Continuiamo la nostra analisi sugli schemi di decreti legislativi approvati il 14 gennaio 2017 dal Consiglio dei ministri. Questa volta analizziamo brevemente lo schema dell’Atto del Governo n. 381 riguardante
l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Punto di partenza è la delega contenuta nella legge n. 107/2015, il cui comma 181 (lett. f) prevede l’emanazione di norme finalizzate a:
- garantire dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- potenziamento della Carta dello studente, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi e servizi nonché la possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico.
Presentiamo in sommario i punti più rilevanti.
Gli argomenti dell'articolo
Servizi forniti dagli Enti locali (art. 2)
L’articolo 2 individua i servizi per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione demandati agli Enti locali:
- servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
- servizi di mensa;
- fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;
- servizi per gli alunni ricoverati in ospedale nonché per l’istruzione domiciliare.
Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (art. 4)
L’esonero, già esistente per gli studenti dei primi tre anni della secondaria di secondo grado (in forza dell’estensione dell’obbligo scolastico fino ai 16 anni) viene esteso alle classi quarte (dall’a.s. 2018/19) e alle classi quinte (dall’a.s. 2019/20).
Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (art. 5)
L’articolo 5 si apre con un richiamo alla mobilità sostenibile, già incentivata dalla legge n. 221/2015, il cui art. 5 prevede, tra l’altro, “iniziative di piedibus, di car pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, percorsi protetti” ecc.
Sono poi previsti i limiti entro i quali gli Enti locali devono assicurare agli alunni delle scuole primarie il trasporto per il raggiungimento dei plessi e le forme di sostegno al trasporto scolastico degli studenti della secondaria di primo e di secondo grado.
Servizi di mensa (art. 6) – Libri di testo e strumenti didattici (art. 7)
Nulla di nuovo:
- agli alunni delle scuole primarie che frequentano il tempo pieno possono essere assicurati, a richiesta, i servizi di mensa, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta;
- i libri di testo sono gratuiti alla scuola primaria (art. 42 del D.P.R. n. 616/1977) mentre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere promossa ]a diffusione del comodato d’uso.
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare (art. 8)
Per garantire il diritto all’istruzione degli alunni nonché il diritto all’istruzione domiciliare è assicurata l’erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica: sono stanziati 2,5 milioni/anno.
Borse di studio (art. 9)
L’articolo 9 stabilisce, quale misura atta a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, l’erogazione di borse di studio agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado purché appartenenti a nuclei familiari che abbiano un valore ISEE inferiore alla soglia determinata annualmente tramite decreto.
Potenziamento della Carta dello Studente (art. 10)
L’art. 10 definisce le caratteristiche e le finalità della Carta dello studente, assegnata a tutti gli studenti di ogni ordine di scuola. Per gli studenti delle secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Conferenza nazionale per il diritto allo studio (artt. 11 e 12)
Viene istituita, presso il Ministero, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di cui fanno parte i seguenti rappresentanti:
- per i ministeri: tre del MIUR, uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- uno della Conferenza permanente Stato-Regioni;
- per gli Enti locali: uno dell’ANCI e uno dell’UPI;
- rappresentanti delle associazioni dei genitori e degli studenti.