la qualità della prestazione lavorativa.

Ciò avviene secondo le modalità stabilite in sede contrattuale, anche attraverso l’affermazione del principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

Concorsi per infermieri

Quanto ai sistemi di reclutamento, il concorso pubblico per esami e titoli – finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio per ciascun candidato – è quello che garantisce l’effettività della selezione e pari opportunità a tutti i concorrenti. normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (D.P.R. 220/2001).

Le prove d’esame dei concorsi per infermieri

In genere l’iter concorsuale è articolato in questo modo:

  • Preselezione (solo per alcuni concorsi): ovvero un test su argomenti di cultura generale e professionale
  • Prova scritta: domande a risposta sintetica o brevi elaborati su disciplina professionale infermieristica, aspetti etici e deontologici, legislazione sanitaria e professionale, diritto amministrativo e del lavoro
  • Prove pratiche: esecuzione di tecniche specifiche su protocolli assistenziali, descrizione e/o simulazioni di interventi clinici infermieristici.
  • Prova orale: colloquio su tutte le materie delle altre prove, una lingua straniera e l’informatica

Cosa studiare per i concorsi infermieri

Per una preparazione efficace ai concorsi per infermieri è fondamentale alternare lo studio teorico con esercitazioni pratiche. EdiSES mette a disposizione un kit completo con manuale teorico e raccolta di quiz. Il kit comprende, inoltre, un software di simulazione, videolezioni e contenuti extra per uno studio a 360 gradi.

Scarica le tracce ufficiali di precedenti concorsi per infermieri

Esercitati con alcune prove ufficiali

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Quanto guadagna un infermiere?

Una delle domande più frequenti è: “Quanto guadagna un infermiere?” La retribuzione in Italia varia in base a diversi fattori, come esperienza, tipo di contratto, settore (pubblico o privato) e regione di impiego.

Stipendio medio

Secondo i dati più recenti, lo stipendio medio annuo di un infermiere in Italia si aggira tra circa 23.000 e 30.000 euro lordi all’anno, ovvero mediamente 1.700–2.000 euro lordi al mese (in base al tipo di contratto e all’anzianità) nel 2025.

Neolaureati (senza esperienza)

  • Infermiere neoassunto in ambito pubblico: circa 1.700–1.950 € lordi al mese nel primo anno di lavoro.
  • Dopo le tasse, il netto si riduce (circa 1.250–1.350 € netti al mese per i primi anni).

Con esperienza

Con qualche anno di esperienza e responsabilità crescenti:

  • con 5–10 anni di esperienza lo stipendio lordo annuo può salire oltre i 30.000 euro.
  • con ruoli più avanzati o funzioni di coordinamento si possono raggiungere retribuzioni più elevate (in alcuni casi oltre i 2.300–2.600 € lordi mensili nel pubblico).

Differenze tra pubblico e privato

Nel settore pubblico (SSN) lo stipendio è regolato dal CCNL sanità, con livelli retributivi definiti e indennità di turno.
Nel privato gli importi possono variare molto in base alla struttura:

  • Infermieri in cliniche private o cooperative: spesso tra 1.300 e 1.800 € lordi al mese.
  • Con specializzazioni o ruoli particolari (per es. area critica) si possono raggiungere 2.000 € o più netti mensili.

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