concorso funzionari socio-educativi genova

Il nuovo regolamento per l'accesso all'insegnamento nella scuola

Tra gli otto schemi di decreti legislativi approvati il 14 gennaio dal Consiglio dei ministri, uno (Atto del Governo n. 377) riguarda il “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione“.
Punto di partenza è la delega contenuta nella legge n. 107/2015, che all’art. 1, comma 181 (lett. b) prevede l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale con contratto retribuito di durata triennale di tirocinio.
L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali.
La riforma entrerà in vigore dall’anno scolastico 2020/21. Nel frattempo, però, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, dovrebbe essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento (art. 17 dello schema di decreto).
Vediamo come la bozza di decreto legislativo intende strutturare il percorso indicato dalla legge.

Bando di concorso e commissioni (art. 3)

È indetto, su base regionale e con cadenza biennale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all’accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria.
Sono previsti contingenti separati per:

  1. i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
  2. posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di secondo grado;
  3. posti di sostegno.

Un Regolamento stabilirà le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli USR: commissioni giudicatrici del concorso, programmi delle prove d’esame, criteri di valutazione del triennio di tirocinio ecc.

Requisiti di accesso (art. 5)

Per accedere al concorso, oltre alla laurea, sono richiesti:

  • il possesso di almeno 24 crediti CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo il possesso di almeno 6 crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
  • l’attestazione delle competenze linguistiche del livello B2 del QCER;
  • l’attestazione di competenze informatiche e telematiche.

Prove di esame (art. 6)

Sono previste tre prove di esame: due prove scritte, a carattere nazionale, superate le quali si accede alla prova orale.
Per i candidati ai posti di sostegno è prevista una terza prova scritta.
Il primo scritto ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulla disciplina per la quale concorre. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla seconda prova, la quale ha, invece, l’obiettivo di valutare le conoscenze sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.
La prova orale consiste in un colloquio, che ha l’obiettivo di valutare non solo le competenze disciplinari del candidato ma anche la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
La prova scritta aggiuntiva per i candidati al sostegno ha come tema la pedagogia speciale sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

Graduatorie di merito (art. 7)

Per ciascuna sede concorsuale e per ciascuna delle tipologie di posti viene compilata la graduatoria di merito, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle singole prove e nella valutazione dei titoli.
Per gli aspiranti al sostegno, la graduatoria di merito è compilata per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva (il terzo scritto) e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle altre prove, oltre alla valutazione dei titoli.
A questo punto, i candidati:

  • se presenti nelle graduatorie di più classi di concorso, esercitano l’opzione per una di esse;
  • se presenti anche nella graduatoria di sostegno, esercitano l’opzione tra posto comune e posto di sostegno;
  • infine: scelgono, in ordine di punteggio, l’ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, cui essere assegnati al percorso di formazione iniziale e tirocinio.

Contratto di formazione iniziale e tirocinio (art. 8)

I vincitori di concorso sottoscrivono con l’Ufficio Scolastico Regionale di competenza un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio: le condizioni sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il contrattista su posto comune è tenuto:

  • al termine del primo anno: a conseguire il diploma di specializzazione tramite un corso annuale presso università o istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • durante il secondo e terzo anno: a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con il tirocinio formativo diretto e indiretto e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti.

Il contrattista su posto di sostegno è tenuto:

  • al termine del primo anno: a conseguire il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno;
  • durante il secondo e il terzo anno: a seguire ulteriori attività formative, con tirocinio diretto e indiretto e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Primo anno di contratto (art. 9)

Il corso di specializzazione per l’insegnamento secondario è a tempo pieno e corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA.
Esso è articolato:

  • in corsi di lezioni, seminari e laboratori;
  • in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.

Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative.

Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni (art. 10) e di sostegno (art. 11)

II contratto di formazione iniziale e tirocinio è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione; per il terzo anno, è confermato a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
Il contrattista è tenuto a:

  • svolgere, nel secondo e terzo anno, un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e scolastico;
  • acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati all’innovazione e alla sperimentazione didattica.

Inoltre, fermi restando gli impegni formativi, il contrattista può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, supplenze annuali su posti vacanti e disponibili.

Il tirocinio (art. 12)

Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale: esso è svolto sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario.
Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale di riferimento e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.
Il tirocinio indiretto è svolto presso l’università e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.
La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali.

Accesso al ruolo (art. 13)

La valutazione del percorso di formazione iniziale/tirocinio è compiuta da una commissione di valutazione istituita e funzionante secondo le disposizioni che saranno impartite con il Regolamento di cui all’art. 3.
In caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l’accesso al ruolo: la scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria.
I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico con il sistema della “chiamata diretta” (comma 80 della legge n. 107/2015).

Docenti nelle scuole paritarie (su posti comuni, tecnico-pratici e di sostegno (artt. 15 e 16)

Anche per insegnare nelle scuole secondarie paritarie occorre il diploma di specializzazione (vedi art. 9).
Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione i soggetti che non hanno partecipato al concorso oppure che non l’hanno superato.
È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolare di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.
In tali casi, le spese di iscrizione e di frequenza dei corsi di specializzazione sono a carico degli interessati.

Commenti chiusi