Quando (il 6 marzo 2013) fu pubblicata la circolare ministeriale n.8 che forniva indicazioni per l’applicazione della Direttiva sui BES (come pure la successiva circolare del 27 giugno 2013), avevamo evidenziato che il ministero stava utilizzando uno strumento improprio per modificare dispositivi di legge quale il GLH d’istituto o per introdurre nuovi adempimenti a carico dei docenti quali il Piano annuale per l’inclusività come articolazione del Piano dell’offerta formativa.
Ora, sulla base della delega conferita dalla legge n. 107/2015 (art. 1, c. 181, lett. c) e relativamente alla sola area della disabilità certificata, in data 14 gennaio il Governo ha avviato la procedura di approvazione di un nuovo decreto legislativo recante “norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” nel quale sono recuperate, questa volta con forza di legge, alcune delle anticipazioni contenute nelle due circolari citate.
Gli argomenti dell'articolo
L’inclusione scolastica (artt. 1 e 2)
Vi si ribadisce che l’inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e si realizza nell’identità stessa dell’istituzione scolastica, impegnandone quindi tutte le componenti, ciascuna delle quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorre ad assicurare il successo formativo degli studenti.
Il Piano educativo individualizzato (PEI: v. successivo art. 11) è definito parte integrante del Progetto individuale. Ricordiamo che il Progetto Individuale per le persone disabili era stato previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000 allo scopo di “(…) realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…) nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro”.
Prestazioni e competenze (art. 3)
Con l’art. 3 viene effettuata una ricognizione dei compiti assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità: in effetti, la citata legge n. 328/ 2000 disegna un Sistema locale dei servizi integrati in rete nel riparto delle competenze tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione.
Vi si puntualizza che all’Amministrazione scolastica spetta non solo l’assegnazione dei docenti di sostegno ma anche:
- la definizione dell’organico dei collaboratori scolastici (cui spetta prestare “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale“: CCNL, Tabella A) tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata: questo anche in deroga ai vincoli numerici previsti dalle disposizioni vigenti (D.P.R. n. 119/2009, Tabella 1);
- la costituzione delle classi prime di ogni ordine di scuola con non più di 22 alunni in presenza di disabili;
- l’assegnazione alle scuole paritarie di un contributo economico parametrato alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica (art. 4)
La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica diviene parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. All’Invalsi viene affidato il compito di definirne gli indicatori.
Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale (art. 5)
La certificazione di handicap rimane di competenza strettamente sanitaria. Sono invece accorpati i due passaggi successivi (diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale) nella nuova “valutazione diagnostico-funzionale”: a tal fine viene in parte novellato l’art. 12 della legge n. 104/1992.
Afferma la Relazione illustrativa:
Si tratta, in concreto, di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali, avendo superato la vecchia dicotomia documentale di cui all’articolo 12, della legge n. 104 del 1992 che, a tal fine, si provvede a novellare, che presupponeva una concatenazione logico-consequenziale dei documenti, peraltro redatti da soggetti diversi, che implicava gioco-forza un allungamento dei tempi.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno impartite indicazioni per la redazione della valutazione diagnostico-funzionale secondo la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.
Commissioni mediche e quantificazione delle risorse di sostegno didattico (art. 6)
È prevista una nuova composizione delle Commissioni mediche, composte da un medico specialista in medicina legale (con funzioni di presidente) e da due medici, uno specialista in pediatria e l’altro in neuropsichiatria infantile; le Commissioni sono integrate dal medico lNPS.
Nella successiva fase della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, tali Commissioni vanno integrate da un rappresentante dell’USR con specifiche competenze in materia di disabilità, scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica. L’innovazione è significativa in quanto fin dall’inizio collega la valutazione diagnostico-funzionale alle modalità di integrazione concretamente possibili nei percorsi scolastici.
Aboliti i GLH d’istituto, la competenza della quantificazione delle risorse di sostegno didattico passa dai dirigenti scolastici ai Gruppi per l’inclusione scolastica di nuova istituzione (GIT: v. oltre, art. 8).
Procedura per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità (art. 7)
La domanda per l’accertamento della disabilità va presentata all’INPS. La procedura dettaglia una serie di operazioni, qui riportate in sintesi:
- su richiesta dei genitori, il pediatra di libera scelta trasmette in via telematica la domanda di accertamento della condizione di disabilità;
- la Commissione accerta la condizione di disabilità e redige la valutazione diagnostico-funzionale: la documentazione è consegnata ai genitori;
- i genitori la consegnano al dirigente della scuola nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del PEI e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- il dirigente scolastico invia la documentazione al GIT ai fini della proposta delle risorse per il sostegno
Si noti che la nuova procedura solleva la famiglia da alcune incombenze burocratiche, che saranno demandate al medico di base e alla scuola.
Il Gruppo per l’inclusione territoriale – GIT (art. 8)
I Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica (art. 15 della legge n. 104/1992) sono sostituiti dai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale.
Ogni GIT è composto da:
- un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede;
- tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
- due docenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo.
Solo per i due docenti la Relazione tecnica (allegata allo schema di decreto) prevede il semiesonero dall’orario di cattedra.
Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del Progetto individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle scuole, propone all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola. L’assegnazione definitiva è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse per i posti di sostegno.
II progetto individuale (art. 9)
Si prevede che nell’ambito delle azioni per inclusione scolastica, il progetto individuale (art. 14 della legge n. 328/2000) definisca e quantifichi i servizi socio-assistenziali alla persona ed individui le amministrazioni competenti all’erogazione: alla scuola spetta il Piano educativo individualizzato.
Il Piano per l’inclusione (art. 10)
Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive fissate dal ministero, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del PTOF.
Piano educativo individualizzato (art. 11)
E’ confermata la normativa sul PEI, prevista dall’art. 12 della legge n. 104/1992. Esso realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione; nella scuola del secondo ciclo individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
Ruoli per il sostegno (art. 12)
In base alla normativa attuale non esistono i ruoli di sostegno. Con la nuova disciplina, per ciascun grado di istruzione, sono istituite le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
Tali docenti possono passare ai posti comuni solo dopo 10 anni di permanenza sul sostegno: nei 10 anni è computato anche il servizio prestato prima dell’immissione in ruolo, purché svolto in possesso del titolo di specializzazione.
Formazione iniziale dei docenti di sostegno
Gli articoli 13 e 14 del provvedimento individuano due distinti percorsi formativi, uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Corso di specializzazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (art. 13)
Il corso di specializzazione per le attività di sostegno è annuale e prevede l’acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. Esso è attivato presso le università autorizzate dal ministero, che provvede a programmare i corsi in ragione del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Vi si accede a seguito del superamento di una prova preselettiva, riservata agli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione.
La positiva conclusione del corso è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
I costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.
Per una preparazione completa alle prove di ammissione al corso di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico nelle scuole dell’Infanzia e Primaria scegli il kit completo
- Corso di specializzazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 14)
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria (lo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui al c. 181, lett. b, della legge n. 107/2015), la specializzazione per il sostegno didattico nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale.
Esso è attivato presso le università autorizzate dal ministero: è annuale e prevede l’acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU.
Il ministero provvede a programmare i corsi in ragione del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Si accede al corso a seguito del superamento di una prova preselettiva: a decorrere dal 2019 gli aspiranti devono essere in possesso non solo dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche del conseguimento di 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione.
Anche in questo caso, i costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.
Per una preparazione completa alle prove di ammissione al corso di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico nelle scuole secondarie di primo e secondo grado scegli il kit completo
Formazione in servizio del personale della scuola (art. 15)
Nell’ambito del Piano nazionale di formazione (c. 124 della legge n. 107/2015) sono assicurate le attività formative per la realizzazione degli obiettivi dell’inclusione scolastica. A loro volta le scuole, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel PTOF, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare di quelle in cui sono presenti alunni con disabilità certificata.
Il Piano nazionale individua anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i loro profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi e sull’assistenza di base in relazione all’inclusione scolastica.
Continuità didattica (art. 16)
Viene nuovamente esplicitato il principio della continuità didattica a favore degli alunni con disabilità certificata: con quali effetti concreti sarà tutto da dimostrare, visto che lo stesso principio era già stato affermato, senza alcun seguito, oltre vent’anni fa (legge n. 662/1996, art. 1, c. 72).
Nel solo caso del posto di sostegno dato in supplenza annuale, si prevede che, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente, il contratto possa essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo: occorrerà in tal caso una modifica nel Regolamento per le supplenze.