Come diventare avvocato: guida alla professione e all’esame di stato

L’Italia è al terzo posto in Europa tra i Paesi con più avvocati; si tratta di una delle professioni più ambite e complesse, perciò in questa guida vedremo come fare per diventare avvocato, dal percorso formativo all’abilitazione per esercitare la professione.

Come diventare avvocato: dal percorso di studi al praticantato

Il percorso di studi inizia con l’iscrizione ad un corso di laurea in Scienze Giuridiche della durata di tre anni, oppure al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, he dura invece quattro anni, alla fine dei quali si sceglie tra: ambito forensenotariato e magistratura.

Dopo il conseguimento della laurea, per diventare avvocato bisogna iscriversi all’Albo dei praticanti istituito presso il tribunale della propria circoscrizione, e trovare un dominus (avvocato) presso cui svolgere la pratica forense. Il dominus dovrà essere un avvocato iscritto da almeno 5 anni all’Albo.

Questo è il momento in cui bisognerà scegliere il ramo in cui svolgere la professione di avvocato: civilista, penalista, amministrativista, tributarista, internazionale etc.

Ovviamente la scelta di una materia non preclude definitivamente l’altra: nel nostro ordinamento, non esiste alcun vincolo di specializzazione e ogni avvocato può esercitare la professione in qualsiasi materia o filone giuridico che ritenga opportuno. Tuttavia, se si svolgerà la pratica legale presso uno studio che si occupa prevalentemente di diritto civile, la formazione professionale sarà indirizzata soprattutto, se non esclusivamente, verso quella materia. Viceversa, se si vuole diventare un avvocato penalista, la scelta del dominus dovrà ricadere su un avvocato esperto di diritto penale.

La scelta del dominus non è facile, dato l’alto numero di laureati in giurisprudenza che chiedono di inizia re il praticantato. Una volta entrati in uno studio legale bisognerà svolgere la pratica per 18mesi.

Durante il periodo di pratica, ogni semestre il praticante dovrà assistere ad almeno 20 udienze, redigere o coredigere almeno 6 atti e fornire una descrizione delle questioni giuridiche di maggior interesse che ha trattato.

Ogni praticante avrà a disposizione un libretto sul quale annoterà ogni singola udienza cui avrà assistito durante questo periodo e le materie di cui si è occupato durante la pratica. Dopo il primo anno si è chiamati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati a sostenere un colloquio. Il praticante dovrà esporre le questioni giuridiche di cui si è occupato e spiegare alla commissione le modalità anche “tecniche” che ha appreso.

Su autorizzazione del Consiglio dell’Ordine competente, è anche possibile svolgere la pratica forense presso due avvocati contemporaneamente, ma solo nel caso in cui uno dei due avvocati non possa garantire una pratica sufficientemente formativa. Non è prevista una retribuzione durante il tirocinio, ma dopo i primi 6 mesi può essere riconosciuta un’indennità o un compenso commisurato all’effettivo apporto professionale.

Le competenze di un avvocato

Oltre alle nozioni acquisite durante il percorso di studi, l’avvocato è un professionista che deve possedere una serie di competenze specifiche come:

  • conoscenza approfondita di leggi, norme e codici giuridici
  • eccellenti doti comunicative scritte e orali
  • abilità di persuasione
  • capacità di negoziazione
  • capacità di effettuare ricerche e reperire informazioni
  • doti analitiche e attenzione ai dettagli
  • precisione e puntualità
  • capacità di pianificazione e gestione del tempo
  • capacità di collaborazione

Inoltre, secondo le disposizione previste dal nuovo codice deontologico forense, chi è avvocato non può:

  • esercitare la professione di notaio;
  • esercitare l’attività di commerciante in nome proprio o in nome altrui;
  • essere giornalista professionista, direttore di banca, agente di cambio o appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura;
  • accettare un lavoro dipendente pubblico o privato, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, salvo che abbia carattere scientifico o letterario.

Quando inviare le domande per l’esame di stato di avvocato per il 2022

Per l’esame di stato del 2022, il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 91 del 16 novembre 2022 con scadenza dell’invio delle domande entro il 7 gennaio 2022 per via telematica, utilizzando la procedura informatica attivata sul sito del Ministero della Giustizia.

Per poter essere ammesso all’esame, è necessario versare una somma di 78,91 euro, utilizzando la procedura di iscrizione all’esame. Qui, nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA.

La prima istanza di pagamento si configura con la tassa del valore di 12,91 euro e il contributo spese di 50,00 euro, per un totale di 62,91. Invece, la seconda istanza riguarda il pagamento dell‘imposta di bollo di 16,00 euro.

Le prove dell’esame di stato di avvocato

L’esame per diventare avvocato consiste nello svolgimento di tre prove scritte ed una orale.

I temi delle prove scritte sono decisi dal Ministero della Giustizia, e consistono nella redazione di:

  • un parere motivato in materia di diritto civile
  • un parere motivato in materia di diritto penale
  • un atto giudiziario nelle materie di diritto penale, diritto amministrativo e diritto civile.

Per superare gli scritti bisogna ottenere un punteggio minimo di 30 punti in tutte e tre le prove.

La prova orale consiste in colloquio di circa un’ora davanti a una commissione di giuristi, professori universitari, avvocati o magistrati dove si discute dello scritto e si deve rispondere ad alcune domande su cinque materie di diritto a scelta tra:

  • costituzionale
  • civile
  • commerciale
  • del lavoro
  • penale
  • amministrativo
  • tributario
  • processuale civile
  • processuale penale
  • internazionale privato
  • ecclesiastico
  • comunitario

Una delle materie scelte deve essere necessariamente diritto processuale. Inoltre il candidato deve conoscere i diritti e i doveri dell’avvocato e l’ordinamento forense di cui fa parte.

Al termine della prova orale, la commissione di esame, se riterrà meritevole il candidato, lo dichiarerà abilitato all’esercizio della professione forense.

Anche per il 2022 l’esame si articolerà in due prove orali:

  • la prima, pubblica, prevede l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso;
  • la seconda, anch’essa pubblica qualora si svolga in presenza e che avrà una durata compresa fra 45 e 60 minuti, consisterà nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato.

L’iscrizione all’albo

Superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, per essere avvocato a tutti gli effetti e svolgere la professione forense è necessario iscriversi all’Albo degli Avvocati.

Prima di procedere all’iscrizione è necessario un ultimo passaggio dal valore più simbolico che formale: il giuramento che avviene a seguito della convocazione presso il proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in seduta pubblica mediante la lettura dell’impegno solenne.

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”

Dopo aver prestato giuramento e completato l’iscrizione all’albo è possibile esercitare la professione forense e rispettare i requisiti per l’esercizio della professione: prima di tutto, l’avvocato ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa Forense (la cassa di Previdenza degli Avvocati) e di pagare i relativi contributi (dovuti in misura agevolata per i primi 3 anni).

Inoltre. per estare iscritti all’albo, gli avvocati dovranno dimostrare l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione forense e rispettare i seguenti requisiti:

  • avere una partita IVA attiva
  • avere dei locali e almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione di studio con altri colleghi
  • trattare almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista; il termine “affari” include non solo gli incarichi di carattere giudiziale ma anche quelli stragiudiziali, come consulenze e pareri
  • essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine
  • partecipare ai corsi di aggiornamento professionale
  • sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione
  • pagare i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine
  • corrispondere i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense

Alternative all’esame di abilitazione

Possono iscriversi all’albo senza sostenere l’esame di abilitazione:

  • i professori universitari di ruolo in materie giuridiche per cinque anni
  • i magistrati ordinari, militari, amministrativi o contabili
  • gli Avvocati dello Stato

Inoltre, in caso non si riuscisse a superare l’esame, si può comunque esercitare come avvocato senza abilitazione l’attività stragiudiziale, che comprende ad esempio la redazione di contratti e di pareri, le consulenze, le messe in mora o gli arbitrati. In questo caso si diventa un consulente legale, la cui attività è lecita purché non finalizzata alla successiva difesa in giudizio.

L’abilitazione professionale

Per la parte ordinistica, valida per qualsiasi profilo consigliamo lo studio della Guida agli esami di Abilitazione professionale. Una nuova pubblicazione EdiSES che rappresenta un valido supporto per i candidati agli esami di abilitazione.

Guida all’esame di abilitazione

Guida pratica rivolta ai laureati e diplomati che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, con l’obiettivo di offrire un approfondimento della materia ordinistica valida per tutte le professioni, sia quelle regolamentate che le altre.

Il testo, aggiornato agli ultimi provvedimenti normativi è di valido supporto anche per i giovani professionisti che si iscrivono all’albo e che si affacciano al mondo professionale.

Il testo illustra inoltre le tappe della riforma delle professioni, le funzioni degli ordini, l’accesso alla professione e i titoli professionali; introduce le nozioni generali comuni agli Ordini e Collegi professionali, trattando la deontologia, il giudizio disciplinare e le tariffe.

9788836226917
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Esercitati con alcune prove ufficiali degli anni precedenti

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Sessioni d’esame per l’anno 2022

Le prove orali sono iniziate il 21 febbraio 2022.

La formazione continua: i crediti formativi servono e come ottenerli

Il Codice deontologico forense ha sempre previsto la formazione continua avvocati, in quanto “è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività”. Con il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore a partire dal 1 settembre 2007, ciò che è cambiato è semplicemente la modalità, non più libera ma bensì controllata, della formazione continua degli avvocati.

La formazione continua per gli avvocati è, quindi, diventata un obbligo e una condizione necessaria a dimostrare di essere aggiornati sulle materie inerenti il proprio settore professionale, approfondendo le conoscenze e le esperienze acquisite nel periodo di formazione iniziale. Ciascun avvocato e ciascun praticante abilitato al patrocinio (questi ultimi dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica) ha l’obbligo di curare la propria formazione continua attraverso la partecipazione ad eventi formativi, al fine di conseguire nel triennio i crediti formativi (CF) richiesti dal Consiglio Nazionale Forense.

Gli eventi che consentono l’aggiornamento della formazione continua per avvocati sono numerosi. Ad esempio corsi di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, o ancora corsi di aggiornamento per la formazione continua degli avvocati online, ossia per via telematica (purché sia possibile il controllo della partecipazione). Oltre a questi , altri eventi che permettono l’aggiornamento sono i gruppi di lavoro, le commissioni di studio o consiliari, gli eventi istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’ordine, o ancora gli eventi promossi da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale.