Con il D.L. 16-7-2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni, convertito dalla L. 11-9-2020, n. 120) il legislatore ha inserito varie disposizioni di modifica del Codice della Strada.
Ne è derivata una miniriforma che, facendo proprie le sollecitazioni provenienti dai Comuni, incide in diversi ambiti della circolazione stradale e include argomenti quali la percorribilità ciclistica, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni, la carta di circolazione e l’immatricolazione dei veicoli, il rinnovo della patente di guida, l’uso della sede stradale e altro ancora.
Specifiche disposizioni, non inserite nel Codice della Strada, riguardano la sicurezza delle infrastrutture stradali, mentre con il D.Lgs. 50/2020 sono state modificate le norme sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica degli autotrasportatori.
Gli argomenti dell'articolo
Percorribilità ciclistica
Si introducono, nel Codice della Strada, disposizioni mirate a favorire e promuovere l’utilizzo dei velocipedi. Per la prima volta vengono fornite le definizioni di strada urbana ciclabile (art. 2) e corsia ciclabile (art. 3).
Sulla strada urbana ciclabile, a carreggiata unica, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, il limite di velocità non potrà essere superiore a 30 km/h.
Sulla corsia ciclabile, posta di norma a destra, contraddistinta dal simbolo del velocipede e delimitata mediante una striscia bianca continua o discontinua, i velocipedi dovranno circolare nello stesso senso di marcia degli altri veicoli, ma sono previste corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, poste a sinistra rispetto al senso di marcia, su carreggiate urbane a senso unico; saranno delimitate mediante striscia bianca discontinua, valicabile e di uso promiscuo, per permettere la circolazione dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.
Il Sindaco potrà con ordinanza stabilire il doppio senso ciclabile sulle strade urbane di quartiere, sulle strade urbane ciclabili e su quelle locali o sugli itinerari ciclopedonali, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, ovvero su parte di una zona a traffico limitato.
Se le dimensioni della carreggiata non consentono l’uso esclusivo ai velocipedi, la corsia ciclabile potrà essere impegnata per brevi tratti da altri veicoli. D’altro canto, in presenza di determinate condizioni, la circolazione dei velocipedi potrà essere consentita dal Sindaco sulle strade riservate alla circolazione dei mezzi adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Sulle strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli dovranno accordare diritto di precedenza ai velocipedi qualora l’incrocio risulti non agevole. Stesso diritto spetta ai velocipedi in transito sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, nonché ai velocipedi in circolazione sulle corsie ciclabili lungo le strade urbane.
Il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede, sulle strade urbane ciclabili, dovrà usare particolari cautele, al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza.
Si introduce, infine, la definizione di casa avanzata, quale linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. Con ordinanza del Sindaco, la casa avanzata potrà essere realizzata nelle intersezioni semaforizzate, previa valutazione delle condizioni di sicurezza.
Zone scolastiche
All’art. 3 del Codice si introduce la definizione di zona scolastica, quale zona urbana, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e di fine, in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente.
All’art. 7, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, l’art. 49, co. 5-ter, lett. c), n. 2), D.L. 76/2020 inserisce il comma 11-bis. La nuova disposizione attribuisce al Sindaco la facoltà di limitare o escludere nelle zone scolastiche urbane la circolazione, la sosta o la fermata ditutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite nel medesimo provvedimento.
I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di disabilità.
Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti nelle zone scolastiche urbane è soggetto a sanzione amministrativa.
Attraversamenti e uso della sede stradale
Il D.L. 76/2020 non ha mancato di incidere, sotto il profilo della sicurezza, sulla disciplina relativa agli attraversamenti e all’uso della sede stradale, contenuta nell’art. 25 del Codice della Strada, il quale fa divieto di effettuare, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti o uso della sede stradale e delle relative pertinenze con impianti e opere che possano comunque interessare la proprietà stradale (es. condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti, teleferiche di qualsiasi specie, sottopassi e soprappassi).
In ogni caso, tali opere devono essere realizzate, per quanto possibile, in modo che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
L’art. 49, co. 5, D.L. 76/2020, inserendo nell’art. 25 i nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies, ribadisce l’obbligatorietà della concessione e stabilisce che, in caso di attraversamento a livelli sfalsati fra due strade appartenenti a enti diversi, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente concedente qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dalla legge a quello della strada interferente.
Le nuove disposizioni disciplinano dettagliatamente il regime degli attraversamenti fra strade di tipo diverso.
Segnaletica stradale
Abrogando il comma 3 dell’art. 37 del Codice e la corrispondente disposizione del regolamento di esecuzione e attuazione (art. 74 D.P.R. 495/1992), il D.L. 76/2020 cancella la facoltà di ricorso al Ministro delle Infrastrutture precedentemente riconosciuta a chiunque volesse contestare un provvedimento o un’ordinanza che disponesse o autorizzasse la collocazione di un segnale stradale. Il ricorso doveva essere proposto entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento e il Ministro era chiamato a decidere in merito.
Conseguenza dell’abrogazione è che, d’ora innanzi, la competenza a conoscere delle impugnative di tali provvedimenti apparterrà del Tribunale amministrativo regionale, ciò che dovrebbe comportare una riduzione del contenzioso in materia, in considerazione dei più alti costi dei giudizi presso il Tribunale amministrativo.
Dispositivi di controllo del traffico
Una novità di forte impatto è quella in base alla quale i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo del traffico potranno essere utilizzati o installati anche su strade diverse dalle autostrade e dalle strade urbane principali.
Infatti, l’art. 49, co. 5-undecies, D.L. 76/2020, modifica l’ultimo periodo del comma 1 di cui all’art. 4 del D.L. 121/2002, stabilendo che i dispositivi per il rilevamento della velocità «possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse», individuati con apposito decreto del Prefetto.
Se prima, perciò, tali apparecchiature potevano essere utilizzate o installate, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento, individuate con decreto prefettizio, ora il loro impiego è esteso a tutte le altre strade, comprese quindi le strade di quartiere e locali, ovvero su singoli tratti di esse, la cui individuazione continuerà a essere affidata al Prefetto.
Il Prefetto dovrà provvedere con proprio decreto, tenendo conto, evidentemente, delle zone e delle fasce orarie in cui si concentrano le maggiori criticità.
Contestazione differita
Si ampliano con la modifica dell’art. 201, co. 1-bis, lett. g), Codice della Strada le ipotesi di deroga alla contestazione immediata attraverso dispositivi di rilevazione omologati, aggiungendo alla velocità eccessiva, al passaggio con semaforo rosso, al sorpasso vietato, agli accessi alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alla circolazione sulle corsie riservate, anche la circolazione su strade con accesso o transito vietato.
Le condizioni per l’installazione degli apparecchi di rilevamento saranno fissate con decreto ministeriale.
Ausiliari del traffico
L’art. 17, co. 132 e 133, L. 127/1997 (legge Bassanini-bis) attribuiva al Sindaco la facoltà di nominare personale addetto all’accertamento di alcune violazioni stradali (cosiddetti ausiliari del traffico). Scopo perseguito dal legislatore era quello di coadiuvare gli organi di polizia nell’attività di contrasto verso comportamenti irregolari ripetitivi e diffusi, in particolare la sosta vietata o l’irregolare circolazione sulle corsie riservate.
Nel quadro della miniriforma attuata con il D.L. 76/2020, il legislatore trasferisce nel Codice della Strada la figura degli ausiliari del traffico, ponendo così fine alla questione, lungamente dibattuta in giurisprudenza, circa la loro legittimazione ad accertare e contestare le violazioni stradali.
In particolare, il D.L. 76/2020 ha abrogato i commi 132 e 133 della Bassanini-bis, recependone i contenuti nell’art. 12-bis del Codice, che capitalizza le precedenti circolari ministeriali, l’interpretazione autentica operata dal legislatore e la pregressa elaborazione giurisprudenziale.
D’ora in avanti, perciò, il Sindaco potrà conferire funzioni di prevenzione e accertamento:
- di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
- di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata, a dipendenti comunali o delle aziende municipalizzate o, ancora, delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, quando si tratta di violazioni connesse all’espletamento di tali attività.
Stesse funzioni – nonché funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea – potranno essere conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Al personale incaricato e nominalmente designato, che avrà la qualifica di pubblico ufficiale durante lo svolgimento delle proprie mansioni, saranno conferiti gli indispensabili poteri di contestazione delle infrazioni, di rimozione dei veicoli, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento, di contestazione nonché redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento delle violazioni.
Il potere di compiere gli accertamenti potrà essere esercitato anche in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza, sempre che si tratti di aree funzionali.
L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale resta di competenza dell’Amministrazione comunale, mentre alle società private e pubbliche precedentemente menzionate potrà essere conferita la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti.
Rinnovo della patente di guida
Il D.L. 76/2020, intervenendo sulla procedura di rinnovo della patente di guida, inserisce nell’art. 126 del Codice della Strada i commi 8-bis e 10-bis e modifica il comma 9.
Le nuove disposizioni, recependo nel Codice il dettato di cui alla L. 120/2010, dispone che la commissione medica locale (compito che l’abrogato art. 59 L. 120/2010 demandava agli uffici della motorizzazione civile) rilasci, per una sola volta, in attesa dell’esito finale della procedura di rinnovo, un permesso provvisorio di guida, valido fino alla fine della procedura.
Le nuove norme però subordinano il rilascio del permesso alla verifica, presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che non sussistano condizioni ostative al rilascio della patente.
Tale procedura non si applica ai soggetti rientrati in Italia dopo aver rinnovato la patente presso l’autorità diplomatico-consolare italiana di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Costoro, infatti, dovranno procedere al rinnovo della patente secondo la procedura ordinaria entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia.
In ogni caso, il permesso provvisorio non potrà essere rilasciato ai titolari di patente sanzionati per guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti che debbano sottoporsi agli accertamenti previsti.
Se in seguito all’accertamento dell’idoneità psicofisica, la commissione medica valuta che si debba procedere al declassamento della patente di guida, i dati del conducente sono trasmessi dalla stessa commissione, per via informatica, all’ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida.
Documento unico di circolazione
Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, l’art. 49-bis D.L. 76/2020 introduce un’importante novità, rispondente alla logica di snellimento e semplificazione che permea l’intero decreto, prevedendo che l’intestatario del veicolo – eccetto che si tratti di motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico – possa richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
L’art. 49, co. 5-ter, lett. p), dello stesso D.L. 76/2020 modifica il comma 4 di cui all’art. 180 del Codice della Strada, includendo i veicoli adibiti in leasing con facoltà di acquisto fra quelli per i quali la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
Veicoli immatricolati all’estero ed esportazioni
L’art. 16-ter, co. 1, D.L. 76/2020 inserisce nell’art. 93 del Codice della Strada il comma 1-quinquies, stabilendo che l’obbligo di immatricolazione e targatura italiana, previsto per chi risiede in Italia da più di 60 giorni, non opererà nei confronti dei residenti nel Comune di Campione d’Italia, del personale civile e militare dipendente da Pubbliche Amministrazioni in servizio all’estero, dei lavoratori frontalieri, del personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, nonché del personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso e per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.
Per i veicoli immatricolati in Paesi non appartenenti all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Cambia anche la disciplina dell’esportazione di veicoli all’estero. Infatti, l’art. 29, co. 2-bis, D.L. 76/2020 modifica all’art. 103, co. 1, del Codice della Strada, stabilendo così che ai fini della definitiva esportazione la cancellazione potrà essere disposta a condizione che il mezzo risulti in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo di revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione e non sia pendente un provvedimento di revisione singola.
Modifiche costruttive e funzionali dei veicoli
Resta affidato al Ministero delle Infrastrutture – a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, come modificato dall’art. 49, co. 5-ter, lett. g), D.L. 76/2020 – il compito di individuare, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali che non richiedono visita e prova, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità.
Con il medesimo decreto devono essere stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Servizio di noleggio con conducente, servizio di piazza o di linea per trasporto di persone
L’art. 49, co. 5-ter, lett. f), D.L. 76/2020 riscrive il comma 4 dell’art. 75 del Codice della Strada. Spetterà al Ministro delle Infrastrutture, per effetto della nuova disposizione, individuare con proprio decreto i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente o a servizio di piazza o di linea per trasporto di persone soggetti ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Autotrasportatori
Sono state largamente modificate, e in parte riscritte, dal D.Lgs. 50/2020 le norme sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica degli autotrasportatori, nonché sul rilascio della patente di guida, contenute nel D.Lgs. 286/2015. Il provvedimento, in particolare, dà attuazione alla direttiva UE 2018/645 del 18 aprile 2018, che ha modificato le precedenti direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE.
L’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica è prescritto per l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.
Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente, mentre per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata a norma del Codice della strada, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
La carta di qualificazione è conseguita previa frequenza del corso, ordinario o accelerato, e il superamento di un esame di idoneità. I conducenti titolari di qualificazione avranno l’obbligo di rinnovarla periodicamente ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione periodica, organizzati dagli stessi soggetti abilitati a svolgere i corsi di qualificazione.
Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica saranno comprovate mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95».
Targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni con disabilità
Al fine di agevolare sull’intero territorio nazionale la mobilità delle persone con disabilità, l’art. 29, co. 2, D.L. 76/2020 apporta modifiche rilevanti all’art. 1, co. 489 e 491, L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), prevedendo l’istituzione, nell’ambito dell’Archivio nazionale dei veicoli, presso il Ministero delle Infrastrutture, di una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni disabili.
Le procedure per l’istituzione di tale piattaforma sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Veicoli elettrici
L’art. 57 D.L. 76/2020 si occupa delle strutture, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica può avvenire:
- all’interno di aree ed edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- su strade private non aperte all’uso pubblico;
- lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;
- all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
Spetterà ai Comuni disciplinare con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
I Comuni, peraltro, potranno consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo un’eventuale suddivisione in lotti.
Sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Specifiche disposizioni del D.L. 76/2020 sono dedicate alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
In particolare, l’art. 49 demanda al Ministero delle Infrastrutture il compito di approvare con proprio decreto:
- sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o le autostrade gestite dalla società Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse;
- sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata, apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le altre infrastrutture stradali (quelle, cioè, diverse dalle infrastrutture gestite da Anas s.p.a. o concessionari autostradali), nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
Il fine è quello di assicurare l’omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio.
a cura di Luigi Grimaldi